26.08.07. – Telefonia – Il Senatore Pasetto contro le disattivazioni delle schede SIM e rimodulazioni dei contratti di telefonia mobile.

Alla seduta del 13.07.2007, il Senatore Pasetto ha presentato un’interrogazione con richiesta scritta ai Ministri dello Sviluppo Economico, delle Comunicazioni e dell’Economia e delle Finanze per comprendere quali azioni intraprendere nei confronti dei Gestori di telefonia mobile i quali continuano arbitrariamente a disattivare le schede telefoniche, anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 40, convertito dall’articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40, e della importantissima sentenza (pubblicata su questo Sito) del Giudice di Pace Riccardo De Miro, X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

PASETTOAi Ministri dello sviluppo economico, delle comunicazioni e dell’economia e delle finanze – Premesso che:il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 40, convertito dall’articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, prevede, al comma 1 dell’articolo 1, con riferimento alla ricarica dei servizi di telefonia mobile, il divieto per gli operatori di porre termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, nonché la nullità di ogni eventuale clausola difforme che, tuttavia, non comporta la nullità del contratto;un servizio di telefonia, mobile e fisso, è da sempre definito come la capacità di ricevere ed effettuare chiamate attraverso uno specifico numero telefonico;rilevato che la Wind telecomunicazioni Spa nelle “Condizioni di utilizzo della Sim” pubblicate sul suo sito, identifica impropriamente la SIM card con il servizio telefonico che offre ai propri clienti;successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n. 40 del 2007, la Wind SpA, in contrasto con le disposizioni del predetto decreto, ha attuato alcune modifiche ai contratti stipulati con la clientela, tra cui la “rimodulazione” in aumento, e con decisione unilaterale, delle tariffe Wind 10 e Wind Sempre Light, avvertendo via SMS solo parte dei suoi clienti, e la revisione, con riferimento alla scadenza delle SIM card, dei termini di funzionalità da 11 mesi più 1 di sola ricezione a 12 mesi di funzionalità completa seguiti da disattivazione senza alcun preavviso; contemporaneamente, lo stesso operatore di telefonia mobile, ha reso molto più difficile per i clienti reperire informazioni sulla scadenza delle proprie SIM, eliminando tali dati dal sito web www.155.it , e lasciandoli teoricamente disponibili attraverso chiamata telefonica al numero 4242, dal quale tuttavia si riescono ad ascoltare solo registrazioni con informazioni generiche e dettagli su promozioni commerciali;ai clienti che hanno chiesto da subito la disattivazione delle predette SIM, la Wind SpA consente di recuperare il credito residuo solo previo invio di una raccomandata con ricevuta di rtorno, del costo di 4,10 euro e con una ritenuta di 5 euro o il suo trasferimento completo, senza alcuna spesa o ritenuta, su un’altra SIM card Wind con nuova numerazione e nuovo contratto;su tale tipologia di comportamenti, adottati dagli operatori di telefonia mobile, esistono già due sentenze che ne delineano l’illegittimità. La prima, pronunciata il 16 febbraio 2006 dal Giudice di Pace Riccardo De Miro, X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, contro Telecom Italia, ha affermato, tra le altre cose, che “la società convenuta non poteva arbitrariamente interrompere il servizio offerto all’attore”. La seconda, pronunciata il 23 marzo 2007 dal Giudice di Pace Orazio Rizzo di Pomigliano D’Arco afferma che “la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza l’accettazione dell’utente”;su tali temi le sentenze della Corte di cassazione, del Tribunale di Roma e le pronunce della Corte costituzionale sostengono tutte che nel servizio telefonico deve valere la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, soggetti a regime di diritto privato senza privilegi per il gestore;la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel comunicato n. 35 del 14 giugno 2007 ha dichiarato che “se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà”;in data 8 marzo 2007, l’Associazione di consumatori “Altroconsumo” ha richiesto all’Autorità garante una pronuncia esplicita in merito al fatto che dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 40 del 2007 , le clausole che prevedono un termine di validità di 12 mesi per le SIM ricaricabili debbano ritenersi sin dal 5 marzo nulle, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, pronuncia che, a tutt’oggi, non c’è stata;tenuto conto che i dati raccolti da associazioni di consumatori e le informazioni disponibili su siti e forum internet e sui giornali mostrano che i comportamenti della Wind hanno creato danni morali e materiali a centinaia di persone, non solo attraverso perdita economica diretta dovuta ad aumento delle tariffe o perdita parziale/totale del credito residuo, ma anche per la disattivazione di numeri utilizzati da anni e che, pertanto, avevano un indubbio valore per la vita privata e professionale;tali comportamenti potrebbero configurare modalità illecite adottate per recuperare le perdite di risorse finanziarie derivanti dall’abolizione dei cosiddetti “costi di ricarica”,si chiede di sapere:se non si ritenga auspicabile una presa di posizione sulle vicende descritte da parte dell’Autorità garante per le comunicazioni;se non si ritenga di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per evitare lo snaturamento delle misure previste dal decreto-legge n. 40 del 2007 e per tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti degli operatori della telefonia mobile che attuano comportamenti in contrasto con lo spirito e il contenuto del suddetto decreto-legge.(4-02388)  

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