24.04.09 – Compatibilità di funzioni in tema di conciliazione stragiudiziale con l’incarico di giudice di pace.

Compatibilità di funzioni in tema di conciliazione stragiudiziale con l’incarico di giudice di pace.

(Risposta a quesiti dell’11 febbraio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 febbraio 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota in data 17 novembre 2008 con cui il dott. …, giudice di pace nella sede di …, premesso di essere avvocato iscritto all’Albo degli avvocati di … con studio legale nella medesima città nonché di aver frequentato il corso per conciliatori specializzati ed ottenuto il titolo per l’iscrizione all’albo dei conciliatori, comunica di aver ricevuto l’incarico di delegato per la provincia di … dell’Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione (A.N.P.A.R.) e, alla luce dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense limitata al solo circondario ove si svolgono le funzioni di giudice di pace, chiede di sapere:
a) se può svolgere attività di delegato dell’A.N.P.A.R. per la provincia di …, con operatività solo nell’anzidetta provincia, e quindi senza svolgere funzioni conciliative e/o di giudizio;b) se può esercitare l’attività di conciliatore di base e specializzato, nelle materie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, nella provincia di … e comunque ad esclusione del circondario di …, ove svolge le funzioni di giudice di pace;
c) se, conseguentemente, può essere iscritto all’albo dei conciliatori;
– considerato che, con delibera dell’11 dicembre 2008 il Consiglio ha affermato che l’incarico di conciliatore, previa iscrizione negli elenchi predisposti presso la C.C.I.A.A., non è compatibile con le funzioni di giudice di pace;
– ribadito il principio secondo cui per i giudici di pace le specifiche cause di incompatibilità sono tipizzate dalla legge n. 374 del 1991 e non sono loro applicabili l’art. 16 R.D. 12/1941 e le ulteriori forme di incompatibilità previste dalle norme di ordinamento giudiziario, anche in virtù del principio sancito dall’art. 51, comma 1, Cost., in base al quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici “secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, sicché l’ampliamento delle cause di incompatibilità, mediante l’applicazione di quelle previste per i magistrati professionali, realizzerebbe un’illegittima introduzione di limiti all’accesso all’ufficio pubblico (o alla permanenza in esso) non voluti dalla legge;
– considerato che bisogna prestare particolare attenzione alla previsione di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”, il quale, al comma 3, prevede che “in ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 del codice di procedura civile”, ponendo una regola di carattere generale, che vieta ai giudici di pace di svolgere l’incarico di conciliatori durante tutto il periodo del loro mandato proprio perché essi svolgono l’attività conciliativa prevista dall’art. 322 c.p.c.;
– rilevato che il Consiglio di Stato, nel rendere il parere di sua competenza sullo schema del regolamento in oggetto, all’esito dell’adunanza svoltasi il 5 aprile 2004, ha affermato che l’incompatibilità è “espressamente estesa all’attività conciliativa stragiudiziale del giudice di pace, come regolata dall’articolo 322 del codice di procedura civile, allo scopo di evitare il contemporaneo esercizio delle due funzioni conciliative”;
– individuata la ratio legis del divieto posto dall’art. 7 D.M. 222/2004 nell’escludere che il giudice di pace, già istituzionalmente deputato ad espletare l’attività conciliativa stragiudiziale, possa rendere il medesimo servizio partecipando ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 D.Lgs. 5/2003, appannando la propria immagine di imparzialità ed indipendenza, perché al magistrato onorario sarebbe consentito di svolgere la medesima attività in ambito “pubblico” e, al contempo, in ambito “privato”, peraltro percependo specifici compensi, corrisposti dalle parti secondo le tariffe stabilite per la conciliazione stragiudiziale;
– considerato che l’art. 7 D.M. 222/2004 trova applicazione, per la conciliazione stragiudiziale, anche in materie diverse rispetto a quelle indicate dall’art. 1 D.lgs. 5/2003 e cioè nelle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (delibera del 19 aprile 2007, n. 173/2007/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e nelle controversie in materia di affiliazione commerciale e di patto di famiglia e che non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza della incompatibilità tra l’incarico di conciliatore e l’ufficio di giudice di pace per tutte le materie in cui il procedimento di conciliazione stragiudiziale sia disciplinato dal D.M. 222/2004;
– ritenuto che da tale conclusione possa desumersi anche l’incompatibilità assoluta del giudice di pace ad esercitare l’incarico di conciliatore, senza che possa operarsi alcuna distinzione in relazione alla materia oggetto della conciliazione stragiudiziale, poiché l’art. 322 c.p.c. non pone alcun limite alla competenza del giudice di pace in tema di conciliazione stragiudiziale e l’incompatibilità assoluta appare essere del tutto coerente in relazione alla funzione svolta dalla conciliazione stragiudiziale – quale forma alternativa di risoluzione delle controversie – ed alla ratio del divieto – salvaguardia della capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di magistrato onorario, come previsto dall’art. 5, comma 3, L. 374/1991;
– ritenuto, in conclusione, che alla luce degli interventi normativi degli ultimi anni in tema di conciliazione stragiudiziale, i quali hanno riconosciuto alle camere di commercio un ruolo primario nell’erogazione di tale servizio (legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; legge 29 marzo 2001, n. 135 relativa alla “Riforma della legislazione nazionale del turismo”; decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 relativo alla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366”; legge 6 maggio 2004, n. 129 dettante “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in tema di “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003 n. 229”; legge 14 febbraio 2006, n. 55 avente ad oggetto “Modifiche al codice civile in tema di patto di famiglia”; legge 22 febbraio 2006, n. 84 sulla “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”) ed hanno progressivamente allargato l’ambito applicativo della conciliazione, fino a comprendere, secondo l’art. 39 del disegno di legge n. 1082 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile – Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) sottoposto attualmente all’esame del Senato della Repubblica “tutte le controversie su diritti disponibili in ambito civile e commerciale”;
– tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito proposto dal dott. … nel senso che deve ritenersi che l’incarico di conciliatore, previa iscrizione negli elenchi predisposti presso la C.C.I.A.A., non sia compatibile con le funzioni di giudice di pace sia in relazione ai procedimenti di conciliazione stragiudiziale disciplinati dal D.M. 222/2004, sia in relazione ai procedimenti di conciliazione stragiudiziale per i quali non si applica il suddetto decreto ministeriale, con riferimento all’intero territorio nazionale.”

Fonte: csm.it

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