08.01.2010. – Così cambia la mappa del contributo unificato dopo la Finanziaria 2010 –

Riflettori puntati sull’articolo 13 del Dpr 115/02, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, vale a dire sulla norma che regola l’importo del contributo unificato. L’analisi parte dalle modifiche introdotte dalla legge 311/04 (Finanziaria per l’anno 2005), dall’articolo 67 della legge 69/2009 e, soprattutto, dalla legge 191/09, la Finanziaria 2010 (cfr. la circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del ministero della Giustizia, Dip.Aff. Giustizia, Uff. I “Contributo unificato.
Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia”; la ricostruzione degli importi da versare, procedimento per procedimento, dopo la Finanziaria 2010 è qui leggibile come documento correlato nelle tabelle elaborate dall’autore di questo intervento, ndr).
La legge 311/04 ha inciso direttamente sull’attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfettarie delle parti private nel processo civile.
Una delle maggiori novità operata dal comma 306 dell’articolato approvato, è stata l’eliminazione dell’esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.033, già prevista dall’articolato 10, quarto comma, del Dpr 115/2002.Per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall’art. 46, primo comma, della legge 374/91 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell’articolato approvato, ferme restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.
L’articolo 67 della legge 69/2009 ha modificato le modalità di pagamento del contributo unificato per i procedimenti innanzi la Corte di cassazione.
La legge 191/09 (Finanziaria 2010) ha, tra l’altro, ulteriormente ridotto le cause di esenzione.Abrogando il comma 4 e 5 dell’articolo 10 del testo unico delle spese di giustizia, ha eliminato l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo mobiliare, nel processo cautelare in corso di opera e nel processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
Introducendo il comma 6 bis all’articolo del 10 testo unico, essa ha disposto il pagamento del contributo unificato e dell’indennità di cui all’articolo 30 nelle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex articolo 23 della legge 689/81) e il pagamento del contributo unificato, nei procedimenti innanzi la Corte di cassazione, in materia di controversie di lavoro e pubblico impiego. Abrogando il punto 4 dell’articolo 13 sulle modalità di pagamento per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, ha modificato le modalità di pagamento da importo fisso, 103,30 euro, ad importo commisurato al valore della causa.
Dalle variazioni normative sopra richiamate il contributo unificato risulta dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi divolontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, delcodice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processicontenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processicivili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
Altre novità.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a 200 euro.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari divalore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a 30 euro. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a 120 euro.
Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g), come modificato dalla legge 168/05. 

Contributo unificato 2010: la ricostruzione procedimento per procedimento

PROCEDIMENTI SPECIALI (LIBRO QUARTO, TITOLO I, CAPO I, II, III e IV CPC)

Procedimenti d’ingiunzione Capo I (articoli da 633 a 656 Cpc)
Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà

Procedimento per convalida di sfratto Capo II (articoli da 657 a 669 Cpc)
Contributo ridotto alla metà rispetto al valore
● Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoninon corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida
● Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo Procedimenti cautelari Capo III (articoli da 669bis a 702 Cpc) –
Procedimenti cautelari in generale (669 bis-669 quaterdecies) –Sequestro (670-687) –
Denuncia di nuova opera e danno temuto (688 -691) –
Procedimenti di istruzione preventiva (692-699) –
Provvedimenti d’urgenza (700-702)Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metàProcedimenti possessori Capo IV (articoli da 703 a 705 Cpc) Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà
Secondo quanto previsto dalla circolare del ministero della Giustizia numero 5 del 31 luglio 2002, i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi – l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena – mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Procedimenti di volontaria giurisdizione 70 euro
Procedimenti in Camera di consiglio Libro IV, Titolo II, Capo VI (articoli da 737 a 742 bis Cpc)70 euro
Reclami contro i provvedimenti cautelari (cfr. Circolare ministeriale 5 del 31 luglio 2002)70 euro

ESECUZIONE

Procedimenti di esecuzione immobiliare 200 euro
Procedimenti di esecuzione mobiliare di importo pari o superiore a 2.500 euro 100 euro
Procedimenti di esecuzione mobiliare 30 euro di importo inferiore a 2.500 euro
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi 120 euroProcedimenti esecutivi per consegna e rilascio Esenti
Opposizione all’esecuzione Contributo unificato secondo il valore della causa
Opposizione di terzo all’esecuzione Contributo unificato secondo il valore della causa

FALLIMENTI

Procedure: dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura 672 euro
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimentoMetà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata
Procedimenti in Camera di consiglio del Tribunale fallimentare 70 euro
Istanza di fallimento 70 euro
Ricorso per insinuazione tardiva Contributo corrispondente al valore del credito per cui si procede

IMMOBILI E DIRITTI REALI

Procedimenti in materiadi locazione Valore della causa
Procedimenti in materia di comodato Valore della causa
Occupazione senza titolo Valore della causa
Impugnazione di delibere condominiali Valore della causa

RITO MONITORIO

Metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

LEGGI SPECIALI
Legge 689/81 e legge 319/58(lavoro e pubblico impiego in Cassazione)Valore della causa

PROCEDIMENTI ESENTI
● Procedimenti di rettificazione di stato civile
● Procedimenti in materia di equa riparazione ex lege 89/2001
● Procedimenti in materia tavolare
● Procedimenti esecutivi e per consegna e rilascio (articolo 605 e seguenti Cpc)
● Separazione personale dei coniugi (articoli 706-711 Cpc)
● Interdizione e inabilitazione (articoli 712-720 Cpc)
● Dichiarazione di assenza e morte presunta (articoli 721-731 Cpc)
● Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati (articoli 732-734 Cpc)
● Rapporti patrimoniali tra coniugi (articoli 735 e 736 Cpc)
● Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale (per il lavoro si paga in Cassazione)
● Assegno di mantenimento
● Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare
● Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
● Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati
● Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (cfr. nota ministeriale prot.1/13395 del 22 ottobre 2003)
● Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.
In base alla circolare 5 del 31 luglio 2002 del ministero della Giustizia deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare

DIRITTO E GIUSTIZIA

di Gaetano Walter Caglioti – Dirigente del Tribunale di Vibo Valentia

Fonte: oua.it
 

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