Trasporto marittimo di persone – soppressione corsa – obbligo del vettore alla cd. riprotezione totale – Risarcimento danni.

Nel contratto di trasporto marittimo di persone, ove il vettore sopprima la corsa per un fatto a lui imputabile è obbligato ad assicurare che il viaggio venga effettuato con un’imbarcazione della stessa compagnia, con partenza immediatamente successiva, altrimenti il contratto è da intendersi risolto con rimborso del prezzo. Infatti, nell’ipotesi in cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore il passeggero può scegliere se imbarcarsi o risolvere il contratto, in entrambi quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno, che non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato motivo. Di notevole importanza per gli utenti del servizio di trasporto marittimo a pagamento è la decisione del Giudice di Pace di Napoli sez. II^, il quale con sentenza, depositata in cancelleria nel febbraio 2006, ha statuito che in caso di soppressione di una corsa, il vettore è obbligato alla cd. “RIPROTEZIONE”, in favore del viaggiatore, ovvero è tenuto ad assicurare al cliente, il trasporto al luogo di destinazione, nonché è altresì obbligato al risarcimento danni.La fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dell’On.le Giudicante, ad opera di due legali dell’A.I.D.A.CON., Avv. C. C. e Avv. A. C., aveva ad oggetto la vicenda del Sig. Del Prete Fabio, acquirente di regolare titolo di viaggio, valido per l’imbarco di due passeggeri adulti con sistemazione in poltrona, nonchè un autoveicolo al seguito, a bordo di motonave della S.N.A.V. S.p.A., sul tratto Napoli-Golfo Aranci A/R. L’evento dannoso si verificava in occasione del viaggio di ritorno, quando dopo un’estenuante attesa al porto sardo sotto il solleone, veniva negato l’imbarco al passeggero, a causa della soppressione della corsa verso Napoli. Tuttavia, il personale della compagnia S.N.A.V. S.p.A., proponeva l’alternativa di attendere il giorno seguente per la prossima corsa, oppure cambiare il titolo di viaggio, al fine di ottenere l’imbarco con motonave della TIRRENIA S.p.A., la quale però avrebbe attraccato al porto di Fiumicino e non a quello di Napoli. Orbene, tenuto conto che i viaggiatori abbandonati a sé stessi nel porto, non avevano trovato alcuna struttura disponibile a riceverli per la notte, visto il pieno periodo ferragostano (14-15 agosto) in cui si verificava l’evento, erano costretti al cambio biglietto per accedere alla motonave TIRRENIA, con partenza il 15 agosto alle ore 01,30. Pertanto, il Del Prete attese in precarie condizioni per circa dodici ore prima di partire per Fiumicino, da cui doveva necessariamente rimettersi in viaggio con l’auto, per raggiungere il luogo di residenza, sobbarcandosi di spese tanto impreviste quanto necessarie, come: carburante, pedaggio autostradale, bibite e cibo.Tanto premesso, richiedeva all’organo giudicante l’accertamento del grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della convenuta società, e conseguente diritto dell’istante al rimborso delle spese ulteriori sostenute, come documentate, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni personali, morali e patrimoniali, diretti ed indiretti, patiti a causa dei notevoli disagi e disservizi in occasione dell’evento descritto, per esclusiva responsabilità della convenuta società.Il Giudice di Pace adito, dichiarata preliminarmente la legittimazione delle parti in causa, ritenuta la domanda fondata alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto di risolvere la controversia facendo ricorso all’applicazione, sia delle norme generali sul trasporto previste negli artt. 1218 e 1681 C.C., sia quelle speciali di cui agli artt. 403 e 409 Codice della  Navigazione. Infatti, per il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, consistente nel trasportare la persona da un posto all’altro, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo non è dovuto a causa a lui no imputabile. All’esito dell’istruttoria il Giudice ha ritenuto che la parte convenuta, benché avesse invocato l’esimente delle cattive condizioni del tempo, non abbia dato prova  a sostegno della sussistenza della invocata esimente, quindi non ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del vettore. Inoltre, la disciplina prevista nel Codice della Navigazione avvalora tali assunti. In primo luogo l’art. 403 stabilisce espressamente che in caso di soppressione di corsa per fatto imputabile al vettore, quando il viaggio non possa essere effettuato con altra imbarcazione del medesimo, il contratto è da intendersi risolto, in ogni caso spetta il risarcimento del danno nei limiti del doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione è dettato da un giustificato motivo.   