14.10.2010. – Giudice di pace, ricorsi meno cari – chiarimento in una circolare del Ministero della Giustizia: – fino a 1.033 euro non vanno pagate le spese forfettarie –

Per le opposizioni davanti al giudice di pace contro sanzioni amministrative di importo fino a 1.033 euro il ricorrente deve pagare solo il contributo unificato e non anche l’importo forfettario di 8 euro. Lo ha chiarito il ministero della giustizia con la circolare del 28 settembre 2010. Fino al 31 dicembre 2009 i ricorsi al giudice di pace contro verbali che applicano sanzioni amministrative (compresi quelli per le violazioni del codice della strada) erano esenti da ogni tassa e imposta ai sensi dell’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981 e, dunque, anche dal pagamento del contributo unificato secondo quanto previsto dall’art. 10 del decreto del presidente della repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 (testo unico sulle spese di giustizia).

 

Successivamente, la legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 ha disposto che dal 1° gennaio 2010 nei procedimenti di cui all’art. 23 della legge n. 689/1981 gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate secondo le disposizioni del dpr n. 115/2002. Esemplificando con specifico riferimento alle multe stradali, dall’inizio dell’anno per i ricorsi davanti al giudice di pace a carico dell’interessato è stato posto l’onere di pagare il contributo unificato di 30 euro per le sanzioni fino a 1.100 euro, 70 euro per le sanzioni oltre 1.100 euro e 170 euro per le sanzioni di valore indeterminabile. Tali importi sono stati aumentati rispettivamente a 33, 77 e 187 euro a partire dal 31 luglio 2010 con l’entrata in vigore della legge n. 122 del 30 luglio 2010 che ha convertito il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010. Molti uffici del giudice di pace, però, hanno da subito interpretato la disposizione introdotta dalla legge n. 191/2009 nel senso di prevedere l’obbligo per il ricorrente di pagare, oltre al contributo unificato, la marca da bollo da 8 euro per le spese forfetizzate.

 

Sul punto, il ministero della giustizia è intervenuto con la circolare del 28 settembre 2010 per chiarire che con riferimento ai processi di competenza del giudice di pace per le opposizioni a sanzioni amministrative resta vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall’art. 46 della legge n. 374 del 21 novembre 1991. Pertanto, le cause il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, con l’esenzione delle spese forfettarie di 8 euro.
Enrico Santi

Fonte: Italia Oggi

 

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