08.11.2007 – Multe – Il Giudice di Pace di Roma solleva un quesito al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Garante per la Protezione dei dati Personali proibisce, quindi, anche ai medici la “presentazione dei documenti con generalita’ o altre informazioni” che possano far identificare i pazienti al fine “di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso”. I medici che con la propria automobile per motivi di lavoro si trovano ad entrare nelle aree cittadine a traffico limitato non sono tenuti ad indicare i nominativi e le patologie dei pazienti a cui hanno fatto visita nel momento in cui sono costretti a far ricorso per una multa. E’ quanto ha stabilito il Garante per la Protezione dei dati Personali rispondendo al quesito sollevato dal Giudice di Pace di Roma, Benedetto Vincenzo Nicotra, in merito ad una causa intentata da un medico romano che si era visto recapitare una contravvenzione per aver varcato la Zona a Traffico limitato del centro storico dopo aver fatto una visita nell’abiazione di un suo paziente. Per annullare la sanzione era stato chiesto al medico di indicare nome, domicilio e gravita’ della malattia per il quale era stato necessario entrare nella zona a traffico limitato pur non avendo il permesso rilasciato dal Comune. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto che i comuni non possono “richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto in materia di accesso e circolazione veicolare, le generalita’ e altre informazioni che possano identificare le persone visitate a domicilio nelle zone a traffico limitato e il divieto e’ esteso a tutti gli uffici territoriali di Governo. Il provvedimento proibisce, quindi, anche ai medici la “presentazione dei documenti con generalita’ o altre informazioni” che possano far identificare i pazienti al fine “di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso”. Fonte: La Repubblica.it |