Conto corrente bancario – la banca si rifiuta di chiudere il conto corrente – illegittimità – 23.06.2014. –
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, in materia bancaria. In particolare, il giudice adito ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Istituto di credito che si è rifiutato di chiudere un conto corrente ad un proprio cliente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
II Giudice di Pace di Napoli,dott. Carlo Contrada, 1° sezione, civile, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.20956/2014 R. G. avente ad oggetto: restituzione
somme per mancata chiusura conto corrente bancario.
TRA
aw. …………, nato in Napoli il 13-11-1971, residente in Napoli alla via xxxxxxx (CF xxxxxxxxxx), procuratore e difensore di se medesimo, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Napoli al xxxxxxxxxxxxxxxxx.
ATTORE
CONTRO
la S. p. A. DEUTSCHE BANK, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla piazza del Calendario 3 (PI 01340740156) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via xxxxxxxxxxxxx peresso l’avv. xxxxxxxxx, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla citazione.
CONVENUTA
CONCLUSIONI per la parte attorea : come da verbali. atti di causa, memorie e inparticolare dall’atto di citazione notificato il 08-13 gennaio 2014 alla S. p. A. Deutsche Bank con cui l’attore aw. xxxxxxxxx la conveniva in giudizio per sentirla condannare previa dichiarazione di illegittimità di mancato chiusura del suo cc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 10-12-2012 come da risoluzione unilaterale inoltrata e condannare la convenuta alla restituzione del saldo risultante al netto delle spese ed imposte nel frattempo addebitate, fatte salvo le operazione nel frattempo disposte, saldo in euro 38,85, ovvero quel diverso importo che risulterà provato in corso di causa, oltre interessi legali. L’attore dichiarava che aveva immediatamente contestato tale operato alla convenuta e chiedeva altresì condannarsi la convenuta alla restituzione delle spese e competenze arbitrali in euro 20,00, ai costi della carta di credito oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto al netto dell’acconto di euro 55,57, versategli in corso di causa, oltre risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in via equitativa nei limiti della competenza del giudice adito con rivalsa delle spese di causa.
CONCLUSIONI per la Banca convenuta : come dai verbali, atti di causa, memorie e in particolare dalla comparsa di risposta con cui la convenuta Banca si costituiva impugnando la domanda e chiedendo il rigetto per carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell’azione, per nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi e comunque tra l’altro la convenuta Banca aveva applicato al rapporto di conto corrente le condizioni previste contrattualmente con tutte le conseguenze di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Esibita la documentazione di parte e bancaria nonché la raccomandata A. R. di richiesta di pagamento, la causa dopo la udienza di precisazione delle conclusioni passava in decisione. La domanda attorca risulta fondata e merita accoglimento. Il recesso del cliente da un rapporto bancario è rimesso alla unilaterale determinazione del correntista (art. 1855 cc e 120 bis D. Lgs 385/1993) ne controparte può limitare o condizionale l’efficacia del recesso all’indicazione di un nuovo conto sul quale addebitare eventuali spese. Risulta accertata l’illegittimità del rifiuto della chiusura del conto corrente de quo e va conseguentemente affermato il diritto del ricorrente ad ottenere la chiusura del rapporto di cc alla data del 10-12-2012 al netto delle spese e imposte nel frattempo addebitate, fatte salve naturalmente le operazioni nel frattempo disposte. La versione fornita dall’attore trova riscontro nelle ammissioni della convenuta Banca, nell’accento versato dalla convenuta in corso di causa, e nelle risultanze istruttorie, nella documentazione esibita e in particolare dall’estratto conto esibito che avvalora integralmente la versione dell’attore e infine dal vessatorio e indebito comportamento della Banca alla luce delle direttive della CEE a favore dei consumatori utenti ed ex art. 1469 bis cc: infatti vanno certamente considerate vessatorie e non rilevanti giuridicamente le clausole predisposte unilateralmente dalle banche nelle condizioni generali allegate e non approvate specificatamente di pugno dell’utente. Inoltre incombeva alla convenuta l’onere di provare l’esistenza del credito a proprio favore da giustificare l’addebito in conto.
Tanto premesso deve dichiararsi la convenuta S. p. A. Deutsche Bank inadempiente, tenuto conto delle risultanze istruttorie, del comportamento della convenuta e degli atti di causa, e pertanto la S. p. A. Deutsche Bank va condannata al pagamento della somma di euro 38,85, nonché della somma di euro 20,00, per spese arbitrali come richiesta, oltre interessi legali dalla domanda in favore dell’attore fino al saldo effettivo. L’ulteriore domanda di risarcimento danni morali ed esistenziali non può trovare accoglimento perché non fondata e non provata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in dispositivo,tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell’attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Cario Contrada, in accoglimento della domanda attorea.disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, cosi provvede: condanna la convenuta S. p. A. Deutsche Bank a pagare per le causali dedotte in giudizio all’attore aw. xxxxxxxxxx la somma di curo 58,85, (cinquantotto85), oltre interessi legali dalla domanda, e le spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00, di cui euro 100,00, per spese vive ed curo 400,00, per complessivo compenso d’avvocato, oltre IVA, CPA e quota spese generali nella misura di legge dovuta. L’ulteriore domanda di risarcimenti danni morali non patrimoniali non è fondata e non è provata.
Così deciso in Napoli il 23 giugno 2014
Il Giudice di Pace
Dott. Carlo Contrada
Fonte: Aidacon.it