Sanzioni amministrative – zone a traffico limitato – contrassegno diversamente abili – validità su tutto il territorio nazionale – 11.01.08. –

Images: multa.jpg
Images: multa.jpg
Images: multa.jpg

Il Giudice di Pace di Fasano, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che i diversamente abili possono circolare nelle zone a traffico limitato, in tutto il territorio nazionale. Pochi giorni dopo l’emissione della sentenza in esame, la  la Sez. II della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 16.01.2008 n° 719, ha ribadito il citato principio ammettendo la circolazione dei soggetti diversamente abili, in possesso di un apposito pass, nelle zone a traffico limitato, non solo nell’ambito del Comune del rilascio del permesso, ma in tutto il  territorio nazionale.     

                                             UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FASANO

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

Il Giudice di Pace Fasano Avv. Maria Romanazzi ha pronunciato la seguente
  Sentenza  
nella causa iscritta al n. 1138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2007, vertente TRA
A. T. comparsa di persona, RICORRENTE  
E  Comune di C. in persona del l.r.p.t. OPPOSTA  
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.- 
 CONCLUSIONI: come da verbale in atti.   

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con ricorso depositato nelle forme e termini di legge A. T. chiedeva l’annullamento del verbale di accertamento n. .. n.reg. ..elevato dalla Polizia Municipale di C. il 22.3.2007, per la violazione dell’art. 7 e 158/2° comma del C.d.S., per aver acceduto in ztl e per avervi sostato in zona vietata.
La ricorrente contestava e impugnava l’’infrazione l’infrazione e chiedeva l’annullamento dell’opposto verbale perché infondato in fatto ed in diritto, stante l’’autorizzazione n. 129 per disabili in suo possesso.
All’udienza dell’11.1.2008, all’’esito dell’’istruttoria, questo giudice decideva sulla base della documentazione in atti, dando lettura del dispositivo.   

                                                                  MOTIVAZIONE
  

Il ricorso è ammissibile e fondato.
Nel merito si osserva che la ricorrente ha dimostrato in corso di causa di essere regolarmente in possesso dell’autorizzazione per persone diversamente abili, rilasciata dal Comune di C., come, pertanto, riportato nello stesso verbale di accertamento opposto.
Orbene, la suddetta autorizzazione, cosi come previsto dall’art. 6 del regolamento approvato con DPR n. 384/1978 e art. 28 L. 104//5.2.1992, viene rilasciata, secondo quanto disposto dal Ministero competente, in presenza delle accertate condizioni fisiche, del grado di difficoltà, senza prevedere alcuna limitazione temporale della stessa, peraltro, valevole su tutto il territorio italiano, sebbene rilasciata da ciascun comune di residenza, nei limiti e per le finalità indicate dal predetto regolamento.
Pertanto, non essendo la condizione di soggetto diversamente abile suscettibile di variazioni, l’autorizzazione deve ritenersi rilasciata a tempo indeterminato.
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente, interessata da invalidità pari al 100% e deambulante con sedia a rotelle, sebbene non residente accedeva alla ztl. in tal modo incorrendo nella sanzione per cui è causa.
Dalla documentazione in atti e dalle controdeduzioni dell’Organo accertatore, deve ritenersi pacifico che l’accesso in detta zona cittadina, non è vietato in via assoluta, né il divieto scaturisce dalla neccesità di sottrarre gli utenti della strada a situazioni di pericolo, bensì al fine di tutelare le bellezze artistiche ed architettoniche dell’area storica cittadina, ma tale accesso è concesso ai residenti nei limiti prescritti, e ai mezzi di trasporto per lo scarico delle merci consentito nell’orario previsto, mentre alcuna limitazione deve intendersi disposta in relazione all’accesso dei pedoni.
In relazione al dettato degli art. 3 e 38 della Cost. italiana, che sanciscono la sostanziale uguaglianza tra cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni sociali o personali, unitamente alle disposizioni summenzionate, finalizzate ad eliminare ogni barriera architettonica che ostacoli il movimento delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, tale il divieto di accesso ad uno dei centri più belli d’Italia, come affermato dall’odierna opposta, ai disabili a bordo di veicoli a motore che costituiscono il fondamentale ausilio per la modalità nell’ambito dello spazio urbano per costoro, ne limiterebbe gravemente l’integrazione ed il reinserimento nella vita sociale, oltre che impedirne il legittimo godimento delle bellezze artistiche in loco tutelate dall’ordinanza sindacale. Pertanto, essendo l’odierna ricorrente disabile al 100%, e deambulante esclusivamente con mezzi meccanici e di trasporto, alla stregua della normativa in vigore, la cui ratio è quella di agevolare i disabili nello svolgimento delle attività che attengono alle quotidiane esigenze di vita e lavorative, rimuovendo ogni ostacolo per quest’ultimi insormontabile, l’accesso alla ztl, di un disabile, deve ritenersi sempre consentito, anche con mezzi meccanici, alla stregua dell’accesso di un pedone. Tale normativa, in quanto gerarchicamente primaria, non può subire deroghe né risultare disattesa da provvedimenti, quali le ordinanze sindacali, aventi carattere secondario.
Al contempo giova evidenziare che moltissimi comuni d’Italia, nell’affrontare l’urgenza di limitare il traffico in determinate zone cittadine, per diverse ragioni, hanno previsto per i disabili speciali autorizzazioni, connesse ed ulteriori rispetto alla autorizzazione già in possesso dell’odierna ricorrente.
Nessuna rilevanza può attribuirsi alla contestata circostanza relativa al mancato conseguimento della patente di guida da parte della disabile, atteso che il tesserino autorizzativi, ha carattere personale e non limitato all’uso di un determinato veicolo, potendo invero, il disabile, utilizzare ogni altro veicolo per il proprio trasporto. Essendo stata contestata anche la sosta in zona vietata, la stessa non può ritenersi legittima atteso che dalla documentazione in atti e dalle risultanze processuali, non risulta accertata la presenza di spazi riservati ai disabili nei pressi del luogo dell’avvenuto accertamento, pertanto, la sosta in zona vietata, laddove non abbia costituito un ostacolo o un pericolo alla normale circolazione stradale, obbligo al quale anche i disabili devono attenersi, deve ritenersi consentita. Nulla per le spese. Il numero dei provvedimenti da trattare all’odierna udienza di discussione esime dal redigere contestuale motivazione.   

                                                                          PQM
  

Il Giudice di Pace di Fasano, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta con atto in data 4.10.2007 dal ricorrente nei confronti del Comune di C., così provvede:
1) – Accoglie il ricorso presentato da A. Teresa e, per l’effetto annulla l’opposto verbale di accertamento n. 529 del 22.3.2007, elevato dalla Polizia Municipale di C. e notificato il giorno 8.8.2007.
2) – Nulla per le spese.
Così deciso in Fasano 11.01.2008

Potrebbero interessarti anche...