“Abogados”, l’Antitrust boccia i paletti degli Ordini: limitano la concorrenza

L’Antitrust dà ragione agli “abogados”. Gli ordini di Civitavecchia, Latina, Tempio Pausania, Tivoli e Velletri sono stati sanzionati per aver limitato la concorrenza introducendo “requisiti generali ed astratti, non previsti né richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria” per l’iscrizione dei legali alla sezione speciale degli “avvocati stabiliti”.

 

Così l’Autorità Antitrust, concludendo una istruttoria avviata il 14 dicembre 2010, ha diffidato gli Ordini dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi e li ha sanzionati con una multa “simbolica” di 1.000 euro ciascuno. Gli Ordini hanno revocato le determinazioni contestate.

 

Le limitazioni censurate

I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Velletri, Civitavecchia, Latina e Tivoli avevano, infatti, introdotto, come condizioni per l’iscrizione alla sezione Speciale: il superamento di una prova “attitudinale” sul diritto italiano e di un colloquio nella lingua del paese comunitario di provenienza. Inoltre, gli aspiranti legali dovevano provare di avere effettivamente esercitato professione all’estero per almeno un anno (nel caso di Civitavecchia, la prova doveva essere fornita anche attraverso dichiarazione dei redditi relative al periodo di permanenza all’estero). Mentre il Consiglio dell’Ordine di Tempio Pausania, aveva addirittura previsto una “tassa” una tantum di 1.500 euro e la previsione di un colloquio nella lingua del paese di provenienza (l’importo serviva appunto a coprire le spese dell’interprete).

 

Comportamento scorretto

Dunque, osserva l’Antitrust, diversamente da quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 96/2001 in attuazione della direttiva 98/5/CE), che richiede ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale la sola attestazione dell’avvenuta iscrizione presso l’organizzazione professionale del paese di provenienza, i COA “hanno, con modalità differenti, subordinato l’iscrizione alla sezione speciale alla necessaria “prova”, da parte degli istanti, dell’effettivo svolgimento di attività professionale nel paese di provenienza”.

 

Giurisprudenza univoca

Anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale sono concordi sul punto e sottolineano con chiarezza che l’iscrizione  debba essere subordinata “esclusivamente” alla produzione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di un altro Stato membro e che, pertanto, deve ritenersi illegittimo “ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]” (Cassazione a Sezioni unite n. 28340/2011).

 

Si salvano Roma e Milano

Con la stessa delibera, approvata il 23 aprile 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha invece stabilito che i Consigli degli Ordini di Chieti, Matera, Modena, Milano, Roma, Sassari e Taranto non hanno violato la normativa a tutela della concorrenza in quanto si sono limitati ad effettuare verifiche mirate al controllo di posizioni individuali in casi isolati e specifici.

 

Possibile il ricorso al Tar

Contro il provvedimento dell’Authority può essere presentato ricorso al Tar del Lazio entro sessanta giorni. E non si è fatta attendere la reazione dell’Anai che ha espresso «piena adesione al comportamento degli Ordini», chiedendo di impugnare il provvedimento « anche per contrasto con il dettato Costituzionale che impone nel nostro paese l’esame di Stato».

ANAI: Antitrust, da impugnare la sanzione agli ordini sugli abogados

 

Abogados con vecchia formula fino al 31 ottobre 2013

Dal 2011, con l’entrata in vigore della ley 34/2006, anche in Spagna sono cambiate le  regole per l’accesso alla professione, ed è diventato necessario affrontare un periodo di  formazione professionale specializzata e superare, come nel resto d’Europa, un esame. Tuttavia, per via del regime transitorio,  fino al 2013, coloro che hanno conseguito la laurea prima del 31 ottobre 2011, purché facciano richiesta di iscrizione all’Albo entro il 31 ottobre 2013,  potranno comunque beneficiare del vecchio regime.

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