Avvocati, cambiano le ferie
Meno ferie per gli avvocati. Il taglio del termine di sospensione feriale (sforbiciato di 20 giorni) costringe i legali a organizzarsi, a partire dal 2015, per coprire l’attività giudiziaria a pieno ritmo fin dal 1° di settembre. E se gli atti scadono nella prima settimana di settembre si lavorerà necessariamente anche in agosto. Senza contare che, comunque, i procedimenti di urgenza non si fermano, neanche nel mese di agosto. Questi gli effetti del decreto legge di riforma della giustizia n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n. 212, ed in vigore da oggi 13 settembre 2014. Le ripercussioni del decreto si fanno sentire non solo per i magistrati e per il personale degli uffici giudiziari, ma anche su avvocati e studi legali. Il provvedimento contiene, poi, anche la norma sulla diversa questione delle ferie dei magistrati, che vorrebbe fissare a 30 giorni, al posto dei precedenti 45. Va però sottolineato che non viene toccata la norma che lascia a 45 giorni le ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie: così, al momento, le vacanze dei giudici rimangono un rebus. Passando, però, ad esaminare in dettaglio le novità, è necessario chiarire che si interviene su due argomenti distinti: la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (riguarda gli adempimenti da svolgere nei giudizi); le ferie dei magistrati. Si tratta di istituti distinti, che non vanno confusi.
La sospensione dei termini. La sospensione feriale dei termini processuali significa che, durante il periodo specificato, non si contano i termini previsti dalla legge processuale: se ad esempio un termine è di 30 giorni e scade durante il periodo feriale, la scadenza vien spostata più in là e il periodo feriale è scavalcato. La sospensione dei termini è regolata dalla legge 742/1969, che non si applica ai procedimenti d’urgenza e a quelli espressamente esclusi (ad esempio procedimenti di lavoro). Il decreto legge interviene, dunque, sulla legge 742/1969 e stabilisce che il decorso dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, è sospeso di diritto dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
fonte: italia oggi