Corte Costituzionale Ordinanza n° 132 – confisca motoveicoli – 16.04.07. –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Violazione del codice della strada – Sanzioni accessorie -Sequestro e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per la commissione di talune violazioni amministrative o per la commissione di un reato – Applicabilita’ anche nell’ipotesi in cui il veicolo non sia di proprieta’ del trasgressore – Denunciata violazione del principio di proporzionalita’ della sanzione nonche’ del principio della responsabilita’ personale per le sanzioni amministrative equiparate a quelle penali – Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, introdotti dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168), art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2. – Costituzione, artt. 3 e 27. (GU ed. str. del 26-4-2007 )     

                                                           
                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  AlfonsoQUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, SabinoCASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; 

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione”, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra Villani Rosa e il Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell’anno 2006;
 
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Ritenuto che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione”, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il rimettente, senza nulla peraltro riferire in ordine alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, assume che il predetto art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del codice della strada – “nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca” di ciclomotori e motoveicoli, “anche se non di proprieta’ del soggetto che commette l’infrazione” stradale alla quale e’ ricollegata, a titolo di sanzione accessoria, l’applicazione della confisca del mezzo – sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost; che, difatti, in base alle disposizioni censurate “un’infrazione identica per allarme sociale” ad altre contemplate dal codice della strada risulta assoggettata alla “previsione di una sanzione totalmente sproporzionata”, senza tacere che, ove detta sanzione venga “equiparata a quelle previste in materia penale”, essa sarebbe in contrasto anche con l’art. 27 Cost., giacche’ nella specie si pone “l’esecuzione della pena a carico di soggetto non personalmente responsabile”;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilita’ della questione “in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza”, nonche’ svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarieta’ delle norme censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali. Considerato che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia dubita – in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione – della legittimita’ costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c,) numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione”, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo; che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 91, 72 e 45 del 2007) – la manifesta inammissibilita’ della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE


Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione”, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l’ordinanza in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 aprile 2007.
Il cancelliere: Fruscella
 

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