Cassazione a Sezioni Unite : ” L’obbligo di indicare l’indirizzo di pec, operativo per effetto della legge di stabilità, a partire dal primo febbraio, esonera il legale dall’elezione

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la  sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 ha stabilito che: ” L’obbligo di indicare l’indirizzo di pec, operativo per effetto della legge di stabilità, a partire dal primo febbraio, esonera il legale dall’elezione di domicilio quando si trova a dovere patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato”. Il caso di specie, riguardava la fattispecie di un avvocato iscritto ad un COA diverso da quello in cui patrocinava la causa, ma appartenente allo stesso distretto. Le Sez. Unite, argomentando dal riferimento alla legge 22 febbraio 2010, n. 24, secondo la quale “fatti salvi espliciti divieti di legge, la notificazione può esser eseguita a mezzo posta elettronica certificata anche attraverso estrazione di copia automatica del documento cartaceo”, e correlando, tale assunto con le modifiche di cui alla Legge stabilità 2012 al cpc ( operative da febbraio 2012), in base alle quali l’avvocato ha l’obbligo di indicare negli atti di parte, (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al proprio ordine, hanno concluso che l’elezione di domicilio presso il collega iscritto all’ordine circondariale in cui verte la causa non sia più necessaria, come va accantonata la possibilità alternativa di elezione del domicilio in cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec .

 

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