Corte Costituzionale Ordinanza n° 185 – notifica dell’ordinanza ingiunzione nel termine di 150 gg – differenza con termine previsto per conclusione dei procedimenti amministrativi – 12-06-07. –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Sanzione amministrativa pecuniaria – Provvedimenti del Prefetto – Ordinanza-ingiunzione di pagamento – Notificazione nel termine di 150 giorni, anziche’ in quello di 90 previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere – Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Questione che postula una sentenza additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, comma 2, modificato dall’art. 4, comma 1-sexies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113. (GU n. 24 del 20-6-2007  

                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;  

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 4, comma 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 19 novembre 2005 dal giudice di pace di Torino, nel procedimento civile vertente tra Gugliuzza Manuela e il Prefetto di Torino, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 19 novembre 2005 e pervenuta a questa Corte il 12 aprile 2006, il giudice di pace di Torino ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale (in via incidentale) dell’art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione prevede che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria debba essere notificata nel termine di 150 giorni, anziche’ in quello “previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere”; c
he il rimettente premette di essere investito del giudizio di opposizione disciplinato dall’art. 205 del codice della strada, avverso 5 ordinanze-ingiunzione adottate il 2 dicembre 2004 e notificate entro il termine di 150 giorni previsto dalla norma impugnata, introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada); che la notifica si sarebbe perfezionata “per il notificante” nell’ultimo giorno utile concesso a tal fine dalla legge;
che la disposizione impugnata violerebbe, secondo il rimettente, l’art. 3 della Costituzione per un duplice profilo;
che, anzitutto, il termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione sarebbe stato irragionevolmente equiparato a quello previsto dall’art. 201 del codice della strada ai fini della notifica del verbale di contestazione della violazione, quando solo in quest’ultimo caso l’Amministrazione e’ gravata dall’onere di identificare il trasgressore, mentre nel primo il solo adempimento richiesto consiste nel “portare il provvedimento nella sua sfera conoscitiva”;
che, inoltre, per effetto della norma impugnata, il “procedimento sanzionatorio-amministrativo” potrebbe protrarsi, sommati i termini previsti dalla legge per ciascuna fase entro cui si articola, fino a “cinquecentodieci giorni”, mentre l’opponente dispone di sessanta giorni per ricorrere al Prefetto e di ulteriori trenta giorni per impugnare l’ordinanza-ingiunzione: cio’, a parere del rimettente, configurerebbe “disparita’ di trattamento”;
che sarebbero altresi’ lesi gli artt. 24, 111, e 113 della Costituzione, poiche’ la durata del procedimento ostacolerebbe la conclusione del giudizio di opposizione “in tempi ragionevoli” e introdurrebbe il rischio di “veder dispersi elementi di prova” difensivi, a causa del decorso del tempo;
che, infine, il giudice a quo ritiene violato anche l’art. 97 della Costituzione, poiche’ il termine stabilito dalla norma oggetto contrasterebbe con il principio che assicura il buon andamento dei pubblici uffici e non assicurerebbe l'”effetto deterrente, in relazione alla commissione delle violazioni, creatosi con l’introduzione della patente a punti”, poiche’, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, la comunicazione all’anagrafe nazionale della violazione richiede che essa sia “definita”, sicche’ nella pendenza del ricorso amministrativo e giurisdizionale, il trasgressore potrebbe invece riacquistare punti frequentando un corso di aggiornamento, ovvero potrebbe addossare a terzi compiacenti la responsabilita’ di ulteriori violazioni;
che, in punto di rilevanza, il rimettente premette di ritenere, pur nel silenzio del legislatore, che l’inosservanza del termine previsto dalla norma impugnata comporti “i medesimi effetti estintivi dell’obbligazione” definiti dal comma 1-bis dell’art. 204 del codice della strada, quanto alla tempestivita’ dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione: cio’ comporterebbe l’inesistenza giuridica dell’ordinanza impugnata e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, per difetto dell’interesse ad agire dell’opponente, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, secondo l’Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile per omessa descrizione della fattispecie, posto che il rimettente non precisa i fatti di causa, le specifiche censure sollevate dall’opponente, i “tempi osservati nel procedimento amministrativo”, ed erra nel valutare i termini effettivamente concessi dalla legge per ricorrere al Prefetto e al giudice di pace;
che la questione sarebbe altresi’ irrilevante, poiche’ l’inosservanza del termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione non determinerebbe, diversamente da quanto previsto al comma 1-bis dell’art. 204 del codice della strada, alcuna “nullita/inesistenza” dell’ordinanza stessa;
che, nel merito, l’Avvocatura nega la sussistenza di alcuna disparita’ di trattamento tra opponente ed Amministrazione, giacche’ non sarebbero comparabili in radice “il termine occorrente all’Amministrazione per partecipare all’interessato un provvedimento sanzionatorio con il termine demandato al privato per la propria difesa in giudizio o in sede amministrativa”;
che, in particolare, alla luce degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la fissazione del termine oggetto di censura sarebbe riservata alla discrezionalita’ del legislatore e apparirebbe in concreto congrua, in riferimento “ad evidenti esigenze organizzative della Amministrazione, specie nelle zone urbane ovvero ad elevata densita’ di popolazione”, ove i ricorsi amministrativi sono particolarmente numerosi, e ove complessi possono essere gli “adempimenti relativi alla individuazione della residenza o della sede del trasgressore”, ai fini della notifica;
che, infine, non solo sarebbe inconferente il richiamo dell’art. 111 della Costituzione, in relazione ad un procedimento amministrativo, ma in ogni caso il diritto di difesa dell’opponente sarebbe assicurato dalla facolta’ di agire immediatamente innanzi al giudice di pace, omettendo il ricorso amministrativo al Prefetto.
Considerato che il giudice di pace di Torino dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui vi viene fissato in 150 giorni il termine assegnato all’Amministrazione per notificare al trasgressore l’ordinanza-ingiunzione, con cui e’ stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l’inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
che il giudice a quo formula espressamente il proprio dubbio di costituzionalita’ in relazione alla previsione del predetto termine, “anziche’ di quello previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere”;
che in tal modo il remittente sollecita una soluzione additiva, che non e’ costituzionalmente obbligata, dato che non vi e’ ragione per ritenere imposta dalla Costituzione l’osservanza del termine (fissato al diverso fine di concludere il procedimento amministrativo, e non di notificarne l’atto conclusivo) indicato dall’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
che, viceversa, la rideterminazione del termine congruo ai fini della notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ove fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo quello stabilito dalla norma denunciata, non potrebbe che ricadere nella sfera di discrezionalita’ legislativa;
che, non essendo prospettata a questa Corte una soluzione additiva costituzionalmente obbligata, la questione e’ manifestamente inammissibile (da ultimo, ordinanze n. 299 e n. 210 del 2006). 
 

Per questi motivi
 

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
Il Presidente: Bile
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 12 giugno 2007.
Il cancelliere: Milana   

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