Ma occorre rilevare che nel caso in esame il Del Prete accettava la sostituzione del viaggio con motonave di diversa compagnia, quindi avvalendosi del sistema di riprotezione, implicitamente manifestava la sua volontà a  dar corso all’esecuzione del contratto. Tuttavia la riprotezione deve essere totale  e l’obbligazione a carico del vettore è da considerarsi assolta ove il passeggero giunga a destinazione. Ecco perché la convenuta veniva condannata al rimborso delle spese vive in conseguenza sia degli esborsi sostenuti per l’acquisto di generi alimentari e di conforto per la permanenza forzosa nel porto di Golfo Aranci, in attesa di partire, sia per affrontare la successiva fase del viaggio di ritorno in auto.                                                          Avv. Annalisa Castiello        

                                                        
                                                         REPUBBLICA ITALIANA
                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Giudice di Pace di Napoli – II sez. Civile dott. De Rosa Maria ha emesso la seguente SENTENZA 
Nella causa civile iscritta al n. 20599/2005 del Ruolo Generale con oggetto : risarcimento danni 
TRA 
Del PRETE Fabio elettivamente domiciliato in ….al Viale …. n. ..presso lo studio degli avv.ti C. C. e A. C. che la rappresentano e difendono giusta mandato e margine all’atto di citazione 

S.N.A.V. Società Navigazione Alta Velocità S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. ele.te dom.to in Napoli alla Via Depretis n. 114 presso lo studio degli avv. ………che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione    CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da verbali ed atti in causa

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione ritualmente notificato Del Prete Fabio conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli  la S.N.A.V. Società Navigazione Alta Velocità S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., e sulla premessa che : -in data 27.7.2004, per l’importo di € 518,00, acquistava in Napoli, alla Stazione Marittima, presso il punto vendita S.n.a.v, titolo di viaggio valevole per l’imbarco di due passeggeri adulti , con veicolo a seguito per la tratta Napoli – Golfo Aranci (SS) con partenza il 5.8.2004 ore 15,30; alla data prevista per il viaggio di ritorno, nonostante fosse giunto tempestivamente al porto , dopo un’attesa durata alcune ore, gli veniva negato l’imbarco, in quanto, da informazioni rilasciate al personale della società convenuta, la corsa della motonave S.n.a.v. era stata soppressa; la sola imbarcazione in partenza, nella medesima data, dal porto sardo e disponibile per l’eventuale cambio del titolo di viaggio, era una motonave della Tirrenia S.p.a. che percorreva la tratta Golfo Aranci – Fiumicino, mentre, la prima imbarcazione S.n.a.v. sarebbe partita solo il giorno seguente; alcuna assistenza veniva fornita dalla compagnia di navigazione ai viaggiatori che, intendendo ripartire il giorno seguente con la motonave della convenuta, per la peculiarità del periodo ferragosto, non trovarono alcuna sistemazione alberghiera disponibile per la notte; per le difficoltà di trovare alloggio, era costretto ad effettuare il cambio del titolo di viaggio per ottenere l’imbarco su una nave Tirrenia S.p.a. in partenza dal porto di Golfo Aranci il 15.08.2004 alle ore 1,30 con destinazione Fiumicino (Roma), anziché, Napoli come previsto dal titolo di viaggio acquistato; nell’attesa per l’imbarco, durata circa dodici ore ed effettuata in precarie condizioni, era necessario acquistare generi alimentari ad ulteriori spese risultavano indispensabili, una volta giunti a Fiumicino, per raggiungere il luogo di residenza in provincia di Napoli, spese documentate in € 75,00; il cambiamento di programma e l’arrivo in città con circa quattordici ore di ritardo avevano impedito di trascorrere la giornata di ferragosto, così come previsto con amici e parenti;- chiedeva, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c. e delle norme di cui all’art. 2043 c.c., riconosciuto il grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, accertare e dichiarare il diritto dell’istante al rimborso di € 75,00, oltre interessi, per le ulteriori spese sostenute, nonché, il diritto al risarcimento danni personali, morali e patrimoniali subiti da valutarsi equitativamente , e con vittoria di spese del giudizio in attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.La convenuta S.n.a.v. S.p.A., ritualmente citata, si costituiva eccependo, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva all’attore nonché l’infondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con la condanna dell’istante al pagamento delle spese di causa.Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e prodotta ogni documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva riservata in decisione all’udienza del 21.10.2005. 
