16.02.2011. – Corte di Cassazione sugli autovelox limiti al prefetto – multe urbane annullabili –

Le multe fatte con autovelox automatici su strade urbane ordinarie sono annullabili dal giudice anche quando l’apparecchiatura è autorizzata dal Prefetto. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 3701/11, depositata ieri e relativa a un’infrazione commessa su un viale di Treviso. Ma la questione è molto rilevante, perché si sta riproponendo in queste settimane in città come Firenze e Torino, dove le prime multe impugnate sono spesso state già annullate e pendono altre centinaia di ricorsi.

Il problema nasce da come in alcune zone è stato applicato l’articolo 4 della legge 168/02, che regolamenta le modalità di effettuazione dei controlli di velocità “da remoto”, cioè in assenza di agenti accanto alle apparecchiature (piazzate in postazioni fisse protette). La norma stabilisce che tali controlli sono sempre possibili su autostrade e strade extraurbane principali e mai sulle strade urbane ordinarie (sono ammessi solo i tradizionali appostamenti di pattuglie munite di rilevatori), mentre su extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento occorre che ci sia l’autorizzazione prefettizia in base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori.

Per aggirare i limiti posti dalla norma (non necessariamente per fare cassa, ma talvolta per oggettive difficoltà nei controlli con pattuglie in tratti urbani effettivamente pericolosi), alcuni comuni hanno chiesto ai prefetti di autorizzare postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate di scorrimento (sostanzialmente, carreggiate separate, sosta fuori dalla sede stradale e semafori ad ogni incrocio). Ciò è avvenuto, per esempio, sui viali fiorentini (che nel Piano urbano del traffico risultano strade ordinarie) e su corso Moncalieri a Torino (carreggiata unica a doppio senso dove è stato montato un costoso Tutor).

In questi casi, la linea seguita dai comuni è quella secondo cui, ai fini del controllo di velocità, la classificazione di strada urbana di scorrimento deriva dal l’autorizzazione prefettizia a installare la postazione. In sostanza, si tratterebbe di una scelta discrezionale dell’autorità amministrativa, non sindacabile in sede di giudizio. Con la sentenza 3701/11, invece, la Cassazione ha bocciato questa tesi: pur confermando la discrezionalità, è stato puntualizzato che essa non può arrivare a decidere contrariamente alla legge. Quando ciò accade, il giudice di pace deve disapplicare il provvedimento dell’autorità amministrativa. Nella fattispecie, i criteri (citati prima) in base ai quali una strada urbana può essere classificata come “di scorrimento” sono stabiliti dall’articolo 2, comma 2 del codice della strada e il prefetto non può non tenerne conto estendendo tale classificazione a vie che non ne hanno i requisiti codicistici. Autorizzare l’installazione di postazioni automatiche viola quindi l’articolo 4 della legge 168/02 e comporta l’illegittimità delle sanzioni irrogate. Per i giudici «le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati». Questa decisione della Cassazione, peraltro, appare anche indirettamente confermare la piena validità della legge 168/02 almeno nella parte in cui elenca i tipi di strade su cui i controlli di velocità automatici sono ammessi. In pratica, la Corte pare dire che fuori da questi tipi di strade tali controlli non sono ammessi. Ciò smentisce opinioni che si sono diffuse tra gli addetti ai lavori nelle ultime settimane, che fanno perno invece su precedenti sentenze di Cassazione.

 

di Maurizio Caprino

 

Fonte: ilsole24ore.com

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