Sanzioni amministrative –autovelox – difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento – onere della prova – 19.11.2010. –

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Images: autovelox polizia.jpgne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S”.    

                                                                                                                                              

                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


nella causa iscritta al n. 10940/10  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da R. U., personalmente, residente in via G. B. n. 18 – opponente  
contro  Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. S. V. – opposto costituito 
Oggetto : O. S. A.  


                                                               FATTO E DIRITTO


Con atto d’opposizione del 27/08/2010, il ricorrente impugnava il verbale di violazione n. ../10/V/O , con cui la Polizia Municipale del Comune di Palermo, in data 16/05/2010, contestava allo stesso la violazione dell’art. 142 comma 8 del codice stradale, riscontrata a mezzo apparecchiatura autovelox “Mod 104 C/2” , matricola 895, dell’autoveicolo tg, …., che percorreva il Viale della Regione Siciliana, carreggiata centrale, in direzione Catania.
L’opponente contestava al riguardo la sussistenza dell’infrazione, eccependo la mancanza di taratura dell’apparecchio autovelox in questione, che rilevava una velocita’ di 101 Km/h, a fronte di quanto evidenziato dal proprio sistema satellitare Viasat, per il quale la velocita’ del mezzo – nel giorno e nell’ora di riferimento – era di 78 Km/h.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo precisava che il predetto autovelox era stato preventivamente testato, come si evince dal verbale d’accertamento, ove si legge che lo stesso ( omologato con Decr. Min. LL.PP. n. 2483 del 10/11/93 e decr. n. 1123 del 16/10/2005 ) risulta “ verificato in perfetta funzionalita’ all’inizio del servizio “. L’opposizione proposta non appare degna di accoglimento, in considerazione del revirement della Suprema Corte in tema di apparecchiature autovelox.
In tal senso, la normativa attualmente vigente – supportata dall’orientamento dominante della Suprema Corte –  prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova se debitamente omologate : è la norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), a stabilire quali siano i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, e tra questi vi è quello che esse consentano di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile. Requisito, questo, che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità di un determinato veicolo.L’omologazione dell’apparecchiatura dunque concerne la idoneità della stessa a fissare in un determinato momento la velocità di un autoveicolo:la Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. 17361/2008 ) afferma infatti che “ le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie “.In particolare, i giudici di legittimita’ hanno espresso il principio di diritto, secondo cui “ la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici “, rilevando altresi’ che “il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore “.
Ciò si evince – del resto – chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3 , sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2 , sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti.
Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello ( cosi’, Cass. Civ. 26.4.07 n. 9950 ).
Ancora, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche – sostiene la Suprema Corte – ne’ il codice della strada ( art. 142, comma 6 ) ne’ il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 ) “ prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. “( Cass. 05.07.06 n. 15324 ; 16.05.05 n. 10212 ; 20.04.05 n. 8233 ; 10.01.05 n. 287 ; 22.06.01 n. 8515, 05.06.99 n. 5542 ).
Sulla scorta di quanto rilevato, l’opponente non ha dedotto elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, onde le risultanze dell’accertamento compiuto dall’apparecchiatura elettronica non risultano essere state vinte da prova contraria.Prova contraria che, infine, non puo’ essere offerta, indirettamente, dalla presunta mancata taratura dell’apparecchio autovelox.
Gli apparecchi di misura della velocità in dotazione agli organi di polizia stradale e/o municipale, infatti, “ non necessitano di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione “.Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno, con la circolare N. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005, precisando che soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell’operatore di polizia stradale, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere sottoposti ad una verifica di funzionalità presso la casa costruttrice entro un anno a decorrere dalla data di messa in uso, conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.
La circolare del Ministero dell’Interno, emessa in data 30/06/05, ha definitivamente posto fine ad un dibattito giurisprudenziale, creato da numerose pronunce dei giudici di merito, a causa del panorama legislativo contraddittorio e dell’assenza di un indirizzo della Suprema Corte sul punto.
Orbene, chiarisce la circolare ministeriale, “ la legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa “.Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l’argomento, ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991.
Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l’ordinamento italiano per l’assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.In tal senso, si è pronunciata chiaramente la Suprema Corte, in una recentissima sentenza ( Cass. Civ. 11273/2010 ), laddove afferma che “ la L. n. 273 del 1991, non è applicabile agli strumenti di misurazione della velocità. Infatti, tra i “campioni” nazionali delle unità di misura indicate in tale normativa non compare quello relativo alla velocità, mentre sono presenti quelli relativi alla lunghezza e al tempo. Patimenti non è applicabile il D.M. n. 182 del 2000. che riguarda le misure la cui utilizzazione è necessaria per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali “.
I giudici della Cassazione, a tale riguardo, rilevano che “ per quanto riguarda la normativa comunitaria, precisato che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili alla materia della misurazione della velocità dei veicoli, non e vincolante la normativa UNI EN 30012 in assenza di leggi o regolamenti di recepimento. Nè è direttamente applicabile la raccomandazione OILM R91 del 1990 che in ogni caso riguarda apparecchiature radar non utilizzate nel caso in questione “ ( Cass. cit. ), onde “ resta applicabile la sola normativa nazionale, contenuta nel nuovo Codice della Strada agli artt. 45,192 e 345 reg. esec. C.d.S. “.
Tale normativa non contiene un’elencazione tassativa dei tipi di apparecchi elettronici utilizzabili per il rilevamento della velocità dei veicoli, ma si limita a prevedere in via generale una serie di requisiti in presenza dei quali gli strumenti di accertamento possono essere utilizzati. E’ richiesto soltanto che l’apparecchio venga preventivamente omologato secondo i requisiti indicati nella legge. – continua la Suprema Corte – è specificamente indicata la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura, a meno che questa esigenza non venga indicata nel manuale del costruttore. Circostanza questa che non risulta nel caso in questione.
In definitiva le apparecchiature utilizzate per la rilevazione dei limiti di velocità e destinate ad essere impiegate sotto il costante controllo di un operatore tecnico sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento e per tali apparecchiature non è prevista una verifica periodica “.La materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, in buona sostenza, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego.
Quanto poi al modello di autovelox utilizzato ( 104 C/2 ), la Corte di Cassazione – nelle uniche pronunce esaminate – riferisce che detto modello, in dotazione alle forze di Polizia, ” visualizza effettivamente la velocità dei veicoli su apposito display, attivando l’allarme acustico al passaggio delle auto che superano la velocità consentita “ ( Cass. Civ. 18559/2004 ), sostenendo vieppiu’ che  il nuovo strumento di rilevazione ( mod. 104 C/2 ), attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità e ben può essere impiegato a seguito di un mero “richiamo” dell’atto autorizzativo del 1982, senza necessità di ulteriori omologazioni ” ( Cass. Civ. 6507/2004 ; conf. da Cass. Civ. 20478/2004 ).
E peraltro, secondo l’orientamento succitato della Suprema Corte “ l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore della velocità dei veicoli ( autovelox ) perdura sino a quando  risultino accertati, nel caso concreto, in base a circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso ” ( cosi’, ancora, Cass. Civ. 5542/99 ; conf. da Cass. Civ. 12/07/2001 n. 9441 e 26/081998 n. 8460 ).
Inconvenienti, di cui l’opponente non ha fornito adeguata prova nel corso del processo, atteso che il controllo satellitare dei veicoli in movimento puo’ assurgere ad elemento qualificante per cio’ che concerne la localizzazione del mezzo ( anche se con qualche scarto, come precisato dal sistema ), ma non puo’ essere considerato quale “ valore assoluto “ nella determinazione precisa della velocita’ del veicolo in movimento.E, peraltro, l’integrale analisi dei dati da quest’ultimo forniti, nel caso specifico ( h. 18:03 – velocita’ di 106 Km/h ; h. 18:05 – velocita’ di 78 Km/h ) comporta all’opposto un’indiretta conferma dell’eccesso di velocita’ nella condotta di guida dell’opponente, in un tratto di strada che – si ricorda – risulta contraddistinto da un limite massimo di velocita’ di 70 Km/h.Alla luce delle suesposte considerazioni, appare pienamente legittimo l’accertamento di violazione impugnato, discendendo da quanto ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso e la condanna dell’opponente, ex art. 204-bis co. 5 C.d.s,, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,90, a vantaggio del Comune di Palermo, con convalida delle sanzioni accessorie riportate dal verbale impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa, ma tenendo conto delle retribuzioni dei funzionari e del personale archivistico ( cosi’, Cass. Civ., sez. I, 27/02/2001 n. 2848 ) impegnato per la difesa della resistente, nell’importo di € 200,00.Ai sensi dell’art. 204-bis comma 9-bis C.d.s., si onera la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, entro trenta giorni dal suo deposito.  

                                                                      P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ; Visti l’art. 91 e ss. C.p.c.; 
Rigetta l’opposizione proposta da R. U., in quanto giuridicamente infondata.
Conseguentemente condanna l’opponente R. U. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 166,90, a vantaggio del Comune di Palermo, con convalida delle sanzioni accessorie riportate dal verbale impugnato.
Condanna infine l’opponente R. U. alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 200,00, in favore del Comune di Palermo.
Ai sensi dell’art. 204-bis comma 9-bis C.d.s., si onera la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, entro trenta giorni dal suo deposito.  
Cosi’ deciso in Palermo il 19/11/2010.

          Il Giudice di Pace

      ( Dott. Vincenzo Vitale )       

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