03.01.2011. – Codice della strada, riforma soft –

Dal ministero dell’interno arriva la terza circolare sulla legge 120/2010 di riordino del Cds Conducenti più tutelati su autovelox e mancata revisione – L’autovelox va posizionato ad almeno un km dall’ultimo incrocio per permettere agli utenti di adeguare la velocità. Il conducente «pizzicato» alla guida di un veicolo non revisionato può essere autorizzato a proseguire fino a casa, ma solo se non ci sono problemi di sicurezza. Possibilità per il conducente del Tir di evitare il pagamento immediato della multa nelle mani dell’accertatore, dietro versamento di una cauzione. Innalzata a 68 anni l’età per condurre professionalmente mezzi dedicati al trasporto di persone. Sono queste in sintesi alcune delle ultime istruzioni diffuse dal ministero dell’interno con la circolare del 29 dicembre 2010, la terza riferita alla legge 120/2010 ovvero la riforma stradale d’agosto. Revisione dei veicoli. Per quanto riguarda l’omessa revisione dei veicoli, dal 13 agosto scorso l’organo di polizia che accerta l’infrazione non ritira più il libretto di circolazione ma annota sullo stesso il divieto di circolazione fino al giorno della visita di revisione. Con riferimento a tale procedura, il ministero dell’interno, d’accordo con quello dei trasporti, ritiene che l’agente accertatore possa comunque autorizzare il conducente a raggiungere, per la via più breve possibile e nel tempo strettamente necessario, il luogo di residenza o di abituale stazionamento oppure il luogo in cui intende effettuare la revisione, salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza. Postazioni autovelox.
Con la precedente circolare del 12 agosto 2010 il ministero aveva chiarito che fuori dei centri abitati i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 cds devono essere collocati ad almeno 1 km dal segnale stradale che impone il limite di velocità. Con le nuove istruzioni l’organo di coordinamento dei servizi di polizia precisa che, se nel tratto di strada è presente un’intersezione, la distanza di 1 km va calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione stessa. Peraltro, il ministero è del parere che non si calcola la distanza minima di 1 km dal segnale se il limite di velocità è uniforme e la segnaletica di limitazione della velocità viene ripetuta, in assenza di incroci. Tali regole vanno applicate anche ai controlli effettuati con il Tutor, nell’ipotesi che nel tratto monitorato ci siano occasionalmente brevi tratti con limiti di velocità inferiori.
Autotrasportatori e pagamento in strada. Per alcune violazioni commesse da un titolare di patente di guida professionale nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose in materia di sorpasso vietato, eccesso di velocità e tempi di guida e riposo, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 202 cds prevedono che il conducente, qualora non intenda pagare subito nelle mani dell’agente accertatore la sanzione pecuniaria, debba versare a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo edittale, altrimenti scatta il fermo amministrativo del veicolo fino al versamento della cauzione e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. La circolare del ministero dell’interno precisa che la nuova disposizione mira a evitare una disparità di trattamento rispetto ai conducenti di veicoli immatricolati in un altro stato dell’Unione europea i quali sono sempre tenuti a versare una cauzione pari al minimo edittale. Limiti d’età. I conducenti professionali possono condurre veicoli dedicati anche al trasporto di persone fino a 68 anni, previa visita medica specialistica ad hoc annuale. In pratica il limite massimo di età per i titolari di patente rilasciata in Italia per guidare i bisonti della strada dedicati al trasporto cose, di massa complessiva superiore a 20 tonnellate, e quello per guidare autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone è stato alzato rispettivamente di tre e otto anni. L’attestazione di idoneità sanitaria con validità annuale, specificano le istruzioni centrali, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita dall’autista unitamente alla patente di guida e agli altri documenti di circolazione. La mancata esibizione comporterà le stesse sanzioni previste per chi circola senza documenti mentre l’omesso conseguimento dell’idoneità comporterà una multa di 155 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.
La riforma d’agosto ha poi inasprito le verifiche sanitarie per tutti i conducenti di età superiore a 80 anni. Questi utenti stradali potranno continuare a guidare motorini e veicoli ad hoc senza limite massimo di età, specifica la circolare, previa verifica biennale dell’idoneità psico-fisica, necessariamente da effettuarsi presso una commissione medica locale.
 Catene e pneumatici da neve. In attesa di una nuova possibile riforma che renderà obbligatoria la dotazione delle catene da neve su tutti i veicoli (come il triangolo), la nota centrale spiega che attualmente solo in presenza del nuovo segnale in corso di approvazione sarà possibile esigere dagli automobilisti di avere a bordo o utilizzare mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali, senza maltempo in atto. Stefano Manzelli ed Enrico Santi

 


Fonte: Italia Oggi

 

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