Telefonia – domanda di restituzione delle spese di spedizione fattura-risarcimento del danno -08.02.07

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, il quale, preliminarmente, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione, ha affrontato la questione relativa alla procedibilità della domanda, non avendo l’attore esperito il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente per territorio, ritenendo la domanda procedibile, in quanto, la questione in esame, non ha ad oggetto disfunzioni del servizio prestato, né le modalità e i costi della prestazione erogata, bensì la legittimità, alla luce del D.P.R. n. 633/77, dell’addebito all’attore delle spese di spedizione della fattura.  Lo stesso Giudice ha, inoltre, affrontato la questione relativa alle clausole del contratto contrarie a norme imperative, ritenendo che, l’eventuale disposizione contrattuale che impone le spese di spedizione fattura a carico del cliente, non soltanto è vessatoria, ma anche improduttiva di effetti perché contraria ad una norma imperativa, e cioè all’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, dal quale va di diritto sostituita. Infine, il giudicante ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dall’attore.

 
 
                                                              REPUBBLICA ITALIANA
 
                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Napoli , Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II sezione civile ha pronunciato la seguente 

                                                                      SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.65939/06 R.G. Cont. TRA Tizio, elett.te dom. to in Napoli …, presso lo studio dell’ Avv. … che lo rappresenta e difende con mandato amargine dell’ atto di citazione -attore- 
contro TELECOM ITALIA spa , in persona del l.rp.t., el. te dom. ta in Napoli …, presso lo studio dell’ Avv ….. che larappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta -convenuta-  
Oggetto : azione di restituzione indebito ex art. 2033 cc Conclusioni : come da verbali ed atti di causa   

                                           FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’ attore sopra epigrafato evocava in giudizio la convenuta esponendo essenzialmente quanto segue :
che in esecuzione del contratto di utenza telefonica relativo all’ impianto n. 0817141816, provvedeva al pagamento nei confronti della società convenuta della fattura relativa al 1 bimestre anno 2006;  
che detta fattura comprendeva l’ importo di euro 0,17 a titolo di spedizione spese fattura; che l’ indicata somma era stata indebitamente pretesa dalla convenuta , in violazione del’ art. 21 comma 8 Dpr n. 633/72. 
Tanto sostanzialmente premesso,chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione ai sensi dell’ art. 2033 cc, in favore dell’ istante della somma di euro 0,17 , oltre interessi dalla data di emissione della fattura al soddisfo nonchè al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale da valutarsi secondo criteri equitativi ex art 1226 cc. 
Incardinatosi il contradditorio, si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, l’ incompetenza del giudice adito, l’ improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli art. 3 4 delibera n. 182/02 cons.,e nel merito ne contestava l’infondatezza ,indi, precisate le conclusioni che si leggono a verbale , alla udienza del 18-12-06, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE 

