Contributo unificato: chiarimenti sulle disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 2011 n. 98/2011 ed art. 28 legge n, 183/ 2011.
Con riferimento alla materia di cui all’oggetto, avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti. 1) Articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011. “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. a) Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego. L’art. 9, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia introdotto dall’art. 37, comma 6, del D.L. n, 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 dell 5 luglio 2011, prevede l’introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concementi rapporti di pubblico impiego.Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 il, 115, pari ad euro 31.884,48. Oltre tale limite di valore, l’art. 9, comma l-bis del D.P.R. Il 5/2002, prevede che i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano scontare il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, mentre, le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego siano soggette al contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 115/2002.Il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico legge n. 319 del 2 aprile 1958). Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell’articolo unico, legge a 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell’art, 9, comma 1 -bis dei D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.Per tutti i procedimenti di cui all’art. 9. commal-bis del D.P.R. 115/2002 non è dovuto l’anticipo forfetizzato di euro 8 stante l’espressa previsione normativa dell’art 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l’art. 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito. b) Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego – limiti di esenzione.Il limite di esenzione previsto dall’art. 9, comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro e di pubblico impiego è pari a tre volte l’importo stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 115/2002.Il richiamo all’art. 76 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza.Infatti, l’art. 76 del D.P.R. 115/2002 oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell’esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito. L’esenzione riguarderà, tra l’altro, le sole persone fìsiche il cui reddito imponibile, ai finì dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, sia inferiore a tre volte l’importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l’esenzione per ì procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l’INPS, questa Direzione Generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 1.15/2002,, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. c) Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.Il comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. n, 115 del 30 maggio 2002, prevede che il contributo unificato sia ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9. comma 1-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. Il legislatore, nel richiamare il libro IV. titolo I del c.p.c., ha previsto la riduzione del contributo unificato per i procedimenti di ingiunzione ivi compresi ì casi in cui il decreto sia emesso per crediti, derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei relativi contributi, ex articolo 635, comma 2 del c.p.c..Di conseguenza, ferme restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro 31.884,48, per i procedimenti di ingiunzione nonché per le relative opposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il contributo unificato è quello dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. 115/2002, con la riduzione della metà ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del medesimo testo Unico sulle Spese di Giustizia. Diversamente, per ì decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni,, il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell’articolo 13, comma 3, del D.P.R. U 5/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione.Tale regime fiscale si applicherà ai giudizi di opposizione a decreto Ingiuntivo proposti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 anche quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso anteriormente a tale data; l’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un procedimento autonomo ed eventuale rispetto a quello monitorio e va assoggettato al contributo unificato in vigore al momento della sua proposizione. d) Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali dì lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di CassazioneL’articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha previsto per i procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego una soglia di esenzione pari a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. Tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma I-bis dell’articolo 9 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, questa Direzione Generale ritiene che per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio.Di conseguenza, dinanzi alla Suprema Corte sì applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13.Per espressa disposizione normativa, nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958. n. 319, promosse dinanzi alla Corte di Cassazione, non sì applica l’articolo 13, comma 2-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. e) Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonioAltra materia originariamente esente da contributo unificato per espressa disposizione normativa è quella della separazione personale dei coniugi nonché quella disciplinata dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modifiche che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.Gran parte dei quesiti sollevati dagli uffici giudiziari riguarda la riscossione dell’anticipazione forfettaria prevista dall’art. 30 del D.P.R. 115/2002. Si ritiene che tale importo non sia dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.A tale conclusione si giunge considerando che l’esenzione speciale prevista per tale materia dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 non è stata né modificata né abrogata dall’art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.Con tale norma si è inteso introdurre il solo importo del contributo unificato e pertanto non devono ritenersi soggetti all’anticipazione di cui al citato art. 30 del D.P.R. 115/2002 tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal D.P.R. 11 5/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l’esenzione da ogni tipo di tributa e spesa ( tale l’indirizzo espresso da questa Direzione Generale con precederne nota del 29/09/2003 n. prot. 1/12244/U). Alla stessa conclusione deve giungersi per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, per le quali il legislatore prevede una esenzione speciale all’art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l’art. 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito. f) Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.L’art. 37, comma 6. lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. Ili del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per il procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c.Per tali procedimenti l’art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.Il quesito sollevato dagli Uffici Giudiziari non riguarda l’ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione e l’ufficio tenuto ad esigerlo. A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare Prot N. 6/1517/03 5/2011 /CA, ha ritenuto che “il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento dì un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell’avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell’art 247 del D.P.R. 115/2002. “Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato “esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall’Ufficio NEP, per cui anche nell’ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l’onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario”. Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l’attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione l’adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l’intervento dell’ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell’esecuzione, si può ritenere che !a cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio. Qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà ai recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia. 2) Articolo 28, legge 12 novembre 2011 n. 183 – modifiche in materia di spese di giustizia.Con l’art 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato introdotto il comma 1 -bis all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia ed è stato modificato il contenuto dei terzo comma deir articolo 14 del medesimo Testo Unico. a) Comma 1-bis, articolo 13 del D.P.R. 115/2002Il comma 1-bis dell’art 13 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, introdotto con l’art. 28, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. prevede che “il contributo unificato dì cui ai comma 1 dell ‘art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte dì Cassazione”. La maggior patte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine “impugnazioni”. Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle patti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.Di conseguenza oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento così come disciplinato dall’art 18 del R.D. N. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall’art 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l’art. 327, 1° comma del c.p.c, in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l’articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento”.Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 del D.P.R. n. 115 dei 30 maggio 2002. Tali procedimenti hanno ad oggetto ì decreti di pagamento emessi a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio (Corte Costituzionale ordinanza o. 38/1988) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all’eventuale fase di opposizione, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di impugnazione. Rispetto al quesito posto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, questa Direzione Generale, ritiene che, nelle ipotesi in cui esso operi come giudice di legittimità, non possa essere paragonato, ai soli fini del contributo unificato, alla Corte Suprema di Cassazione. b) Comma 3 dell’art 14 D.P.R 115/2002Con la nuova dizione del comma 3 dell’articolo 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l’introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.In tale ottica, ad esempio, l’intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda. Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall’articolo 14, comma 3, del D.P.R. n, 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionaie e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima. 3) D. Lgs. n. 150 dei 1 settembre 2011- disposizioni complementari ai codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Infine, stante le segnalazioni giunte dagli uffici giudiziari, appare opportuno compiere un’analisi del D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011.Con tale nonna il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato.Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia,Di conseguenza, in riscontro alle segnalazioni degli uffici giudiziari in tema di volontaria giurisdizione, deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall’art 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, sebbene il D. Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione. Fonte: Ministero della Giustizia 25.05.2012 |