18.08.2010.- Le novità al Codice della Strada

Alcol e guida

Le novità maggiori riguardano l’alcol. Arriva il divieto assoluto di bere per chi ha preso la patente da meno di tre anni e, comunque, per tutti quelli che hanno meno di 21 anni. Stesso divieto anche per chi col volante ci lavora: autisti, tassisti, camionisti. Addirittura per questi ultimi è previsto il licenziamento per giusta causa nel caso in cui commettano il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per tutti è previsto un aumento delle sanzioni già in vigore se si è sorpresi a guidare con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge e, altra novità, i minorenni vedranno addirittura allontanarsi la possibilità di prendere la patente B, a 19 anni nei casi lievi, a 21 anni in quelli più gravi.

Minorenni e neopatentati

I minorenni che commettono una violazione che comporta la sospensione della patente (o del patentino) saranno sottoposti a revisione, cioè dovranno rifare gli esami della patente. Per quanto riguarda i neopatentati, invece, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente B, quando è commessa un’infrazione per la quale è prevista la sospensione del documento, la durata di quest’ultima è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata a quelle successive. Questa norma si applica per i primi cinque anni di patente se la sospensione è superiore a tre mesi.

Solo auto piccole e medie nel primo anno di guida

Cambia la norma sulla limitazione per i neopatentati, legge dal 2007 ma, di proroga in proroga mai entrata in vigore. Per il primo anno a partire dalla data di rilascio della patente di categoria B non sarà possibile guidare autoveicoli di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Non solo. Se ci si metterà alla guida delle normali autovetture (categoria M1), si dovrà rispettare anche un altro limite: la potenza dell’auto non dovrà essere superiore a 70 kW. Questa norma, che non si applicherà alla guida di veicoli adibiti al servizio di persone invalide in caso di presenza dell’invalido sul veicolo e riguarderà tutte le patenti rilasciate a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Insomma, se ne riparlerà a febbraio 2011.

Locali pubblici

Sempre con l’obiettivo di limitare i danni del bere, il disegno di legge vieta la vendita degli alcolici nei locali notturni: scatterà alle tre di notte e durerà fino alle sei di mattina con deroghe previste solo nelle notti di Ferragosto e di Capodanno. La stretta sarà più severa negli autogrill, che non potranno vendere alcolici dalle 10 di sera alle sei del mattino e non potranno mai vendere superalcolici. Tutti i locali, bar, alberghi, ristoranti e locali notturni, che proseguono l’attività dopo le 24, infine, dovranno dotarsi di un etilometro che i clienti potranno usare, volontariamente, per misurare il loro tasso alcolemico prima di mettersi al volante.

Al volante a 17 anni

Chiunque abbia compiuto i 17 anni potrà guidare la macchina a condizione di avere già la patente (evidentemente di categoria A1, l’unica che può essere conseguita a 16 anni), avere ottenuto l’autorizzazione dalla Motorizzazione civile su istanza presentata da un genitore. avere frequentato un apposito corso pratico di guida in autoscuola di dieci ore, quattro delle quali in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, guidare autoveicoli di potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kW/t e, in caso di autovetture, potenza non superiore a 70 kW, avere al proprio fianco, in funzione di istruttore, una persona in possesso di patente B o di categoria superiore da almeno dieci anni, non avere a bordo altre persone oltre all’accompagnatore/istruttore, avere applicato sul veicolo un apposito contrassegno con la sigla “GA”, guida accompagnata, non superare la velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Fino a che non arriverà il regolamento che disciplinerà l’applicazione di questa norma, però, tutto resta com’è.

Alla guida dopo gli 80 anni

Per continuare a guidare gli ultraottantenni dovranno sottoporsi a una visita medica ogni due anni. I professionisti del volante, invece, potranno farlo fino a 68 anni ma dovranno sottoporsi a visita medica annuale.

Per i conducenti professionali il limite sale a 68 anni

Salgono i limiti di età per i conducenti professionali. Ora è possibile guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate fino a 68 anni (prima erano 65). E sale a 68 anni anche il limite di età per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone (prima il limite era di 60 anni). Per poter guidare oltre i vecchi limiti di età, tuttavia, bisognerà ottenere, di anno in anno, uno specifico attestato che dimostri il possesso dei requisiti fisici e psichici, rilasciato in seguito a una visita medica specialistica.

Targa personale

La legge introduce la targa personale (ma l’attuazione della norma è rinviata a un decreto ministeriale), abbinata non più al veicolo ma al suo proprietario (che però potrà utilizzarla solo su un veicolo. La targa personale si smonterà dalla vecchia auto al momento della vendita o della rottamazione e si monterà sulla nuova macchina).

