01.04.08. – Risarcimento danni – pacchetto turistico – “vacanza rovinata” – responsabilità del tour operetor –
Di Annalisa Castiello *
Una decisione di notevole pregio giuridico nella materia del risarcimento del danno, ed in particolare del cd. danno da vacanza rovinata, è stata recentemente emessa dal Tribunale di Napoli ( pubblicata nel nostro sito nella categoria “ risarcimento danni” e nelle “news” .
Infatti, con sentenza n.523, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2008, la sez. XI^ – Dott.ssa C. Sorrentini – ha preso in considerazione diversi aspetti di una materia, che a tutt’oggi non appare del tutto chiara agli operatori del diritto.
In primo luogo, l’Ill.mo Giudicante, al fine di applicare o meno al caso concreto la normativa concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, ha dapprima compiuto una definizione puntuale del concetto di “Pacchetto Turistico”, ritenendo di ricavarla dall’art.84 del D. Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), secondo cui esso si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc…), costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo comportante almeno un soggiorno notturno.
Ne consegue che l’acquisto di un soggiorno presso un villaggio turistico, che comprende altresì l’acquisto obbligatorio di una tessera club per il godimento e la fruizione dei servizi e delle attività offerte dal villaggio, quali la spiaggia attrezzata, la piscina, la discoteca, le attività di animazione e così via, è da considerarsi un vero e proprio pacchetto turistico venduto dal tour operator, non trattandosi in tal caso di intermediazione per l’acquisto di un solo servizio turistico.
A questo punto è opportuno evidenziare che tale distinzione è di importanza fondamentale per il consumatore.
Difatti, nell’ipotesi di applicabilità della normativa citata, inerente il pacchetto turistico, l’unico responsabile di ogni inadempimento, anche di soggetti che effettuano la singola prestazione di cui al pacchetto, come ad esempio il vettore aereo (trasporto), l’albergatore (soggiorno) ecc…., è il tour operator, il quale a sua volta potrà rivalersi contro l’effettivo danneggiante.
Diversamente, sarà il singolo soggetto a rispondere personalmente di eventuali inadempimenti e quindi, tenuto al risarcimento dei danni subiti, con gravi conseguenze per il malcapitato viaggiatore, che spesso, dopo essere stato danneggiato, deve subire ulteriori disagi, rischi e costi per le lungaggini processuali e quant’altro comporta un’eventuale azione legale nei confronti di soggetti giuridici, che spesso sono di nazionalità straniera con sede unicamente nella loro nazione di appartenenza.
Inoltre, il Tribunale con la sentenza in epigrafe si è soffermato su un altro aspetto della questione ed ha stabilito che il turista non è obbligato a reclamare per iscritto nel termine decadenziale di dieci giorni lavorativi dal rientro, osservando che il mancato reclamo scritto nel termine di 10 giorni non determina alcuna decadenza dall’azione giudiziale proposta nei confronti dell’organizzatore o venditore del pacchetto di viaggi, giacchè la citata norma nello stabilire che il consumatore “può” sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, va interpretata in combinazione con il primo comma che stabilisce che la contestazione, da parte del turista, debba avvenire senza ritardo, in modo da consentire all’operatore di porvi tempestivamente rimedio.
Questo particolare profilo della vicenda era regolato dall’art.19 D. Lgs. N.111/95 (Direttiva CEE 90/314), attualmente trasfuso nell’art. 98 del Codice del Consumo.
Precisamente, la norma disciplinava due momenti differenti: 1) Il primo comma prevedeva la contestazione sul posto da parte del turista per l’inadempimento dell’organizzatore o del fornitore del servizio; 2) mentre il secondo comma prendeva in esame il reclamo vero e proprio. E’ chiaro che la contestazione sul luogo è prevista al fine di ovviare o attenuare i danni al turista-viaggiatore, consentendo all’organizzatore, o al suo rappresentante in loco, di rimediare e risolvere, al più presto, eventuali disagi e disservizi.