                                                            MOTIVI DELLA DECIONE
La legittimazione delle parti è provata per tabulas, per presunzioni e dalle dichiarazioni testimoniali.Agli atti di causa l’istante ha depositato in atti il titolo di viaggio in sostituzione emesso dalla compagnia Tirrena S.p.a., nonché, copia dell’estratto della carta di credito dalla quale risultava il pagamento di € 518,00 effettuato dall’attore a favore della Snav Napoli il 27.7.2004 e l’acquisto del biglietto risulta confermato dalle dichiarazioni testimoniali.Del Prete Fabio, inoltre, con fax del 16.8.2004 chiedeva alla convenuta il rimborso delle spese sostenute. Nel merito, la domanda è fondata e provata solo in parte e va accolta per quanto ragione.Dalle dichiarazioni rese dai teste di parte attrice, dalla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, risultate sostanzialmente complementari e concordanti tra loro, è emerso che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte dall’atto di citazione, l’attore, dopo aver acquistato un biglietto emesso dalla convenuta compagnia, comprensivo dell’imbarco per due adulti, con veicolo a seguito, per dalla convenuta compagnia, comprensivo dell’imbarco per due adulti, con veivolo a seguito, per l’importo indicato in citazione, comprensivo della tratta Golfo Aranci (SS)- Napoli per il giorno 14.8.2004 alle ore 15.30 , vista la soppressione della motonave S.n.a.v. che doveva effettuare tale percorso, per poter ritornare alla sua residenza, era costretto ad imbarcarsi su nave della Tirrena S.p.A. in partenza dallo stesso porto alle ore 1,30 del 15.08.2004 e diretta a Fiumicino.La teste M.M, dopo aver precisato di non aver intentato alcuna azione di risarcimento danni nei confronti della convenuta compagnia in, quanto, tutte le spese di viaggio erano state sostenute dall’istante, riferiva che , alla data prevista per il ritorno, arrivati al porto d’imbarco in netto anticipo, venivano informati della mancata partenza solo alcune ore dopo.Asseriva che gli addetti alla biglietteria della convenuta riferivano ai viaggiatori che, per effettuare il viaggio di ritorno a casa, potevano scegliere se trascorrere la notte in Sardegna , imbarcandosi sulla nave della S.n.a.v. in partenza il giorno dopo, o partire con un’imbarcazione della Tirrena S.p.a. in partenza dallo stesso porto alle ore 1,30, ma con destinazione Fiumicino (Roma), anziché Napoli.Affermava che durante le ore di permanenza nel porto Golfo Aranci alcuna assistenza veniva loro prestata dagli addetti della compagnia di navigazione convenuta.Ricordava che, arrivati a Fiumicino, per raggiungere la propria abitazione, l’istante doveva sobbarcarsi delle necessarie spese autostradali, di carburante e generi di conforto , esborsi che, nonostante le rassicurazioni in tal senso ricevute dal personale S.n.a.v., non venivano restituiti, neanche dietro espressa richiesta inoltrata a mezzo fax.Affermava che il ritardo nel ritornare a casa aveva impedito la partecipazione ai festeggiamenti di ferragosto da familiari ed amici.Il teste E. G., sostanzialmente, confermava la dichiarazione resa dal primo teste precisando che, ad espressa richiesta, il personale della Snav del porto Golfo Aranci dichiarava che, ove si fosse scelto di passare la notte sul posto, in attesa di poter ripartire con una nave del medesimo vettore il giorno seguente, ai viaggiatori non sarebbe stato fornito alcun alloggio per la notte.La S.n.a.v. S.p.a., d’altro canto, sostiene che la soppressione della partenza era dipesa da causa non imputabile al vettore.Il teste indotto dalla convenuta, dichiarava di trovarsi, quale ufficiale di coperta, a bordo della motonave “Sardinia Jet” partito da Napoli e diretto a