DROGHE, MISURE INTERDITTIVE ENTRO 48 ORE

Per i reati legati alle sostanze stupefacenti, la convalida da parte del giudice di pace del provvedimento restrittivo del questore deve rispettare il termine di 48 per consentire l’esercizio della difesa, a pena di nullità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21703/2013 (l’approfondimento è disponibile su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), accogliendo il ricorso di un uomo a cui era stato imposto, e convalidato dopo sole 24 ore, il rientro nella propria abitazione entro orari prefissati e il divieto di guidare per un anno.

I giudici della Suprema corte, infatti, hanno chiarito che “quando il giudice di pace competente convalida il provvedimento adottato dal questore, ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 2 del Dpr 309 del 1990, prima che sia trascorso il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso, si realizza una lesione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, che impone l’annullamento della decisione di convalida per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex articolo 178, lettera c) del Codice di procedura civile”.

Infatti, per la Cassazione è “evidente” che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida “verrebbe del tutto vanificata qualora non sia assicurata alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice dl pace, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare”.

E quando i termini non vengono rispettati decade anche il provvedimento originario del questore, non solo dunque la sua convalida.

Fonte: ilsole24ore.com

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