Pertanto, ove i viaggiatori manifestano le loro doglianze direttamente in loco, sui medesimi non incombe l’onere di presentare anche l’ulteriore e successivo reclamo scritto.
Ma vi è di più. L’Ill.mo Tribunale dopo aver riconosciuto agli attori il rimborso parziale di somme versate per godere di una vacanza di ben due settimane, anticipatamente interrotta per la provata scarsità dei servizi resi, completamente diversi da quelli descritti nel catalogo, riconosceva agli stessi anche il danno di natura non patrimoniale, cioè il danno da “vacanza rovinata”.
Tale voce di danno, che in sostanza mira a ristorare un interesse non patrimoniale del turista, rimasto insoddisfatto a causa dell’inadempimento del venditore o del tour operator, è stato variamente definito in giurisprudenza, che unitamente alla dottrina dibatte sul titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale su cui si fonda.
Il provvedimento in esame si è espresso anche su questo punto, precisando al riguardo che in virtù delle note pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass. 31/05/2003 n.8827 – C. Cost. 11/07/2003 n.233), che hanno svincolato le risarcibilità del danno non patrimoniale dalla sussistenza di una fattispecie costituente reato, il danno da vacanza rovinata può ritenersi risarcibile nell’ambito dell’illecito aquiliano, rientrando sotto tale responsabilità ogni voce di danno non patrimoniale che incidono negativamente sui valori della persona protetti dalla Costituzione, da leggi speciali o da norme imperative sui diritti umani.
Tuttavia, il Giudicante ritiene che sia preferibile la tesi secondo cui la responsabilità in questione è da ricondurre nell’ambito contrattuale, visto che essa deriva dall’inadempimento di prestazioni del venditore o dell’organizzatore di viaggi, che in precedenza hanno stipulato un contratto con il turista. Infine, il Tribunale ritiene ammissibile che tale danno sia liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. e che al di là di tali ipotesi siano operanti le norme sull’illecito aquiliano, così come interpretate dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale.
* Avvocato
Una decisione di notevole pregio giuridico nella materia del risarcimento del danno, ed in particolare del cd. danno da vacanza rovinata, è stata recentemente emessa dal Tribunale di Napoli ( pubblicata nel nostro sito nella categoria “ risarcimento danni” e nelle “news” .
Infatti, con sentenza n.523, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2008, la sez. XI^ – Dott.ssa C. Sorrentini – ha preso in considerazione diversi aspetti di una materia, che a tutt’oggi non appare del tutto chiara agli operatori del diritto.
In primo luogo, l’Ill.mo Giudicante, al fine di applicare o meno al caso concreto la normativa concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, ha dapprima compiuto una definizione puntuale del concetto di “Pacchetto Turistico”, ritenendo di ricavarla dall’art.84 del D. Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), secondo cui esso si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc…), costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo comportante almeno un soggiorno notturno.
Ne consegue che l’acquisto di un soggiorno presso un villaggio turistico, che comprende altresì l’acquisto obbligatorio di una tessera club per il godimento e la fruizione dei servizi e delle attività offerte dal villaggio, quali la spiaggia attrezzata, la piscina, la discoteca, le attività di animazione e così via, è da considerarsi un vero e proprio pacchetto turistico venduto dal tour operator, non trattandosi in tal caso di intermediazione per l’acquisto di un solo servizio turistico.
A questo punto è opportuno evidenziare che tale distinzione è di importanza fondamentale per il consumatore.
Difatti, nell’ipotesi di applicabilità della normativa citata, inerente il pacchetto turistico, l’unico responsabile di ogni inadempimento, anche di soggetti che effettuano la singola prestazione di cui al pacchetto, come ad esempio il vettore aereo (trasporto), l’albergatore (soggiorno) ecc…., è il tour operator, il quale a sua volta potrà rivalersi contro l’effettivo danneggiante.