Golfo Aranci in data 14.8.2004 e di aver dovuto interrompere la navigazione per il peggiorare delle condizioni metereologiche, ma non precisava se l’imbarcazione in questione fosse proprio quella attesa dall’istante e dagli altri viaggiatori, né indicava l’ora esatta dalla partenza dal porto di Napoli.Quanto asserito dal dipendente S.n.a.v., inoltre, non risulta avvalorato da alcuna documentazione attestante il peggiorare delle condizioni del tempo così come riferite.La convenuta, nella comparsa conclusionale, fa ampio riferimento ad un articolo apparso sul quotidiani “Il mattino” di Napoli concernente le cattive condizioni del mare che, alla data dei fatti in causa, avrebbero costretto, navi e traghetti partiti dal Golfo di Napoli a rientrare in porto, ma il menzionato articolo non risulta prodotto in atti e sottoposto alla valutazione del giudicante.Orbene, si ritiene che la controversia in esame vada risolta facendo ricorso all’applicazione sia delle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., sia di quelle speciali di cui agli artt. 403 e 409 del Codice della Navigazione.Per il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, consistente nel trasportare la persona da un posto ad un altro, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo non è dovuto a causa a lui imputabile.All’esito dell’istruttoria svolta, questo giudice, viste le lacunose dichiarazioni rese dal teste indotto da parte convenuta, nonché, la mancata produzione agli atti di causa di qualsiasi documentazione a sostegno della sussistenza dell’invocata esimente, considera che la Snav S.p.a. non abbia superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico, poiché, non risulta sufficientemente provato che l’inadempimento del vettore sia stato provocato da causa a lui non imputabile. Le norme richiamate trovano ulteriore specificazione nella disciplina dell’art. 403 Codice della Navigazione che prevede che, allorquando il vettore sopprime la partenza della nave per fatto a lui non imputabile e il viaggio non può essere effettuato con un’imbarcazione dello stesso vettore, che parte successivamente, il contratto deve considerarsi risolto.Nell’ipotesi in cui vi siano partenze successive di alter navi dello stesso vettore il passeggero può scegliere se effettuare il viaggio su una di questi navi o di risolvere il contratto ed, in entrambi i casi, ha diritto al risarcimento del danno, che può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato motivo. L’art. 409 dello stesso codice, poi, precisa che la prova liberatoria della non imputabilità per il mancato adempimento è a carico del vettore Occorre rilevare che nel caso in esame, invece che a bordo di un’imbarcazione dello stesso vettore, il viaggio, sia pure parzialmente, è stato effettuato con una nave di altro vettore.Tale sostituzione è stata accertata dall’istante che avvalendosi del cosiddetto sistema di “riprotezione”, per percorrere la tratta Golfo Aranci – Fiumicino, assieme all’altro passeggero per cui aveva provveduto a comprare il biglietto e con il veicolo a seguito, non ha dovuto acquistare un ulteriore tagliando di viaggio, il cui costo, è pacifico tra le parti, è stato sostenuto per intero dalla convenuta.L’attore quindi, acconsentendo di ritornare con una nave con partenza successiva, sia pure di altro vettore, ha scelto di dare corso all’esecuzione del contratto di trasporto, per cui l’azione proposta con il presente giudizio deve considerarsi diretta ad ottenere il risarcimento danni.Questo giudicante ritiene di dover accogliere la domanda proposta dal Del Prete Fabio esclusivamente per i danni derivanti dalla necessità di effettuare a proprie spese il tratto di percorrenza Fiumicino –  Napoli, non