Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 5979 – provvedimento di revisione della patente – impugnazione – giurisdizione del Giudice amministrativo – 15.03.07. –

L’impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo un provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. Ed invero, il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente di guida può sì trarre occasione dall’accertamento di un’infrazione al CdS, come nel caso di specie, ma non è a questa connesso, in quanto non ne è condizionato, né ne costituisce una sanzione accessoria suscettibile, in quanto tale, d’impugnazione innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria con lo speciale procedimento oppositorio di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981, tra l’altro, della sanzione non avendo né le caratteristiche, né le finalità, né gli effetti. L’art. 128 CdS, disciplinante al comma primo le ipotesi di revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica configura la revisione quale procedimento amministrativo.   

 
 
                                                          CORTE DI CASSAZINE CIVILE

                                                  
Sezione Unite, 15 marzo 2007, n. 5979     

Oggetto: giurisdizione, provvedimenti ex art. 128/1 CdS, revisione della patente di guida, A.G.A.
   

                                                                   FATTO E DIRITTO 

Con ricorso al Giudice di pace di Imperia in data 19.02.2002, verosimilmente ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, S. G. dichiarava di impugnare i verbali d’accertamento nn. 3283216 e 3283217 redatti nei suoi confronti dai Carabinieri il 18.10.2001 per violazione dell’art. 141 CdS, rispettivamente commi 3 ed 8 e commi 2 ed 11, nonché il provvedimento in data 14.01.2002 notificatogli il 20.01.2002 con il quale il direttore dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Imperia aveva disposto nei suoi confronti la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128/1 CdS, essendosi ritenuto dubbio, in conseguenza dei fatti contestatigli dai carabinieri, il persistente possesso, da parte sua, dei prescritti requisiti psicofisici e di idoneità tecnica.
  
Denunziava il ricorrente la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990 per difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C.; l’omessa motivazione del provvedimento del medesimo Ufficio;
l’omessa indicazione, nello stesso provvedimento, del giudice di pace quale autorità competente per l’impugnazione in via giudiziaria.
 
L’adito giudice di pace disponeva la “sospensione interinale dei provvedimenti impugnati”;
la Prefettura e l’Ufficio provinciale M.C.T.C dì Imperia, costituitisi in giudizio, eccepivano difetto giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sostenendo quella del giudice amministrativo.
  
Il G. proponeva, quindi, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che questa spetti al giudice ordinario per il fatto che la disposta revisione della patente di guida incide sul diritto soggettivo dì libera circolazione e determina un inevitabile danno economico per il destinatario.
  Gli intimati non svolgevano attività difensiva.   
La questione di giurisdizione, che si pone nel senso se rientri nella giurisdizione dell’A.G.O. oppure in quella dell’A.G.A. l’impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell’ufficio provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 128/1 CdS, va risolta con l’affermazione della seconda delle indicate alternative, peraltro in conformità con l’opinione già espressa da questa Corte in materia (SS.UU., 7.2.06 n. 2518; Sez. 1ª,12.1.00 n. 276).
 
 Ed invero, il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente di guida può sì trarre occasione dall’accertamento di un’infrazione al CdS, come nel caso di specie, ma non è a questa connesso, in quanto non ne è condizionato, né ne costituisce una sanzione accessoria – suscettibile, in quanto tale, d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria con lo speciale procedimento oppositorio di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981 – tra l’altro della sanzione non avendo né le caratteristiche, né le finalità, né gli effetti, tanto che, onde prevenire l’inottemperanza all’ordine di revisione del quale si discute emesso dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nonché dal  Prefetto nei casi previsti dal successivo art. 187, tale inottemperanza il legislatore ha ritenuto di configurare nei successivi commi secondo e terzo quale autonomo illecito assoggettato, esso sì, a sanzione. 
Il citato art. 128 CdS, disciplinante al comma primo le ipotesi di revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, infatti, non configura la revisione non, come si è evidenziato, quale determinazione applicativa di sanzione amministrativa, bensì, al pari d’analoga disposizione del precedente testo unico (art. 189, d.p.r. 15.6.1959, n. 393), quale procedimento amministrativo, la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. che ha la facoltà, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse nell’ambito di competenza ed ove ravvisi la ricorrenza dei necessari presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza, in capo al soggetto preso in considerazione dei requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida, così che abbiano a garantirsi la sicurezza del traffico stradale e l’incolumità dei cittadini e dello stesso soggetto.  
Trattasi, dunque, d’esercizio di poteri che implica valutazioni d’ordine tecnico e discrezionali effettuate in funzione della tutela d’interessi collettivi, l’apprezzamento sulla legittimità del quale è rimesso all’esclusiva competenza del giudice amministrativo.
 

L’istanza va, pertanto, respinta con declaratoria della giurisdizione dell’A.G.A.
 
Le parti intimate non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.   

                                                                      P.Q.M.
 

LA CORTE
  pronunziando a Sezioni Unite sull’istanza, la respinge e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.     
Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.01.2007.
   
Depositato in Cancelleria, il 15 marzo 2007

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