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali. 
In ordine alla questione della giurisdizione , va rilevato che l’ attore non chiede una decisione in ordine all’ accertamento della obbligatorietà e/o misura di un tributo ,ed in tal caso la controversia rientrerebbe inevitabilmente nella riserva di giurisdizione tributaria ex art. 2 dlgs n.546/92,bensì una pronuncia sulla legittimità della richiesta da parte della Telecom della spese di spedizione della fattura. 
Ne deriva, che la presente causa, avente ad oggetto la ripetizione dell’ indebito tra l’ attore e la Telecom , non incidendo sulla natura e misura dell’ imposta ne’ sulla sua obbligatorietà ha natura privatistica e quindi la giurisdizione , come pacifico in giurisprudenza, appartiene al giudice ordinario ( Cass sez Un. N. 1147/00 e n. 113133/95). 
Va, parimenti, rigettata l’ eccezione di incompetenza per valore. 
Invero, l’ attore ha nell’ atto introduttivo del giudizio, con espressa clausola (” il tutto da contenersi nei limiti del giudice adito”) contenuto nei limiti di competenza del giudice adito l’ intero petitum del giudizio. Va, infine, esaminata la questione relativa alla procedibilità della domanda . 
La convenuta ha eccepito che l’ istante, vertendo la controversia in materia di Telecomunicazioni , non ha documentato di aver ottemperato alla richiesta del tentativo di conciliazione presso il Corecom competente per territorio ex art . 3 del regolamento adottato con delibera 182/02/cons. della autorità di Garanzia nelle comunicazioni, ne’ presso gli altri organi di cui al successivo art. 12 ( peraltro, con ordinanza n. 125/06 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1 comma 11 l 249/97 e degli artt. 3-4 e 12 della deliberazione A.G.C. n. 182/02/Cons del 19-06-02). 
Va rilevato che ,ai sensi dell’ art 4 comma 2, il tentativo di conciliazione, previa convocazione delle parti a cura del Corecom ex art 7, va ultimato entro 30 gg. dalla proposizione dell’ istanza. Ne deriva che, decorso inutilmente il termine indicato, senza che le parti siano state convocate, il tentativo si considera comunque espletato,e legittimamente il ricorrente può ricorrere all’ autorità giudiziaria . 
In ogni caso, non essendo ancora stata avviata l’ attività conciliativa del Corecom campania , l’ istante avrebbe dovuto promuovere il tentativo presso gli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione 2001/310/CEE ( ad esempio sportelli di conciliazione, Camere di commercio) . 
Dunque, alla stregua della citata normativa, il tentativo di conciliazione si configura come una condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, occorre verificare se la stessa sia applicabile alla fattispecie in esame. Ebbene, il già richiamato art. 3 della delibera 182/02 cons., prevede che il preventivo ricorso al Corecom debba essere esercitato dagli utenti singoli o associati , ovvero dagli organismi di Telecomunicazioni , “che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato , o dalla norma in materia di Telecomunicazioni attribuite alla competenza delle autorità “.
A meglio definirne l’ ambito di applicazione e’, poi, il regolamento della procedura relativo alle controversie tra organismi di Telecomunicazione ed utenti integrato dalle modifiche apportate dalle delibere 307/03/ cons e 137/06/cons.,nel quale all’ art. 1 lett. m. si precisa che ” il reclamo e’ l’ istanza con cui l’ utente lamenta un disservizio o solleva una questione attinente l’ oggetto , le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’ organismo di Telecomunicazioni interessato.” Nel caso in esame , invece , non si controverte di disfunzioni del servizio prestato ne’ delle modalità e dei costi della prestazione erogata , bensì della legittimità , alla luce del Dpr n. 633/77, dell’ addebito all’ attore delle spese di spedizione della fattura. E’ evidente ,quindi, che la normativa di cui all’ art. 3 delibera 182/02 cons. con il previsto tentativo di conciliazione,non può trovare applicazione al caso in esame e conseguentemente va rigettata l’ eccezione di improcedibilità della domanda. 
Nel merito la domanda e’ fondata e merita accoglimento. Invero, il ricorrente ha versato in atti fattura della Telecom italia n. 01/06 dell’ importo complessivo di euro 164,00 e comprendente la somma di euro 0,17 per contributo spese di spedizione nonchè ricevuta di versamento alla Telecom del predetto importo. Occorre, dunque ,accertare la legittimità della imputazione all’ attore delle spese di spedizione. Ebbene, l’ art. 21 dpr n. 633/72 , statuisce al comma 8 che” le spese di emissione della fattura e dei conseguentiadempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo” ed al comma 1 ultimo periodo che ” la fattura si ha per emessa al momento della sua consegna o spedizione all’ altra parte” . 
Dunque , fondamentale importanza, ai sensi del citato dpr , riveste la spedizione della fattura per l’ acquisizione della validità del documento ai fini fiscali , e quindi tale fase essendo conseguente e, persino, necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie, non può non rientrare in quanto disposto dall’ ultimo comma dell’ art. 21 .
E pertanto, restano a carico del soggetto emittente anche i costi di spedizione della fattura. Ne’ possono prendersi in considerazione le risoluzioni ministeriali n 503348/1975 e 362083/78, citate dalla convenuta . 
Tali atti non hanno natura normativa e,dunque, non sono fonti del diritto, e non costituiscono neanche atti amministrativi generali, ma si configurano come atti interni della P. A. ed in particolare delle mere risposte a quesiti proposti dagli organi sottoordinati al Ministero in ordine all’ interpretazione di un dato normativo ( Consiglio di Stato n. 60/97). E pertanto, non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e non sono vincolanti per l’ autorità giudiziaria . 
Non e’ legittima, ancora, la richiesta di dette somme, in virtù dell’ art. 8 delle condizioni di pagamento, in base al quale le spese di spedizione della bolletta telefonica devono essere imputate al cliente, come dedotto dalla Telecom nei suoi atti difensivi. Sul punto va osservato che la convenuta, sulla quale gravava l’onere di provare l’ esistenza di detta clausola, non ha versato in atti il contratto sottoscritto dalle parti contenente la invocata pattuizione. E comunque, detto art. 8, non soltanto si configura vessatorio ai sensi degli art. 1469 bis e ss. e del codice del consumo, ma anche improduttivo di effetti ex art. 1419cc perchè contrario ad una norma imperativa e cioè l’ art. 21 del Dpr 633/72 .E per effetto dell’ art. 1419 cc la clausola nulla( art 8 delle condizioni generali ) va sostituita di diritto da normeimperative( art. 21 dpr 631 dpr 633/72). 
Va, infine, rigettata l’eccepita prescrizione del diritto essendo il pagamento della somma ,portata dalla fattura n. 01/06, avvenuto in data 07-01-06. Ne consegue che la convenuta va condannata alla restituzione della somma di euro 0,17 indebitamente percepita. 
Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento danni . Infatti, l’attore non ha provato di aver subito danni a causa dell’ illegittima pretesa della Telecom. E quindi, non può trovare applicazione l’ art. 1226 c.c. ,il quale presuppone che il danno pur non essendo provato nel suo ammontare sia comunque certo nella sua esistenza. La novità, complessità e peculiarità della controversia giustificano la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti (t.n. f. scaglione fino ad euro 600,00) 
 
                                                                 P.Q.M. 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita , cosi provvede: – condanna la Telecom Italia, in persona del l.r. p. t., a titolo di ripetizione dell’ indebito, al pagamento in favore di Tizio della somma di euro 0,17 , oltre interessi dal 07-01-06( data versamento somma ) ; -condanna, altresì , la predetta convenuta, al pagamento in favore dell’ Avv….;., distrattario, delle spese di lite che liquida di ufficio in mancanza di nota, e già ridotte del 50%, in euro 20,00 per spese, euro 80,00 per diritti ed euro 90,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva. 

Napoli, 08 gennaio2007 

Il Giudice di Pace Avv. Felice A. D’Onofrio. 

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