Contributo Unificato – Aumento spese di giustizia – le disposizioni si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto –
Contributo Unificato. Aumento spese di giustizia. (D.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37) Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In questi giorni, molti avvocati ci hanno inviato delle mail per denunciare il fatto che alcuni Uffici Giudiziari, in particolare gli Uffici relativi alla iscrizione al ruolo generale, hanno imposto il pagamento del contributo unificato, con la maggiorazione di cui al Decreto Legge n° 98/2011, art. 37, anche per l’iscrizione degli atti notificati precedentemente all’entrata in vigore della predetta normativa. Pertanto, è necessario evidenziare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 37 del Decreto 98/2011, le disposizioni relative all’aumento del contributo unificato si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ( 06.07.2011). Art. 37 comma 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |