Telefonia –inadempimento contrattuale -legittimazione passiva – società capogruppo – società controllata -23.01.09. –
“Osserva in proposito il giudicante che per affermare la legittimazione passiva della società madre si dovrebbe sostenere la sussistenza della responsabilità diretta della holding per fatti posti in essere da una delle società controllate. Il gruppo economico non può essere considerato persona giuridica autonoma a tutti i fini; in particolare, a tale entità non possono essere imputati tutti gli atti e i fatti giuridici posti in essere da ciascuna società componente. Chi intende far valere la responsabilità giuridica della holding o della società capogruppo, per atti compiuti da una consociata o controllata deve dimostrare perlomeno la sussistenza di alcuni requisiti, quali ad esempio quelli indicati dalla legge n. 95 del 1979 art. 3, in materia di responsabilità degli amministratori della controllante, ossia la esistenza di una direzione unitaria intesa quale flusso costante di istruzioni della società dominante alla società dominata, oppure le effettuazioni da parte della dominante di di scelte strategiche in ordine a nuove iniziative di politica commerciale e produttiva seguite dalla singola controllata. Ciò non è avenuto in quanto l’attore nulla, in proposito ha provato o chiesto di provare”. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Napoli 1^ Sez. Civ., in persona del giudice Dott. Pietro Esposito Faraone, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. …/2008 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, riservata per la decisione all’udienza del 21.01.2009, vertenteTRAP.G. Prof. A., elett.te dom.to in Napoli alla P.zza …, .., presso lo studio dell’Avv. A. S. e dell’Avv. G. D. dai quali è rapp.to e difeso giusta procura in calce all’atto di citazione. OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DANNI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Prof. A. P.G., premesso in fatto: di avere stipulato, in data 21.12.2007, attraverso il Call Center della Tiscali S.p.A. il contratto denominato “Tiscali tutto incluso” (comprensivo sia dei servizi voce che del collegamento Internet ADSL con modem wireless) relativo alla sua utenza domestica; che benché contrattualmente l’attivazione del servizio sarebbe dovuta avvenire entro 20/30 giorni dalla stipula, trascorsi diversi mesi e, visti vani i solleciti all’uopo rivolti sia a mezzo fax che attraverso il servizio telefonico 130, in data 13.05.2008, il Prof. A. P.G. intraprendeva (infruttuosamente) l’obbligatoria procedura per il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio di Napoli; che in data 04.06.2008 la S.p.A. Tiscali inviava all’attore un modem fax “non wireless” occupando la linea e rendendo impossibile l’attivazione del servizio da parte di altri operatori; che con comunicazioni a mezzo fax ed a mezzo raccomandata, il Prof. A. P.G., nel luglio 2008 comunicava alla Tiscali S.p.A. la propria volontà di recedere dal contratto in vista della perdurante inadempienza chiedendo la liberazione della linea portante; che, infine, in data 29.08.2008 esso istante riceveva una lettera dalla società telefonica con la quale gli veniva comunicato l’avvio della procedura di cancellazione del contratto e venivano formulate le scuse della società per il disservizio; che nonostante l’ulteriore decorso del tempo la linea portante non era stata comunque liberata. Tutto ciò premesso, l’istante ha convenuto innanzi a questo Ufficio la Tiscali S.p.A in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non conseguenti ai fatti esposti in ragione di €.1.500,00 ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, ritualmente e tempestivamente si costituiva la Tiscali S.p.A. eccependo in via pregiudiziale: il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai stipulato alcun contratto con l’attore o avergli fornito alun servizio in quanto le obbligazioni dedotte in giudizio erano state assunte da una diversa società la cui originaria denominazione Tiscali Italia s.r.l. era, successivamente stata modificata in Tiscali Italia S.p.A. che in forza di conferimento a mezzo rogito per Notar V. rep.1.., Racc… del 22.12.2004 aveva proceduto all’acquisto del ramo di azienda commerciale relativo a tutte le attività operative già svolte in Italia dalla Tiscali S.p.A. succedendo ex art. 2558 c.c. a tutti i rapporti commerciali gia facenti capo a tale ultima società; nel merito: contestava la fondatezza delle avverse doglianze delle quali chiedeva il rigetto col favore delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che la presente causa non viene decisa secondo i criteri dell’equità stabiliti dal 2° comma dell’art.113 c.p.c. Infatti, il decreto legge n.18/2003, entrato in vigore definitivamente con la legge di conversione n.63 del 07 aprile 2003, ha escluso per “i contratti di massa”, ossia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, una pronuncia secondo equità. PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede: Dott. Pietro Esposito Faraone |