Avvocati: Iva per cassa, si parte con le fatture di dicembre

È stato finalmente firmato, ed è in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, il decreto attuativo del nuovo regime di Iva per cassa introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/12. Con tale decreto si va a sostituire va precedente versione contemplata nell’articolo 7 del Dl 185/08, introducendo un nuovo regime che presenta alcune caratteristiche ne dovrebbero favorire la diffusione rispetto allo sfortunato predecessore. 
Differimento dell’esigibilità dell’imposta
Al pari del predecessore, anche il regime di Iva per cassa introdotto dal Dl 83/12 ha quale caratteristica quella di rinviare l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo: l’operazione si considera infatti effettuata secondo le regole tradizionali dell’articolo 6 Dpr 633/72, quindi al momento della consegna del bene o del pagamento del servizio salvo che non sia stata emessa prima la fattura (la riprova di questo è che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari del contribuente), ma il debito d’imposta connesso all’Iva esposta sul documento emesso viene differito al momento in cui tale cessione / prestazione viene effettivamente pagata dal cessionario / committente. Questo permette di evitare che l’Iva addebitata sulle operazioni attive vada a concorrere alla liquidazione dell’imposta e quindi che tale imposta venga di fatto versata all’erario prima che il contribuente ne abbia materialmente incassato dal cliente il corrisposte importo. 
I tempi della detrazione
Tale previsione ha però un rovescio della medaglia, consistente nel fatto che tale differimento va ad incidere sul diritto alla detrazione: a parere di chi scrive, proprio questo è il punto focale che è stato innovato con l’attuale regime. Nella formulazione introdotta dal Dl 185/08 il differimento alla detrazione riguardava le specifiche operazioni per le quali era stato applicato il differimento: questo comportava che la fattura emessa da Mario Rossi a Luca Bianchi di € 1.000 + Iva 21%, con applicazione dell’Iva per cassa, consentiva a Mario Rossi di rinviare l’esigibilità (e quindi il versamento) dei 210 euro di Iva, allo stesso tempo però Luca Bianchi non poteva detrarre quegli stessi 210 euro. Il meccanismo, di per sé equo (rispondeva alla massima “se non paghi non puoi detrarre”), finiva per complicare non poco i rapporti commerciali, visto che obbligava anche il cessionario / committente a tenere monitorati tutti i parametri ai quali era subordinata tale operazione (pagamento, il trascorrere dell’anno quale limite massimo al differimento, eventuali procedure esecutive o concorsuali idonee a rinviare il limite dell’anno). Si trattava quindi di una soluzione particolarmente indigesta per il cliente che spesso finiva per spingere il prestatore / cedente a non applicare il differimento (e, in periodi di crisi, si sa quale sia la forza delle direttive imposte dai clienti).
 Regime di favore per il cliente
Come detto, il nuovo regime differisce dal precedente proprio su questo aspetto: il differimento dell’Iva sulle operazioni attive non vincola in nessun modo la detrazione in capo al cessionario / committente (anche se occorre darne menzione su documento emesso), il quale potrà portarla in detrazione al pari dell’imposta esposta su qualunque altra fattura ricevuta (sul punto è chiaro il decreto attuativo all’articolo 1 c. 4). Le limitazioni alla detrazione operano infatti direttamente in capo al contribuente che si è avvalso del regime, con riferimento agli acquisti fatti da questo: tale imposta è detraibile solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Sul punto il decreto attuativo precisa che (articolo 5 comma 2 ) nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.Questa, occorre dirlo, è una caratteristiche di pregio del nuovo regime che potrebbe conferirgli una fortuna ben maggiore rispetto al predecessore. L’assenza di conseguenze per il cliente è di certo un importante aspetto: se il contribuente riterrà vantaggiosa tale soluzione potrà avvalersene dopo aver soppesato le conseguenze sul piano contabile a cui andrà incontro, ma quantomeno non vi saranno complicazioni nei rapporti con i clienti. 
Il limite di 2mn di euro
Altra caratteristica che dovrebbe conferire un certo appeal è il limite dimensionale molto superiore previsto per il contribuente: tale soluzione è infatti optabile da parte di contribuenti che realizzano un volume d’affari sino ad € 2.000.000, quindi 10 volte superiore a quello previsto nel precedente regime. Il differimento di esigibilità potrà quindi interessare contribuenti più strutturati, maggiormente in grado di gestire gli elementi che presidiano il concorso delle operazioni alla liquidazione dell’imposta:· Incasso delle fatture di vendita (da tale data l’Iva addebitata diviene esigibile);· Il trascorrere del termine annuale oltre il quale comunque l’Iva sulle vendite diviene esigibile;· Eventuali procedure concorsuali in capo al cliente che bloccano il decorso del termine annuale (in tal caso l’esigibilità dell’imposta per quelle operazioni viene di fatto congelata);· Pagamento delle fatture di acquisto (da quella data l’imposta assolta sugli acquisti divede detraibile)· Il trascorrere del termine annuale oltre il quale comunque l’Iva sugli acquisti diviene detraibileCome si può ben capire, per un piccolo contribuente in contabilità semplificata la gestione amministrativa potrebbe essere troppo gravosa in relazione ai benefici, mentre per un contribuente più strutturato (perché in contabilità ordinaria o comunque perché provvista di personale amministrativo) la gestione dovrebbe essere più agevole e quindi più profittevole l’utilizzo del regime. Operazioni escluseSi ricorda poi che quello introdotto dal Dl 83/12 risulta essere un vero e proprio regime che interessa tutte le operazioni del contribuente (a differenza del precedente che poteva invece applicarsi alla singola fattura emessa). Sono comunque escluse dal differimento le operazioni rientranti in regimi speciali Iva (margine, agenzie di viaggio, ecc), le operazioni nei confronti dei privati, le operazioni per le quali si applica il reverse charge e le operazioni per le quali l’articolo 6 c. 5 secondo periodo del Dpr 633/72 stabiliva già il differimento (in particolare cessioni di prodotti farmaceutici e operazioni nei confronti di enti pubblici).Sotto il profilo passivo sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione (quindi l’imposta segue le regole ordinarie di detrazione) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni,  le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi Iva. Sono operazioni dove non vi è un esborso d’imposta nei confronti di un fornitore, per cui non sarebbe ragionevole imporre limitazioni alla detrazione della relativa imposta. Opzione da esercitare Per applicare il regime è necessario esercitare una specifica opzione che esplicherà effetti dal primo gennaio dell’anno in cui questa viene manifestata ovvero dall’inizio dell’attività nel caso in cui questa inizi in corso d’anno; per tale esercizio occorre comunque attendere un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – quindi, a ben vedere, per la reale operatività del regime manca ancora un tassello – provvedimento che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare visto che lo stesso decreto in commento ha dato il via libera definitivo al regime con riferimento alla operazioni effettuate dal prossimo 1 dicembre 2012.Viste le complicazioni che di certo accompagneranno il passaggio dal regime Iva ordinario a quello “per cassa”, forse sarà opportuno differirne l’applicazione al 1 gennaio 2013. Ma queste sono valutazioni che vanno calate nel caso specifico di ciascun contribuente.

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