04.09.09. – Corte Ue. Il giudicato diventa più debole – limitata la forza preclusiva delta pronuncia definitiva: non può impedire l’applicazione delle regole sull’Iva –
04.09.09. – Corte Ue. Il giudicato diventa più debole – limitata la forza preclusiva delta pronuncia definitiva: non può impedire l’applicazione delle regole sull’Iva – il vincolo di decisioni precedenti compromette la lotta all’abuso del diritto –
Un’altra pietra lanciata contro il totem della definitività del giudicato. Davanti alla Cassazione il curatore del fallimento di una Srl, nei confronti della quale il Fisco aveva proceduto a una rettifica delle dichiarazione Iva, attribuendo tutto il reddito lordo prodotto durante gli anni oggetto del controllo fiscale, aveva fatto valere due precedenti pronunce. Si trattava di due sentenze della commissione tributaria del Lazio divenute definitive che avevano per oggetto avvisi di rettifica Iva redatti in conseguenza del medesimo controllo fiscale, ma relative ad altre annualità. I verdetti avevano verificato l’esistenza di validi motivi economici che giustificavano la condotta tributaria della società. La pronuncia della Corte di giustizia sottolinea come, dopo una prima fase di tenore diverso nella quale ritenevano che ogni annualità conserva la propria autonomia, ora i giudici italiani si considerano vincolati dai precedenti passati in giudicato. Una scelta formalmente legittima. D’altra parte, infatti, la stessa Corte di giustizia ricorda che le modalità di attuazione del principio,dell’autorità del giudicato rientra nell’autonomia degli ordinamenti giuridici nazionali. La sentenza però fa un passo ulteriore e mette in evidenza come il cambiamento interpretativo realizzato dai giudici italiani in favore di una forza vincolante per ogni periodo d’imposta rischia di compromettere gravemente le armi contro l’abuso di diritto almeno in ambito comunitario: la riscossione dell’Iva — riconosce la sentenza depositata ieri — svolge un ruolo importante nella costituzione delle risorse proprie della Comunità europea «e l’applicazione dell’articolo 29/09 del Codice civile potrebbe impedire la piena attuazione del principio della lotta all’abuso di diritto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte in materia di Iva quale strumento diretto a garantire la piena applicazione del regime comunitario dell’Iva». La nuova interpretazione non solo impedisce di rimettere in. questione una pronuncia che ha già acquistato efficacia di giudicato anche se è stata commessa una violazione del diritto comunitario, ma ostacola anche qualsiasi revisione quando la decisione definitiva si basa su un’interpretazione delle norme comunitarie che riguardano pratiche abusive in materia di Iva in contrasto con il diritto Ue: la scorretta applicazione di queste regole avrebbe un automatico effetto moltiplicatore. riproducendosi per ogni nuovo esercizio fiscale senza che sia possibile una correzione. Verrebbe così compromesso il principio di effettività del diritto comunitario nel nome del rispetto assoluto del principio del giudicato. La Corte di giustizia ne trae così le conclusioni affermando l’inapplicabilità del Codice civile italiano ogni volta che la sua attuazione mina in maniera assoluta la possibilità di fare ricorso al diritto comunitario. In questo caso spetterà al giudice nazionale provvedere a disapplicare la nonna interna. Giovanni Negri Fonte: Il Sole 24 Ore |