16.07.2008 – IMMIGRATI/ CONSULTA: ESPULSI HANNO DIRITTO A RICORRERE PER POSTA – Illegittima norma della Bossi-Fini

16.08.2008 – IMMIGRATI/ CONSULTA: ESPULSI HANNO DIRITTO A RICORRERE PER POSTA – Illegittima norma della Bossi-Fini

Il cittadino straniero espulso dall’Italia ha diritto ad utilizzare il servizio postale per ricorrere contro il decreto prefettizio. A patto che sia stata accertata la sua identità. E’ il principio stabilito dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 278 depositata oggi ha dichiarato l’illegittimità della norma che “non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.

La norma ‘bocciata’ dalla Consulta fa parte del Testo unico sull’immigrazione del 1998 modificato dalla Bossi-Fini nel 2002 e dalla legge del 2004, dall’allora governo Berlusconi. A sollevare la questione era stato il giudice di pace di Torino, convinto che quella disposizione violi l’articolo 3 (uguaglianza davanti alla legge) e l’articolo 24 (diritto di difesa) della Costituzione.
“Il sistema delineato dalla norma denunciata – scrive la Corte costituzionale – nel consentire allo straniero di sottoscrivere personalmente il ricorso, prevede che quest’ultimo sia depositato presso la cancelleria del giudice competente, o, in caso di rientro nel Paese d’origine o in altro luogo, che sia presentato per il tramite dell’autorità consolare o diplomatica italiana nel Paese di destinazione. La presentazione del ricorso, in altri termini, viene articolata in modo tale da garantire la certezza circa l’identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione”.

“Nei casi di proposizione del ricorso per mezzo del difensore o della rappresentanza diplomatica, oppure di deposito del ricorso nelle mani del cancelliere, questa garanzia – osserva la Consulta – risulta pienamente assicurata. (…) Nel caso, invece, di trasmissione del ricorso a mezzo posta l’identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita. Conseguentemente – spiega – non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze di certezza perseguite dal legislatore. Ovviamente, però, quando vi sia certezza circa l’identità dello straniero non v’è ragione di escludere l’utilizzabilità del servizio postale per la presentazione del ricorso. In tale ipotesi, infatti, l’esclusione risulterebbe incongrua”.

Fonte: notizie.alice.it

 

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