Corte Costituzionale n. 157 – responsabilita’ civile – danni da sinistro stradale -21.06.2013. –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Responsabilita’ civile – Danni da sinistro stradale – Azione giudiziale nei confronti dell’impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada – Condizione di proponibilita’ – Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziche’ disgiuntamente all’una o all’altra – Questione gia’ dichiarata manifestamente infondata – Manifesta infondatezza. – Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 287, comma 1. – Costituzione, artt. 24, 76 e 77. (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.26 del 26-6-2013) 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:Franco GALLO;

Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe

  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo

  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio

  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

    nel giudizio di legittimita’  costituzionale  dell’articolo  287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  (Codice delle assicurazioni private), promosso  dal  Tribunale  ordinario  di Forli’ nel procedimento  vertente  tra  Mazza  Luana  Paola  e  Cossu Fabrizio ed altra con ordinanza del 13 gennaio 2012, iscritta  al  n. 261 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2012.

    Visto l’atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

    Ritenuto che – in un giudizio civile avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per un sinistro  stradale  causato  da  conducente sprovvisto di copertura assicurativa, e, percio’, proposta anche  nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – l’adito Tribunale ordinario di  Forli’,  al  fine  del decidere  sulla  eccezione  di  improponibilita’  della  domanda  per mancato invio della richiesta risarcitoria anche  alla  CONSAP,  come ora richiesto dall’articolo 287, comma 1, del decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni  private» di seguito anche c.d.a., ha ritenuto rilevante e  non  manifestamente infondata,  in  riferimento  agli  articoli  24,  76   e   77   della Costituzione,  onde  ha  sollevato,  con  l’ordinanza  in   epigrafe, questione di legittimita’ costituzionale del predetto art. 287;

    che, ad avviso  del  rimettente,  la  nuova  norma  espressa  nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 24, 76 e  77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della  delega  di  cui all’articolo 4 della legge 29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi  in materia  di  qualita’  della  regolazione,  riassetto   normativo   e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto,  invece  di agevolare,  come  ivi  prescritto,  la  tutela  per  il  danneggiato, contraente  debole,  avrebbe  aggravato   la   sua   posizione,   con

l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul  suo diritto di difesa;

    che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri  per eccepire la manifesta infondatezza della questione.

    Considerato  che  questione  analoga  a  quella   sollevata   con l’ordinanza  in  esame  e’  gia’  stata   dichiarata   manifestamente infondata da questa Corte con l’ordinanza n. 73 del 2012;

    che, in tale occasione, si e’ evidenziato che, a prescindere  dai piu’ o meno ampi margini di discrezionalita’ riconosciuti in  via  di principio al legislatore delegato (da ultimo,  sentenza  n.  230  del 2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e  n.  163  del 2000), al quale non e’ preclusa l’adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento  delle  scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del  2005  e  n. 419 del 2000), e’ decisivo ed assorbente, in questo caso, il  rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all’art. 4  della  citata legge n. 229 del 2003  –  la  quale  nel  quadro  di  un  complessivo «riassetto della materia», si e’ proposta di rafforzare la tutela del

danneggiato anche attraverso la  promozione  di  condizioni  per  una maggiore  effettivita’   e   un   miglioramento   delle   prestazioni assicurative (sentenze  n.  230  del  2010  e  n.  180  del  2009)  –

assolutamente coerente, e non certo con essa  in  contrasto,  nonche’ espressiva  comunque  di  scelte  che  rientrano  nella   fisiologica attivita’ di riempimento che lega i  due  livelli  normativi,  e’  la disposizione del decreto legislativo  qui  censurata.  La  quale  e’, infatti finalizzata alla piu’ razionale  esplicazione  dell’attivita’ solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed e’funzionale anche  all’eventuale  intervento,  a  rafforzamento  della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio  (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l’introduzione di un meccanismo  –  quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve  in  un adempimento meramente formale, che  non  comporta  alcun  sostanziale aggravio  per  il  danneggiato  al  fine  del  successivo   esercizio dell’azione giudiziaria;

    che l’odierno rimettente non adduce profili o  argomenti  diversi rispetto a quelli gia’ valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza;

    che, conseguentemente,  anche  l’attuale  questione  deve  essere dichiarata manifestamente infondata.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita’ costituzionale dell’articolo 287, comma 1,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e  77  della Costituzione, dal Tribunale di ordinario di Forli’,  con  l’ordinanza di cui in epigrafe.

    Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

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