Risarcimento danni – ritardo aereo – competenza del giudice del luogo del consumatore – 19.05.08. –

All’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese. Nelle controversie tra consumatore e professionista, è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti”.        

                                                    REPUBBLICA ITALIANA 

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

L’avv. Italo BRUNO,
 Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A  nella causa iscritta al n° 3776/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: 
Risarcimento danni, 
T R A 
(…) Tommaso, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); ATTORE 
(…) Salvatore, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); ATTORE 
(…) Silvana, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); ATTRICE 
(…) Giuseppe, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); ATTORE 
tutti elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) N. (…) presso lo studio dell’avv. D. (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati in calce all’atto di citazione; 
E SOCIETA’ (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n. (…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. D. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. M. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA 
CONCLUSIONI Per gli istanti: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Societa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla causazione degli inconvenienti loro occorsi e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 1.000,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario. 
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza funzionale e/o territoriale del Giudice adito; dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società (Zeta); rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

                                                SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

(…) Tommaso, (…) Salvatore, (…) Silvana e (…) Giuseppe, con atto di citazione ritualmente notificato il 10/5/07 alla SOCIETA’ (ZETA) la convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti loro occorsi e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 1.000,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa. 
Nell’atto di citazione assumevano: – che, in data 10/7/06 acquistavano, presso l’Agenzia (…) in Pozzuoli (NA), voli di andata e ritorno per l’India, operati dalla Compagnia (Zeta); – che, mentre il viaggio di andata si svolgeva tranquillamente, in occasione del ritorno subivano una serie di inconvenienti consistenti in: a) pagamento della somma di 48.850.000 Rupe (pari a circa € 900,00) per una pretesa eccedenza di peso dei bagagli; b) mancata preventiva informazione circa la possibilità di portare a mano tre bagagli per evitare l’imbarco; c) notevole ritardo del volo AF191 Bangalore-Parigi che cagionava la perdita della coincidenza con il volo AF1504 Parigi-CDG-Roma-FCO; d) mancata assistenza durante l’attesa del volo successivo; – che, l’arrivo a Roma, previsto per le ore 11.45 avveniva alle ore 19.45;  – che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Società (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n.RR794256148IT ricevuta il 12/9/06. 
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Società (Zeta) che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva l’incompetenza funzionale e/o territoriale del Giudice adito e la sua carenza di legittimazione passiva. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non essendovi contrasto tra le parti circa i fatti dedotti in giudizio, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 21/4/08, la causa veniva assegnata a sentenza. 

                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta (Zeta).
 Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal. Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto areo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli. 
La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2). L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza). E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese. E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore. 
La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura. Rettamente, quindi, gli istanti (tutti residenti in Pozzuoli, parti danneggiate e consumatori) hanno adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio. Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti. 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. 
E’ provato documentalmente e, la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alla causazione dei fatti di causa, che gli attori nel viaggio di ritorno da Bangalore (India) a Roma subivano un ritardo di ben otto ore a causa della ritardata partenza del volo AF191 Bangalore-Parigi che cagionava la perdita della coincidenza con il volo AF1504 Parigi-CDG-Roma-FCO.
E’, altresì, provato e non contestato che durante il ritardo della partenza del volo gli attori non hanno avuto una ben che minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria:
 – Regolamento (CE) n. 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abbrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato. 
Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente: – al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppura ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione; – ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente; – all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica. 
A tutto ciò non ha ottemperato la Società (Zeta) e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore degli istanti, della somma richiesta dagli stessi (€ 1.000,00), somma che è inferiore a quella che la Società avrebbe sborsato se avesse ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. 
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, questo Giudice ritiene che la richiesta non possa essere accolta in tal senso in quanto, nel caso di specie, non si può parlare di “vacanza rovinata” nella fase di rientro dalla vacanza. Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ed in particolare dell’art. 949 bis del Cod. nav. (responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto): il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.  
A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di € 400,00, ex art. 1226 c.c. 
Per quanto concerne la richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, questo Giudice si è già espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che, il “fatto” accaduto agli attori rientra nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il risarcimento del danno non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza: – danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona; – la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali – un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente; – ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. 
Il ritardo del volo aereo non può avere comportato agli attori una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno esistenziale”. 
Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita. Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale. 
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha inteso dare giustizia ai valori della persona ampliando il concetto del danno non patrimoniale, dando l’imprimatur al c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e, non a qualsiasi lesione di qualsivoglia interesse. 
Al suddetto insegnamento si sta allineando la recente giurisprudenza della Cassazione che afferma: – il c.d. danno esistenziale non è una figura autonoma diversa dal danno biologico, ma è necessario, in generale, tenere presente le ricadute sulla qualità della vita derivante dal danno biologico (Cass. 20 aprile 2007 n.9514). Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto». Quindi, il danno esistenziale, diversamente da quello morale, non ha natura meramente emotiva ed interiore ma dev’essere oggettivamente accertabile ed aver determinato “scelte di vita” diverse da “quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”, “alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita”.  
In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse. Infine, c’è da rilevare che, il danno esistenziale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno esistenziale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (Cassazione, S.U. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta. 
La sentenza è esecutiva ex lege. 

                                                              P.Q.M.
 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Tommaso, (…) Salvatore, (…) Silvana e (…) Giuseppe nei confronti della SOCIETA (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la SOCIETA’ (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Tommaso, (…) Salvatore, (…) Silvana e (…) Giuseppe, della somma di € 1.400,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; 
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.350,00, di cui € 50,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 
4) sentenza esecutiva ex lege. 
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 19 maggio 2008 al n. 1164 del Mod. 16. 

    IL GIUDICE DI PACE
 
     (Avv. Italo BRUNO)  

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL GIORNO 19 maggio 2008 
IL CANCELLIERE

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