Corte di Cassazione Ordinanza n. 1951/2018 – controversia relativa al pagamento onorari avvocato – competenza territoriale – foro del consumatore – 25.01.2018

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, ha ribadito: “sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell’art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola”

CORTE DI CASSAZIONE

VI SEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 1951 ANNO 2018

 

residente: D’ASCOLA PASQUALE

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 25/01/2018

 

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 26364-2016 proposto da: B. V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, …., presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato S…. unitamente a se stesso; – ricorrente

– contro V. C.; – intimato – avverso la sentenza n. 20025/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/10/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere relatore Dott. Elisa Picaroni;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Velletri.

Rilevato che con ricorso per regolamento di competenza, notificato a mezzo pec il 23 novembre 2016, l’avv. Armando B. V. ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, o, in subordine, del Tribunale di Velletri, a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4328 del 2014, proposta da Cristiano V., avente ad oggetto contestazioni relative alle prestazioni professionali dell’avv. B. V.;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20025 del 2016, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale in relazione al foro del consumatore, essendo il sig. V. residente in Vibo Valentia, ha indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di Vibo Valentia ex art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo; che Cristiano V. non ha svolto difese in questa sede;

che il pubblico ministero ha concluso, ex art. 380-ter cod. proc. civ., affinché, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, sulla base delle seguenti argomentazioni: «[…] riguardo ai primi due motivi, si rileva che trattasi di foro inderogabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 38 , terzo comma, cod. proc. civ. nonché dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, sicché il giudice aveva fatto bene a rilevare d’ufficio la questione relativa all’incompetenza per territorio nell’ambito dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (altro discorso riguarda la possibilità di vincere la presunzione di vessatorietà mediante la prova contraria, a carico del professionista, delle trattative intercorse tra le parti).

Meno convincente – con riferimento al terzo motivo, spiegato in via subordinata – appare la conclusione, a cui è giunto il magistrato capitolino, nel prospettare il Tribunale di Mb Valentia come giudice territorialmente competente, atteso che lo stesso V., cliente/consumatore, aveva indicato, nell’atto di opposizione di cui sopra, di essere residente in Castel Gandolfo, Comune quest’ultimo rientrante nel circondario del Tribunale di Velletri (sulla rilevanza delle suddetta indicazione al momento dell’instaurazione della lite, tra le altre, Cass. 21/09/2017, n. 18523)»; che le conclusioni scritte del pubblico ministero sono state notificate al ricorrente, il quale ha depositato memoria in cui ribadisce quanto prospettato nel ricorso.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 38, terzo comma, cod. proc. civ. e 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, sul rilievo che il foro generale del consumatore, previsto dall’art. 33 citato, nel quale ricade il rapporto di patrocinio tra difensore e difeso, è derogabile per accordo delle parti, sicché il caso di specie non sarebbe riconducibile al terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ, ma al primo comma, con conseguente inammissibilità del rilievo officioso;

che con il secondo motivo è denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe «fatto  seguire al rilievo d’ufficio della possibile nullità del deroga (al foro del consumatore ex artt. 33, secondo comma, lett. u), e 36, terzo comma, d.lgs. n. 206 del 2005), la dichiarazione di nullità della deroga stessa», in mancanza di una norma legittimante la dichiarazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;

che il ricorrente evidenzia l’assenza di un contratto scritto e la mancata formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale da parte dell’opponente, contestando il rilievo officioso dell’incompetenza; che con il terzo motivo è denunciata, in subordine, l’erronea individuazione del foro territorialmente competente nel Tribunale di Vibo Valentia, nonostante l’atto di citazione in opposizione indicasse la residenza del sig. V. in Castel Gandolfo, che rientra nel circondario del Tribunale di Velletri;

che i primi due motivi sono infondati; che, in premessa, occorre precisare che nel giudizio a quo, instaurato dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l’art. 38 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che pertanto il giudice poteva rilevare l’incompetenza per territorio all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ.;

 che sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell’art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181);

che, secondo il ricorrente, nel caso in esame, connotato dall’assenza di un contratto scritto e, ovviamente, di una clausola di deroga del foro del consumatore, i principi sopra richiamati non potrebbero trovare applicazione, con la conseguenza che soltanto il consumatore – opponente a decreto ingiuntivo – avrebbe potuto contestare il foro scelto dal professionista, formulando tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio (nell’atto di opposizione), ma ciò non era accaduto, ed anzi l’opponente era rimasto inerte anche quando il giudice aveva sollecitato le parti a prendere posizione sulla questione della competenza territoriale;

che la tesi non può essere condivisa; che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che «il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale e di un contratto scritto»; che pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate, rimanendo escluso che il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto all’introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore;

che è fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso, giacché l’atto di citazione in opposizione di Cristiano V. recava l’indicazione di residenza in Castel Gandolfo, e quindi il foro del consumatore deve essere individuato nel Tribunale di Velletri, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di legge;

che le spese del giudizio di cassazione saranno regolate unitamente al merito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato competente il Tribunale di Vibo Valentia, e dichiara la competenza del Tribunale di Velletri – dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge. Spese al merito.

 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2017.

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