07.06.09.- Corte di Cassazione – autovelox, ok in citta’ senza foto e contestazione. –
ROMA – L’utilizzo dell’autovelox è legittimo anche nelle strade cittadine, seppure l’apparecchio non scatti la fotografia della vettura che ha superato i limiti o la multa non sia contestata immediatamente: per ottenere l’annullamento della contravvenzione l’automobilista dovrà fornire la “idonea prova” di un difetto di omologazione, di costruzione, o di funzionamento dell’autovelox. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che, diversamente da precedenti decisioni della Suprema Corte, fissa paletti più vincolanti per coloro che ricorrono contro le multe. A farne le spese, in questo caso, è stato un automobilista al quale il giudice di pace di Cascina quattro anni fa aveva dato ragione, annullandogli una multa di 147 euro per eccesso di velocità rilevata da un autovelox nel centro di Vicopisano. Il comune della cittadina toscana ha fatto ricorso in Cassazione, contestando quanto asserito dal giudice di pace, e cioé che all’interno dei centri abitati gli autovelox non sono ammessi senza un’immediata contestazione della multa. La seconda sezione civile della Suprema Corte (sentenza n.12843) ha invece accolto il ricorso del comune di Vicopisano sostenendo, innanzitutto, che “in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada”. E ancora: interpretando le norme della legge 168 del 2002, secondo la Suprema Corte “la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando é possibile in relazione alle modalità dell’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio”. Quindi – conclude la Cassazione – “é legittima la rilevazione della velocità” con autovelox “che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato”. L’unica prova contraria ammessa è, appunto, “il difetto di omologazione o di funzionamento” dell’autovelox. Fonte. Ansa.it |