Minicar e motorini

Un’altra mini-stretta riguarda, come accennato, minicar e motorini: decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza ciclomotori e minicar che superano i 45 km/h (mille euro di multa), per le officine che li truccano (multa di 779 euro) e per chi ci circola (389 euro). Sulle minicar è adesso obbligatorio tenere sempre le luci accese e le cinture di sicurezza allacciate. Cambieranno anche i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità tecnica alla guida dei ciclomotori, il cosiddetto patentino. Con un prossimo decreto ministeriale si aggiungerà una lezione teorica di almeno un’ora “sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” e, soprattutto, arriverà la prova pratica di guida per il rilascio del patentino, ma solo dal 19 gennaio 2011. Diminuiscono, infine, le multe (ma resta la rimozione del veicolo) per chi parcheggia un veicolo a motore a due ruote in divieto di sosta: scende da 78 a 38 euro la multa per chi parcheggia in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle piste ciclabili. Scende da 38 a 23 euro (oltre alla rimozione), invece, la multa in tutte le altre circostanze.

Limiti di velocità in autrostrada

Più lontana la possibilità di innalzare a 150 km/h i limiti di velocità sulle autostrade. Oltre ai vincoli già in vigore (presenza di tre corsie di marcia più corsia di emergenza per ogni senso di marcia; caratteristiche costruttive coerenti con la velocità di 150 km/h, intensità del traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e dati di incidentalità nell’ultimo quinquennio compatibili con l’innalzamento del limite di velocità) sarà necessaria la presenza del Tutor.

Violazione dei limiti di velocità: più soldi, meno punti

A proposito di velocità, diminuiscono i punti per chi supera il limite di oltre 10 Km/h ma non oltre 40 km/h, 3 punti invece di 5 (ma resta invariata la multa di 155 euro), aumenta la multa per chi supera il limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, da 370 a 500 euro, ma diminuiscono da 10 a sei i punti e sparisce il divieto di guida tra le ore 22 e le 7 del mattino per i tre mesi successivi alla restituzione della patente (confermata la sospensione della patente da uno a tre mesi). Per il superamento del limite di oltre 60 km/h è confermata la perdita di 10 punti ma la multa passa da 500 a 779 euro (invariata la durata della sospensione della patente da sei a dodici mesi).

Autovelox, segnali luminosi della velocità e contasecondi

Dopo la cosiddetta direttiva Maroni dell’agosto 2009, un altro piccolo passo in avanti sulla disciplina dell’utilizzo degli autovelox. La nuova legge, infatti, stabilisce che fuori dai centri abitati le apparecchiature di controllo della velocità non potranno essere utilizzate o installate a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite. Insomma, basta con gli “agguati” delle polizie locali dietro i segnali. Un decreto ministeriale disciplinerà la collocazione e l’uso di queste apparecchiature.

Sanata, poi, una diffusa anomalia, diciamo così, finora censurata invano dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la nuova legge introduce i «tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito».

Via libera, infine, ai cosiddetti contasecondi ai semafori, i display che indicano il tempo residuo di accensione delle varie luci. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilirà le caratteristiche dei contasecondi ai semafori e dei cosiddetti semafori intelligenti, quelli attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. La norma si applicherà dopo che saranno trascorsi altri sei mesi.

Notifica dei verbali entro 90 giorni

Scende finalmente da 150 a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali nel caso in cui il trasgressore non sia identificato dagli agenti che hanno accertato la violazione (per esempio, quando si utilizza un apparecchio per l’accertamento automatico dei limiti di velocità o di passaggio con semaforo rosso). La nuova legge prevede la notifica al proprietario del veicolo anche nel caso in cui la violazione sia contestata immediatamente al trasgressore. In questo caso il termine è di 100 giorni. La nuova norma si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 agosto.

Patente “a ore”

A proposito di patente, chi se la troverà sospesa potrà chiedere al Prefetto, se ne avrà assolutamente bisogno per recarsi al lavoro o per altri gravi motivi, di guidare fino a tre ore al giorno. In “cambio” di questa concessione si allungherà proporzionalmente la durata della sospensione e si perderà la possibilità di fare ricorso. Se invece la patente sarà revocata, per esempio dopo aver commesso gravi infrazioni, non si potrà prendere una nuova patente prima di due anni e non si potrà nemmeno prendere, nel frattempo, il “patentino” per ciclomotori.

Patente salva se la violazione è commessa in bicicletta

Scomparsa la controversa norma sul ritiro, la sospensione o la revoca della patente (ovviamente nel caso di violazioni che lo prevedevano) commesse alla guida delle biciclette da una persona in possesso di patente. In bicicletta, poi, sarà obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando si circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e in ogni circostanza e a ogni ora quando si transita in galleria. Questa disposizione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. In caso di violazione, multa di 23 euro.

Multe a rate

Sarà possibile chiedere la rateazione del pagamento, ma solo per violazioni (o somme di violazioni commesse contemporaneamente) di importo superiore a 200 euro e solo se si ha un reddito imponibile, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 10.628,16 euro. A proposito di multe, infine, per la prima volta scende finalmente il termine per la notifica delle multe al proprietario del veicolo, da 150 a 90 giorni. Speriamo che sia il primo passo…

Fonte: quattroruote.it

 

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