Corte di Cassazione n° 30412/08 – sanzioni amministrative –opposizione – impugnazione dell’avviso di pagamento o dell’atto prodromico al verbale o alla cartella esattoriale – 29.12.08 . –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ribadisce un principio, oramai consolidato, in tema di opposizioni ex art. 22-23 L. 680/81:  “Va infatti confermato che l’avviso di mora, come ritenuto dal giudice di pace, è atto impugnabile con l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, solo nei casi in cui è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento e della relativa cartella esattoriale , onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica dell’atto (cfr utilmente Cass. 15149/05, 9180/06;5871/07; 17312/07)”. 

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA

                              CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIML Giovanni – PresidenteDott. MIGLIUCCI Emilio- ConsigliereDott. PARZIALE Ippolisto- ConsigliereDott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Ha pronunciato la seguente:
sentenzasul rcorso 30072/2005 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. D. .., presso lo studio dell’avvocato C. V., rappresentata e difesa dall’avvocato  C. B., giusta procura speciale in calce al ricorso;– ricorrente-
contro COMUNE DI TORINO, UNIRISCOSSIONI SPA;-intimati-
avverso la sentenza n.6330/2005 della GIUDICE DI PACE di TORINO del 22/04/05, depositata il 28/04/2005;udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 03/10/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dr. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso i epigrafe indicato per manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, con ogni consequenziale statuizione di legge.

                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Torino con sentenza n.6330/05 del 28 aprile 2005 dichiarava inammissibile l’opposizione proposta L. n. 689 del 1981, ex artt. 22e 23, avverso il  Comune di Torino da M.A., relativa a una comunicazione di sollecito di pagamento emessa da Uniriscossioni spa di Torino e riferita a precedenti cartelle esattoriali rimaste non pagate. La M. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 22 novembre 2005.
Il Comune di Torino è rimasto intimato.
Il procuratore generale, con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso. E’ stata depositata memoria.L’opposizione è stata respinta dal giudice di pace assumendo che l’avviso di mora non è atto autonomamente impugnabile L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, perchè è un mero sollecito di pagamento. Ha aggiunto che l’atto opposto “peraltro si riferisce a cartelle esattoriali notificate alla  ricorrente e a loro volta formate su verbali elevati per infrazioni alle norme del codice della strada”.
Parte ricorrente sostiene che l’atto era impugnabile perché una cartella sarebbe stata notificata ex art. 140 c.p.c. , mentre le altre sarebbero state ricevute da una certa signora C. , una vicina di casa che le avrebbe consegnate ad altra vicina, la quale le avrebbe date alla madre della ricorrente, che le avrebbe consegnate alla destinataria tardivamente.
Deduce che il giudice di pace non ha esaminato nel merito la vicenda, omettendo di rilevare che le cartelle erano state emesse senza preventiva notifica dall’ordinanza ingiunzione. Si duole della mancata riunione con altri analoghi ricorsi.
Il ricorso appare sotto ogni profilo infondato.
Va infatti confermato che l’avviso di mora, come ritenuto dal giudice di pace, è atto impugnabile con l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, solo nei casi in cui è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento e della relativa cartella esattoriale , onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica dell’atto (cfr utilmente Cass. 15149/05, 9180/06;5871/07; 17312/07).
Nel caso di specie la notifica delle cartelle secondo la sentenza del giudice di pace era però avvenuta prima della notifica dell’avviso di mora.
Questo punto decisivo della decisione, funzionale alla declaratoria di non impugnabilità dell’avviso stesso, non risulta esser stato idoneamente impugnato o comunque oggetto di specifica contestazione davanti al giudice di pace.
Parte ricorrente non ha dedotto di aver esposto le vicende della notifica delle cartelle già in corso di opposizione e non può quindi introdurle in sede di legittimità, poiché non si tratta di un vizio di questo procedimento, ma di motivo del ricorso che doveva essere tempestivamente dedotto davanti al giudice di merito per giustificare l’opposizione stessa.
Inoltre la odierna prospettazione si limita a esporre vicende, quali il comportamento della persona (vicino di casa) che ricevette la notifica ex art. 139 c.p.c., comma 3, che restano irrilevanti, posto che in caso di notifica al vicino di casa che accetti di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Con l’uso dell’ordinaria diligenza nella ricezione della corrispondenza la ricorrente avrebbe dovuto quindi avere piena conoscenza delle cartelle esattoriali.
Pertanto le argomentazioni qui spese per affermare l’invalidità della notifica delle cartelle sono incomplete e inidonee allo scopo, non riguardano il completo iter della notificazione che si assume viziata e che avrebbe legittimato il ricorso avverso l’avviso di mora. Quanto alla cartella notificata ex art. 140c.p.c. , non è stato chiarito specificatamente, come era onere del ricorrente, né se sia oggetto dell’avviso di mora qui impugnato o degli altri ricorsi per cassazione ai quali è stata chiesta la riunione né da quale vizio fosse affetta la notificazione.
Vale però ricordare il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 17420/08 (che si rivela essere stata resa tra le stesse parti), secondo cui in questa materia l’art. 140 c.p.c. è completato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art.26 secondo cui la notifica della cartella esattoriale “ si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune”.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

                                                                    P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Secondaria Civile, il 3 ottobre 2008.Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2008

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