Corte Cassazione n° 16185/2009 – per il proprietario del veicolo è sufficiente comunicare all’anagrafe comunale la variazione di residenza senza obbligo di comunicazione al PRA -09.07.09. –
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ad una cartella di pagamento, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ha accolto il ricorso nel merito, annullando la cartella esattoriale, per difetto di notifica dei verbali pregressi, precisando che per il proprietario del veicolo è sufficiente comunicare la variazione della propria residenza tempestivamente unicamente all’anagrafe comunale, senza alcun obbligo di ulteriore comunicazione al P.R.A.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONE SECONDA SENTENZA N. 16185 DEL 09/07/2009 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra F. E. propose opposizione a cartella di pagamento di Euro 1.086,42 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, notificatale dalla (OMISSIS) Riscossioni s.p.a. il (OMISSIS) luglio 2004. Dedusse la omessa notifica dei verbali di accertamento su cui la cartella era basata. L’adito Giudice di pace di Erba ha respinto l’opposizione osservando che la cartella era stata preceduta da rituale notifica dei verbali al recapito dell’opponente in (OMISSIS) – risultante al P.R.A. alla data dell’accertamento ((OMISSIS) maggio 2003) – ove il plico raccomandato era stato consegnato alla figlia della destinataria; che era vero che la opponente aveva prodotto certificato attestante la sua residenza in (OMISSIS) sin dal (OMISSIS); che, però, evidentemente la medesima aveva omesso di far annotare il cambio di residenza sulla carta di circolazione; che pertanto legittima era la notifica dei verbali come in concreto eseguita. La sig.ra F. propone quindi ricorso per cassazione, cui non resistono le parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 e dell’art. 139 c.p.c., anche in relazione all’art. 24 Cost., nonchè vizio di motivazione. Si ribadisce la nullità della notifica dei verbali, in quanto all’epoca la destinataria aveva già trasferito, da oltre tre anni, la propria residenza a Lucca, contestualmente richiedendo all’anagrafe l’annotazione del trasferimento sulla patente e sulla carta di circolazione. Il motivo è fondato. Va premesso che non ha alcun rilievo quanto osservato dal Giudice di pace in merito alla omessa annotazione della nuova residenza sulla carta di circolazione. L’indirizzo al quale la notifica dei verbali era stata eseguita, infatti, non risultava dalla carta di circolazione, bensì dal P.R.A., come si legge nella stessa sentenza impugnata. La tesi del Giudice di pace, comunque, è, in sostanza, che la notifica di un verbale di accertamento di illecito stradale eseguita (in applicazione, evidentemente, dell’art. 201 C.d.S., comma 3, ult. periodo) nel luogo di residenza o domicilio risultante al P.R.A. è comunque legittima, ancorchè il destinatario abbia dimostrato di aver tempestivamente dichiarato all’anagrafe il precedente cambio di residenza, avendo l’interessato l’onere di denunciare il trasferimento anche al P.R.A.. E’ una tesi che contrasta, però, con il dettato normativo. Il nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non contiene, infatti, alcuna previsione analoga a quella di cui all’art. 59 del codice abrogato, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (“Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all’Ufficio del pubblico registro automobilistico”). Anzi, l’art. 247 reg. esec. nuovo codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, chiaramente prevede che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, segua di ufficio a cura della pubblica amministrazione, stabilendo, al comma 3, che i comuni trasmettano alla Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali, e, al comma 1, che la Direzione generale della M.C.T.C., comunichi quei dati agli uffici provinciali del P.R.A.. L’onere di ulteriore comunicazione al P.R.A., che la sentenza impugnata presuppone gravi sul proprietario dell’autoveicolo, dunque non esiste, essendo invece sufficiente che il proprietario abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale; ciò che, nel caso che ci occupa, risulta puntualmente avvenuto. Che, poi, evidentemente per fatto della P.A., il dovuto aggiornamento del P.R.A. non sia stato eseguito, è circostanza che – come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. sent.24673/2006) – non può esser fatta gravare sul privato, onde in tal caso non può trovare applicazione la previsione di cui al già richiamato art. 201 C.d.S., comma 3, ult. periodo. La sentenza impugnata, che a tali principi non si è attenuta, deve quindi essere cassata. Alla cassazione, peraltro, non segue il giudizio di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte). Che, invero, il recapito in (OMISSIS), ove è stata eseguita la notifica dei verbali, non corrispondesse alla residenza dell’opponente all’epoca della notifica, è circostanza confermata dalla sentenza impugnata (la quale addebita alla opponente il solo inadempimento di un onere di comunicazione di tale circostanza al P.R.A.); e da ciò non può che derivare la nullità della notifica stessa, la quale, per principio generale, deve invece essere eseguita, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nel comune di residenza del destinatario (o nel comune di dimora o domicilio, ma che (OMISSIS) fosse l’uno o l’altro non è stato neppure dedotto dall’amministrazione opposta). Alla nullità della notifica dei verbali segue necessariamente l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della cartella di pagamento. E’ equo compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, considerato che l’errore nella notifica dei verbali è dipeso da fatti di enti diversi da quelli chiamati in causa. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la cartella di pagamento opposta; dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio. |