Diversamente, sarà il singolo soggetto a rispondere personalmente di eventuali inadempimenti e quindi, tenuto al risarcimento dei danni subiti, con gravi conseguenze per il malcapitato viaggiatore, che spesso, dopo essere stato danneggiato, deve subire ulteriori disagi, rischi e costi per le lungaggini processuali e quant’altro comporta un’eventuale azione legale nei confronti di soggetti giuridici, che spesso sono di nazionalità straniera con sede unicamente nella loro nazione di appartenenza.
Inoltre, il Tribunale con la sentenza in epigrafe si è soffermato su un altro aspetto della questione ed ha stabilito che il turista non è obbligato a reclamare per iscritto nel termine decadenziale di dieci giorni lavorativi dal rientro, osservando che il mancato reclamo scritto nel termine di 10 giorni non determina alcuna decadenza dall’azione giudiziale proposta nei confronti dell’organizzatore o venditore del pacchetto di viaggi, giacchè la citata norma nello stabilire che il consumatore “può” sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, va interpretata in combinazione con il primo comma che stabilisce che la contestazione, da parte del turista, debba avvenire senza ritardo, in modo da consentire all’operatore di porvi tempestivamente rimedio.
Questo particolare profilo della vicenda era regolato dall’art.19 D. Lgs. N.111/95 (Direttiva CEE 90/314), attualmente trasfuso nell’art. 98 del Codice del Consumo.
Precisamente, la norma disciplinava due momenti differenti: 1) Il primo comma prevedeva la contestazione sul posto da parte del turista per l’inadempimento dell’organizzatore o del fornitore del servizio; 2) mentre il secondo comma prendeva in esame il reclamo vero e proprio. E’ chiaro che la contestazione sul luogo è prevista al fine di ovviare o attenuare i danni al turista-viaggiatore, consentendo all’organizzatore, o al suo rappresentante in loco, di rimediare e risolvere, al più presto, eventuali disagi e disservizi.
Pertanto, ove i viaggiatori manifestano le loro doglianze direttamente in loco, sui medesimi non incombe l’onere di presentare anche l’ulteriore e successivo reclamo scritto.
Ma vi è di più. L’Ill.mo Tribunale dopo aver riconosciuto agli attori il rimborso parziale di somme versate per godere di una vacanza di ben due settimane, anticipatamente interrotta per la provata scarsità dei servizi resi, completamente diversi da quelli descritti nel catalogo, riconosceva agli stessi anche il danno di natura non patrimoniale, cioè il danno da “vacanza rovinata”.
Tale voce di danno, che in sostanza mira a ristorare un interesse non patrimoniale del turista, rimasto insoddisfatto a causa dell’inadempimento del venditore o del tour operator, è stato variamente definito in giurisprudenza, che unitamente alla dottrina dibatte sul titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale su cui si fonda.
Il provvedimento in esame si è espresso anche su questo punto, precisando al riguardo che in virtù delle note pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass. 31/05/2003 n.8827 – C. Cost. 11/07/2003 n.233), che hanno svincolato le risarcibilità del danno non patrimoniale dalla sussistenza di una fattispecie costituente reato, il danno da vacanza rovinata può ritenersi risarcibile nell’ambito dell’illecito aquiliano, rientrando sotto tale responsabilità ogni voce di danno non patrimoniale che incidono negativamente sui valori della persona protetti dalla Costituzione, da leggi speciali o da norme imperative sui diritti umani.
Tuttavia, il Giudicante ritiene che sia preferibile la tesi secondo cui la responsabilità in questione è da ricondurre nell’ambito contrattuale, visto che essa deriva dall’inadempimento di prestazioni del venditore o dell’organizzatore di viaggi, che in precedenza hanno stipulato un contratto con il turista. Infine, il Tribunale ritiene ammissibile che tale danno sia liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. e che al di là di tali ipotesi siano operanti le norme sull’illecito aquiliano, così come interpretate dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale.
* Avvocato