11.05.2010.- Cassazione: «Niente telefonino in auto nemmeno per un’urgenza»

11.05.2010.- Cassazione: «Niente telefonino in auto nemmeno per un’urgenza»

ROMA (11 maggio) – Non c’è urgenza che tenga: parlare al telefonino mentre si è alla guida è una colpa e va sanzionata. La cassazione ha ribadito che le dotazioni elettroniche attuali consentono di utilizzare il cellulare in modo appropriato quando si è al volante. Un’automobilista genevese. Massimiliano F si è visto così confermare la multa che gli era stata fatta dalla polizia municipale perché alla guida mentre parlava al telefonino.

Urgenza per padre malato. Il motivo per cui l’utomobilista aveva presentato ricorso era l’urgenza nel dover comunicare al padre malato di farsi trovare pronto perché lo avrebbe accompagnato a fare degli esami diagnostici urgenti. La motivazione non aveva convinto il giudice di pace di Genova che nel novembre 2005, pur riconoscendo la necessità da parte di Massimiliano F., aveva convalidato la sanzione inflittagli per non avere utilizzato l’auricolare o il vivavoce. Inutile il ricorso dell’automobilista in Cassazione: la seconda sezione civile (sentenza 11266) ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che «la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all’alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare all’agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi più disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona».

Cassazione: vivavoce o auricolare. Di conseguenza, scrive ancora la Suprema Corte, «non può essere ritenuto sussistente lo stato di necessità, come scriminante dell’illecito, quando sussista la possibilità di ovviare altrimenti al pericolo, per cui, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o vivavoce durante la guida, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura, deve ritenersi che il conducente non possa invocare l’esimente ove non sia dimostrata l’impossibilità, e non la semplice difficoltà o scomodità, di ricorrere a mezzi leciti alternativi, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione».

Fonte: il messaggero.it

 

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