coperto dal sistema di c.d. “riprotezione”, nonché, per quelli conseguenza degli esborsi sostenuti per  l’acquisto di generi di conforto per l’ulteriore permanenza al porto di Golfo Aranci, in attesa di potersi imbarcare, e per affrontare l’ulteriore fase di viaggio di ritorno.La domanda di risarcimento dei danni personali e morali richiesta dall’attore, invece, va rigettata in quanto infondata e non provata.Occorre precisare che il cosiddetto danno biologico e/o esistenziale, a cui si ritiene faccia riferimento l’attore, nel caso in esame, non può essere considerato in re ipsa negli eventi descritti, poiché, occorreva che egli provasse di aver definitivamente subito il danno lamentato.L’istante non  ha esibito alcuna documentazione medica e dall’istruttoria svolta, oltre ad una situazione di disagio per l’inconveniente verificatosi,non emerge alcuna patologia idonea a provare che l’attore abbia subito, a seguito ed in conseguenza dei fatti in causa un danno  esistenziale e/o biologico che possa essere oggetto di risarcimento.Le circostante dedotte, ivi compresa quella di non aver potuto partecipare ad una festa con familiari ed amici, non possono essere considerati potenzialmente idonei ad arrecare all’istante un pregiudizio esistenziale che si configura esclusivamente dallo stress emotivo e dall’alterazione delle abitudini di vita.Per quel che concerne il quantum debeatur, all’attore vanno riconosciuto € 71,80, che , come da documentazione in atti, corrispondono al costo del carburante ed al pagamento del pedaggio autostradale per il tratto Fiumicino – Napoli, non coperto dalla motonave della Tirrena Spa, nonché € 50,00 equivalente all’importo, valutato equitativamente, necessario all’acquisto di generi alimentari e di conforto.In definitiva, in accoglimento parziale della domanda proposta da Del Prete Fabio, deve essere dichiarata la responsabilità della convenuta S.n.a.v. Spa Società di Navigazione Alta Velocità che, di conseguenza, va condannata al risarcimento dei danni a favore dell’istante, equitativamente e complessivamente quantificati in € 121,80, oltre interessi dal fatto.Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di causa liquidate come in dispositivo con attribuzione delle restante metà al procuratore costituito per dichiarazione di averne fatto anticipo.La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege 
                                                                     P.Q.M. 
Il Giudice di Pace di Napoli , II Sezione dott. Maria De Rosa, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciatosi in ordine alla domanda proposta, così provvede:1)                 accoglie parzialmente la domanda proposta da Del Prete Fabio per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, condanna la Snav Società Navigazione  Alta velocità, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell’Istante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €121,80, oltre gli interessi legati al fatto.2)    competenza per il 50% le spese di giudizio e condanna la convenuta S.n.a.v. Società di Navigazione Alta velocità al pagamento della restante 50% che liquida in  € 280,00 dei quali €30,00 per spese, €170,00 per diritti ed €80,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al difensore anticipatario.3)                 rigetta ogni altra richiesta e domanda formulata dalle parti;4)                 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Napoli oggi 30.1.2006                                                                                                         

 
         IL GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA MARIA DE ROSA                      

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