29.01.08. – Avvocati – Sulle modalità di svolgimento del tirocinio non decide il Cnf – La Cassazione: competenza al giudice amministrativo

Si restringe la giurisdizione del Consiglio nazionale forense. Per le Sezioni unite civili della Cassazione, non spetta al Cnf la decisione sulla delibera dell’Ordine relativa alle modalità di svolgimento della pratica forense e su quella, conseguente, con la quale viene negato o concesso il certificato di svolgimento del praticantato, elemento indispensabile per partecipare all’esame.
La Corte (ordinanza 27184 del 28 dicembre 2007) ha così affrontato il caso di un’iscritta al Registro dei praticanti presso il Consiglio dell’ordine di Brescia che aveva impugnato davanti al Tar Lombardia la delibera del Consiglio che respingeva la sua richiesta di rilascio del certificato di avvenuto svolgimento della pratica forense. La delibera precisava che a mancare era il requisito dell’iscrizione biennale nel Registro, necessario anche per tutti quelli che avevano conseguito (come la praticante bresciana) il diploma rilasciato dalla scuola per le specializzazioni legali.
Alla competenza del giudice amministrativo si era opposto il Consiglio dell’ordine bresciano, ma le Sezioni unite non sono state di questo avviso. E hanno fatto notare come la delibera sulle modalità di svolgimento della pratica forense costituisce un provvedimento amministrativo che deve essere ricompreso sotto la giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato.
Inoltre, precisano le Sezioni unite, non è «ragionevole» frazionare la vicenda per attribuirne una parte alla competenza del Cnf e l’altra al Tar. Secondo questa tesi, alla giurisdizione del Consiglio dovrebbe toccare la valutazione sul mancato rilascio del certificato, mentre resterebbe al giudice amministrativo l’esame della delibera sui modi di attuazione del periodo di pratica, a monte del mancato rilascio.
Si tratta infatti di un’operazione in conflitto con l’obiettivo della concentrazione della tutela giurisdizionale in un solo giudice. A non volere poi tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo che verrebbe indubbiamente aggirato per effetto di una duplicazione dei procedimenti e dei giudici. Semaforo rosso poi anche per la tesi di chi intendeva fare assorbire dalla competenza del Cn.f, cui toccherebbe comunque la competenza sul certificato di compiuta. pratica, l’eventuale disapplicazione della delibera di ordine generale. Giovanni Negri 
 

La soluzione
 Sezioni unite civili ordinanza n. 27184 del 2007
Non vi è dubbio che tale delibera di carattere generale costituisce provvedimento amministrativo che, in quanto tale, rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Non appare ragionevole frazionare la vicenda per cui è causa,al fine dì individuare nella giurisdizione amministrativa il giudice competente a sindacare la delibera generale e nella giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense (o in quella del giudice ordinario) il giudice competente a sindacare il mancato rilascio del certificato, ponendosi tale frazionamento in contrasto con la tendenziale concentrazione della tutela in un unico giudice (…). 
 

Fonte : Italia Oggi

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