Corte Costituzionale Ordinanza n° 423 – Violazione dei limiti di velocita’ – Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche – 17.12.08. –

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Images: corte costituzionale.jpgCircolazione stradale – Violazione dei limiti di velocita’ – Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche – Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalita’ – Denunciata irragionevolezza nonche’ violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo – Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, con conseguente impossibilita’ di valutare la rilevanza – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 53 del 24-12-2008

                                                    

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 29 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Giovanni Bisazza e Polizia locale di Mira, iscritta al n. 218 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)»;
che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che «nel caso di specie e’ rinvenibile un profilo di illegittimita’ costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, nella sua declinazione della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione»;
che, in merito alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente rileva che la disposizione impugnata contrasta con la disciplina dell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), in materia di realizzazione di campioni primari per le unita’ di misura, ai fini dell’attivita’ di taratura, che costituisce normativa generale afferente al sistema internazionale delle unita’ di misura e alla quale la Corte costituzionale ha fatto riferimento, riconducendo gli apparecchi di rilevazione della velocita’ «alla categoria dei campioni primari» (sentenza n. 277 del 2007);
che il rimettente ritiene che il contrasto tra la disposizione impugnata, che non prevede la taratura periodica, e la disciplina menzionata dia luogo a una disparita’ di trattamento, che costituisce violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e aggiunge che la possibilita’ che provvedimenti sanzionatori siano emanati sulla base di accertamenti condotti con apparecchi non tarati pregiudica le esigenze di efficienza e il diritto di difesa, ai quali e’ funzionale la menzionata disciplina del sistema di taratura;
che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ della questione, in quanto il giudice a quo non ha in alcun modo riferito circa la fattispecie concreta oggetto di giudizio e circa la rilevanza della questione, e affermando nel merito l’infondatezza della questione, che sarebbe gia’ stata dichiarata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 277 del 2007, a seguito della quale il quadro normativo non e’ mutato, e che deriverebbe comunque dalla disciplina dei misuratori di velocita’, che impone agli organi di polizia stradale di rispettare le modalita’ di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso;
che, in ordine alla lesione dell’art. 24 Cost., la difesa statale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, il verbale di accertamento prova, fino a querela di falso, che lo strumento rilevatore ha fornito all’agente i dati nel luogo e nel tempo indicati, ma il regolare funzionamento e’ invece certo fino a prova contraria, che puo’ essere data dall’opponente e, inoltre, il giudice di merito puo’ ben disporre eventuali controlli tecnici sulla funzionalita’ e, nel dubbio, annullare la sanzione. Considerato che il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)»;
che la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 e’ gia’ stata sollevata dal Giudice di pace di Dolo ed e’ stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 277 del 2007, in quanto il rimettente aveva, a differenza che nel presente caso, erroneamente individuato il tertium comparationis; che merita accoglimento l’eccezione di inammissibilita’ formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, atteso che il giudice rimettente ha omesso di fornire qualsiasi indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio principale e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata;
che l’insufficiente descrizione della vicenda oggetto del giudizio principale impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza della questione, determinando la manifesta inammissibilita’ della questione stessa (ex multis, ordinanze n. 224 e n. 210 del 2008 e n. 31 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n, 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi 

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
Il Presidente: Flick
Il redattore: Cassese
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola  

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