05.01.09. – Decreto 17 dicembre 2008 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada

  

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Visto l’art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita’ alla citata disposizione legislativa, all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l’importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonche’ di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore; Considerato che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di’ operai e impiegati, verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, e’ del 5%;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e’ aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall’adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art. 117, comma 5; art. 123, commi 11 e 11-bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art. 157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresi’ escluse le sanzioni amministrative previste dall’art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, e dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra’ effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009. Roma, 17 dicembre 2008 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008 Ministeri istituzionali – Giustizia, registro n. 13, foglio n. 22 
   

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