22.06.09. La Consulta ha promosso le norme del Codice delle Assicurazioni Private – salvo il risarcimento diretto – riconosciuta anche l’alternatività delle azioni del danneggiato –

Il risarcimento diretto degli incidenti stradali passa indenne il vaglio della Consulta. Le nuove norme, introdotte dal decreto legislativo n. 209/2005, che, in caso di incidente stradale, consentono al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria assicurazione, non violano i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo.
Lo ha deciso la Consulta con la sentenza n. 180/2009, depositata ieri in cancelleria, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dal giudice di pace di Palermo. 
 
Secondo il magistrato onorario, il meccanismo individuato dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, non darebbe alternative al consumatore. Il danneggiato, secondo il Gdp, non avrebbe la possibilità di scegliere se chiedere il risarcimento diretto alla propria compagnia o proporre invece l’azione tradizionale, chiamando in causa l’assicurazione del danneggiante. Sarebbe invece obbligato a seguire la strada del risarcimento diretto, anche in ossequio alla ratio della norma che ha introdotto le nuove regole per ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie.
Per questo motivo, osserva il giudice di pace di Palermo, ammettere la possibilità di una doppia tutela non produrrebbe alcun risparmio di costi né riduzione dei premi, e ciò sarebbe un’ulteriore prova a favore dell’obbligatorietà del risarcimento diretto. 
 
La Consulta però non ha condiviso l’analisi del Gdp. «Che il risparmio per le compagnie assicurative possa concorrere a costituire la ratio legis è possibile», osserva la sentenza redatta dal giudice Alfio Finocchiaro, «anche se non equivale a un suggello della esclusività dell’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato».  
La Corte ha spiegato che l’innovazione è stata introdotta per eliminare un’incongruenza tipica del sistema assicurativo: l’indennizzato non era infatti il cliente dell’assicurazione, ma una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia tenuta a effettuare il rimborso.
La nuova legge ha corretto questa discrasia creando un rapporto diretto tra impresa e cliente. «Non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale», scrivono i giudici delle leggi, «bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l’offerta di migliori servizi». Quanto poi alla presunta obbligatorietà dell’azione diretta, la Corte è stata chiara: «il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato». Che potrà sempre decidere di procedere nei soli confronti del responsabile civile. A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta depongono, secondo la Consulta, due considerazioni: la mancata abrogazione da parte del dlgs 209 della normativa codicistica in materia (art. 2054 cod. civ.) e l’esigenza di tutelare i contraenti più deboli «che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela». Francesco Cerisano
 

Fonte: Italia Oggi
 

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