Condominio – controversie tra condomini – competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. – 24.07.08. –

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Il Giudice di Pace di Martina Franca, nella sentenza in oggetto, relativa ad una controversia tra condomini, ha ribadito quanto precisato dalla Corte di Cassazione sulla competenza del Giudice di Pace: “In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”.   

                                                     REPUBBLICA ITALIANA

                                                 In nome del Popolo Italiano

                                      IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA,

Dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente SENTENZA

nel ricorso, iscritto al n° R. G. 1134/07, avente ad oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, promossa da:     C. M. e C. A. residenti in Martina Franca rappresentati e difesi dallAvv. L. S., ivi elettivamente domiciliati, presso e nello Studio Legale S., giusta procura a margine dell atto di citazione,                               parte attrice
contro     
Condominio di Via M. n. n. ../A, in persona dellamministratore pro-tempore, dott.ssa S. R.,  rappresentato e difeso dallAvv. R. N., giusta mandato a margine del  ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Martina Fr. parte convenuta
Conclusioni per la parte attrice:Voglia, il Giudice di Pace adito, respinto il contrario, così provvedere:
1)        Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dellopposto, per la mancata costituzione formale e legale dello stesso;
2)        Nel merito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, in relazione ai motivi di opposizione;
3)        Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio;
In via gradata, alloccorrenza, si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate nel corso del giudizio.Conclusioni per il convenuto condominio: Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere;      
A. Confermare il decreto ingiuntivo n. 77/07 del 30.04.2007, perché emesso in presenza delle condizioni di Legge in materia, e rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché proposta con motivazioni e conclusioni non attinenti al presente giudizio.    
B. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
In via istruttoria ci si riporta ai documenti di cui ai fascicoli di parte della fase monitoria e di quella di merito, con riserva di eventuale ulteriore produzione documentale e richieste istruttorie nei termini processuali.

                                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con atto di citazione ritualmente depositato il 11.10.2007, parte attrice conveniva in giudizio il Condominio di Via M../A opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal GDP di Martina Franca in data 3.04.2007, notificato in data 11.05.07, con il quale veniva ingiunto al Dott. C. M. e alla Sig.ra C. A. il pagamento della somma di E. 333,61 oltre alle spese e competenze di giudizio.       
Sosteneva il ricorrente, nella persona della Dott.ssa S. R. che gli ingiunti si sarebbero resi morosi di tale somma conseguente alla approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione amministrativa da gennaio 2006 a gennaio 2007 di un condominio sito in Martina Franca alla Via M. …       
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 15.06.07, notifica-to il 18.06.07, i Sigg.ri C. C., citavano in giudizio il condominio di Via M. n. .., in  persona del dichiaratosi Amministratore p.t., opponendosi, pertanto, al decreto ingiuntivo e chiedendo che venisse preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva dellopposto, per la mancata costituzione formale e legale del condominio, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettate le avverse domande, oltre alla condanna delle spese, competenze ed onorari di giudizio.      
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2007 si costituiva il condominio sito in Martina Franca alla Via M. n. ../A  chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo de quo oltre la condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.       
Istruita la causa attraverso la documentazione esibita dal Condominio opposto consistente in copia dei seguenti documenti: delibera del 26.06.2001 e della comunicazione del Sig. C. di pari data, regolamento condominiale e tabelle millesimali, lettera Avv. S.del 13.07.2001, delibera del 14.03.2002 e relativa convocazione, delibera del 7.08.2006 con relativo piano di riparto, situazione di cassa, avviso di convocazione e notifica verbale, convocazioni e notifiche assemblee del 23.11.2006 e 16.02.2007, fascicolo procedimento monitorio con relativo ricorso e decreto, nonché con lacquisizione di documentazione come richiesta dal Giudicante con Ordinanza del 17.12.2007, la stessa causa veniva alludienza del 13.06.2008 per la decisione finale, essendo fallite le trattative di bonario componimento.

                                                  MOTIVI DELLA DECISIONE     

In via preliminare è necessario esaminare la competenza di questo giudice ad e-saminare la controversia di che trattasi a seguito dellopposizione proposta e che si solleva dUfficio.    
In altre parole, prima di esaminare il merito e la regolare costituzione delle parti,  è necessario eseguire preliminarmente laccertamento in merito allappartenenza del tratto di strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione alla proprietà con-dominiale in generale od in particolare agli utenti di quel tratto di strada, che necessariamente devono transitare sullo stesso tratto di strada per accedere alle loro abitazioni.    
Con lesibizione della documentazione effettuata dalle parti sorgono dubbi per lindividuazione dellappartenenza del tratto di strada a tutti i condomini del complesso o solo a quelli, come sopra detto, che utilizzano il suddetta tratto di strada per accedere alle loro abitazioni.    
Detto accertamento ha natura reale, per cui non è di competenza di questo giudice, ma del Tribunale.     Prevede, infatti,  lart 7 sulla competenza del giudice di pace: Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudi-ce [c.p.c. 8, 16, 322].
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non supe-ri lire trenta milioni.
E’ competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condomi-nio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.      
Dal dettato del suddetto art. si desume che in materia di condominio il GDP è competente solo per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case e non per accertamenti di natura immobiliare.     
Quanto sopra è confermato senza ombra di dubbio dalla Corte di Cassazione che ha stabilito:
In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.
Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che, deducendo la nullità della delibera che aveva destinato a parcheggio l’area del cortile condominiale, per il mutamento, da essa operato in violazione dell’art. 1102 c.c., della naturale destinazione del cortile, ha confermato la decisione del tribunale, che aveva dichiarato la propria competenza, sul rilievo che, in detta controversia, veniva in contestazione il diritto stesso dei condomini ad utilizzare il cortile come area di parcheggio).(Cass. civ., Sez. II, 22/05/2000, n.6642).      
Questo GDP nellambito delle facoltà dei compiti istituzionali del Giudice di Pace, che ha come ben noto il fine  principale  di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, anche per evitare ulteriori fasi del giudizio  che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva, soluzione che purtroppo non è stata né coltivata, né trovata da ambedue le parti.       
Pertanto, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.      
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.) 

                                                                 P.Q.M.

Il Giudice di pace r. di Martina Franca, dott. Martino Giacovelli, non definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte attrice contro il Condominio di Via M. nr. 69/A di Martina Franca, cosìPROVVEDE
1) dichiara la propria incompetenza per materia;
2) di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/07 del 30.04.2007;
3) dichiara la competenza del Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Martina Franca;4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso a Martina Franca  il 24.07.2008                                                             

    Il Giudice di Pace r.                                                                                             
  (Dr. Martino Giacovelli)   

 

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