03.11.2011.- Nelle procedure esecutive d’obbligo un prezzo equo

03.11.2011.- Nelle procedure esecutive d’obbligo un prezzo equo

Maggiori garanzie per i debitori soggetti alle procedure esecutive immobiliari dopo la sentenza della Consulta (281/2011) che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 85 del Dpr 602/1973 (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 29 ottobre). Infatti dal 28 ottobre scorso, data di emanazione della pronuncia, i beni espropriati non possono più essere assegnati allo Stato a prezzi stracciati. L’immobile può essere acquistato in base al prezzo minimo fissato nel terzo incanto e non a quello più basso costituito dalla somma dovuta dal debitore al Fisco.

La regola ha effetti immediati e si applica non solo alle nuove procedure esattoriali, ma anche a quelle in corso alla data della pronuncia. In caso di inosservanza, gli interessati possono chiedere tutela giudiziale e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subìti in seguito ad azioni esecutive illegittime.

Secondo la Consulta, il prezzo del terzo incanto è sicuramente più congruo rispetto al valore dell’immobile pignorato, almeno fino a quando il legislatore non stabilirà parametri di determinazione del prezzo di assegnazione che siano più ragionevoli. In effetti, la norma dichiarata incostituzionale premiava il contribuente che aveva un debito superiore alla base d’asta, mentre danneggiava quello che era debitore di una somma modesta.

Per i giudici delle leggi, la ratio dell’atto di assegnazione è quella di trasformare il bene in denaro per soddisfare i creditori e non infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente.
Nella sentenza vengono richiamate le disposizioni contenute nell’articolo 7 del Dl sviluppo (70/2011) che hanno fissato delle soglie minime, ritenute dalla Corte esigue, per iscrivere ipoteca sugli immobili e per poterli espropriare. La norma pone infatti come minimo del debito 8mila euro, che sale a 20mila euro qualora il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per i giudici costituzionali c’è una chiara volontà del legislatore di svincolare il prezzo dall’effettivo valore dell’immobile, ma questo non deve consentito all’esattore di poterlo svendere. In presenza di un credito di 8mila euro non è più consentito allo Stato di acquisire l’immobile con una somma così modesta.
Il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Se la somma relativa al credito non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione, l’agente della riscossione prima di procedere all’esecuzione deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione, se il debitore non paga, si procede all’espropriazione.

Fonte: ilsole24ore.com

 

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