30.08.2010. – Stangata per i giovani nel nuovo Codice della strada con multe pesantissime –

Una stretta così mirata non si era mai vista. La riforma del Codice della strada (legge 120/10) complica di molto la vita dei giovani: si va dagli esami di pratica anche per guidare motorini e minicar ai limiti di potenza delle vetture guidabili nel primo anno di patente, dall’alcol zero al certificato di non-abuso di alcol e non-uso di droghe. E, soprattutto, aggrava le sanzioni in tutta una serie di casi, quando il trasgressore è un giovane. Fino a prevedere una sanzione inedita e “pedagogica”: lo slittamento dell’età per prendere la patente auto quando un minore viene colto a bere. In compenso, si consente anche ai 17enni di esercitarsi alla guida di auto e arrivano punti-premio per la buona condotta.

 

 

Le novità sono riassunte una per una nel grafico in pagina. Nemmeno i conducenti professionisti, pure “tartassati” dalla riforma, sono stati sottoposti a un regime così speciale. Che – non è difficile prevederlo – almeno in alcune sue parti potrebbe essere sottoposto al vaglio della Consulta per le disparità tra i trasgressori a parità di norma violata. Ma non è detto che arrivino automaticamente sentenze di incostituzionalità: un principio cui si attiene sempre la Corte è quello di ammettere le differenze di trattamento quando sono ragionevolmente motivate. E, in questo caso, la motivazione sta nelle statistiche, che indicano i giovani come categoria a rischio.

 

Peraltro, finora alcuni giovani avevano invece beneficiato di un trattamento “privilegiato” rispetto a tutti gli altri conducenti: per principio generale del diritto amministrativo, ai minorenni non si possono applicare sanzioni accessorie. Quindi un sedicenne con la patente A resta immune dalla sospensione della licenza di guida quando commette un’infrazione che la prevede (per esempio, l’eccesso di velocità di oltre 40 chilometri orari). Non solo: viene vanificata buona parte della stretta dell’anno scorso (legge 94/09), che aveva esteso le sanzioni accessorie anche al patentino (posseduto prevalentemente da minorenni).

 

La stretta non si applica in modo omogeneo. Alcune penalizzazioni riguardano i soli minorenni, come la revisione della patente se si commette un’infrazione che agli altri costa solo la sospensione. Altre, la maggior parte, valgono per i primi tre anni di guida, a prescindere dall’età; quindi si applicano anche ai neopatentati adulti, che peraltro con la riforma sono destinati ad essere sempre di più (si veda l’articolo a destra). Lo stesso vale pure per due delle tre penalizzazioni che il Codice prevedeva già prima della riforma: limiti di velocità abbassati per chi ha la patente B a 100 in autostrada e 90 anche sulle strade extraurbane principali e decurtazioni di punteggio raddoppiate (la terza, i limiti di potenza massima di 25 kW e di potenza/massa a vuoto di 0,16 kW/kg per le moto guidabili con patente A1, vale per i primi due anni). Un solo anno anno (pure qui anche per gli adulti) varranno i nuovi limiti ai motori delle vetture (70 kW e 55 kW/t di rapporto potenza/massa a vuoto).

C’è poi l’alcol zero, che – per come è stato formulato – si applica nei primi tre anni, ma solo se la patente è di categoria B, e a chiunque abbia meno di 21 anni. Quindi anche a un giovane ciclista non patentato. Ne viene invece escluso un 22enne che ha appena preso la patente A. Chissà se i parlamentari che hanno scritto e votato la norma avevano in mente anche questi casi particolari.

 

Non tutte le novità sono già in vigore. Lo sono quelle sulle sanzioni. I limiti di potenza per le autovetture, invece, scatteranno il 9 febbraio 2011 e riguarderanno solo le patenti rilasciate da quel giorno. Quindi chi guida già non dovrà cambiare auto e chi si appresta a conseguire la licenza ha il tempo per adeguarsi (ammesso che abbia i soldi).

 

Per le novità su corsi ed esami bisognerà invece attendere le disposizioni attuative (decreti e regolamenti) del ministero delle Infrastrutture. Per l’emanazione delle quali la riforma ha stabilito un calendario con i termini da non sforare, che però di fatto non sono vincolanti e non è detto vengano rispettati. Fa eccezione l’esame pratico per il patentino: la riforma fissa già l’entrata in vigore per il 19 gennaio 2011, in concomitanza con la direttiva europea che lo prevede.

 

di Maurizio Caprino

 

Fonte: ilsole24ore.com

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