Mediaconciliazione: in “Gazzetta” le modifiche al regolamento

Entrano in vigore oggi le correzioni alla mediaconciliazione obbligatoria. Si va dalla previsione di un rafforzamento della vigilanza del ministero sugli enti, all’aggiornamento dei mediatori; dall’obbligo di svolgere l’incontro anche in contumacia della controparte, con la previsione però di una soglia fissa di spesa, sino all’irrigidimento nei criteri di assegnazione delle controversie, valorizzando la laurea.

 

Sulla “Gazzetta Ufficiale” di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145: “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

 

Vigilanza rafforzata

L’articolo 1 del decreto dispone, fra l’altro, che il direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del ministero. Rafforzati quindi i criteri di controllo sugli organismi iscritti come enti conciliatori o di formazione.

 

Aggiornamento e formazione

 

Sul fronte dell’aggiornamento professionale, punto considerato da più parti carente, si è previsto che il mediatore debba essere non solo in possesso di una specifica formazione e aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, ma anche che attesti la partecipazione nei due anni di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

 

Incontro di conciliazione sempre obbligatorio

Regolamentate anche le ipotesi, molto frequenti secondo quanto risulta nei primi mesi di funzionamento della riforma, in cui la controparte non si presenti. Il mediatore, infatti, dovrà comunque svolgere l’incontro con la parte istante “anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione”, e “la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore”.

Stretta sui criteri di assegnazione delle cause

 

Stretta anche sulle modalità di assegnazione delle cause ai mediatori, andranno fissati “criteri inderogabili” che siano “predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.

 

Indennità fissa in caso di contumacia

 

Novità anche per quanto concerne le indennità. In caso di contumacia della controparte, per esempio, viene abbandonato il criterio proporzionale, che prevedeva la riduzione delle tariffe di un terzo, a favore di una cifra fissa determinata in 40 o 50 euro a seconda che si rientri nel primo o in tutti gli altri scaglioni. La riduzione degli importi è dovuta all’eccessivo costo per i cittadini riscontrato dal ministero nelle ipotesi in cui l’incontro andava deserto.

Fonte:ilsole24ore.com

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