Telefonia – inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico – risarcimento danni – 27.03.07 –

Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco ha condannato il gestore telefonico all’adempimento del contratto, nonché al risarcimento dei danni subiti dall’attore. In particolare ha precisato: il gestore ha, tra l’altro, violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. L’ art. 2 della citata legge qualifica consumatori “le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell’ art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma). La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza, la trasparenza e l’ equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”. La posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto,  essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato. Inoltre, il gestore viene condannato al risarcimento dei danni.  

                                      UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D’ARCO

                                                              REPUBBLICA ITALIANA  

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nella causa civile iscritta al n 623/06 del Ruolo Generale avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”TRAD. R. , rapp.to e difeso dall’Avv. …….., presso cui elett.te domicilia in Pomigliano D’arco alla Via —–Attore
E
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall’ Avv. ……, presso cui elett.te domicilia in Ottaviano alla via Palazzo del Principe 3 nello studio dell’Avv. …….convenuta
Conclusioni dell’attore:
Accertare e dichiarare l’illegittimo comportamento consistente nelle ingiustificate modifiche in peius alle condizioni contrattuali del servizio telefonico “Noi due Wind” posto in essere uniteralmente dalla soc. Wind;
condannare la Wind a dare esatta esecuzione al contratto stipulato inter partes …garantendo ad esso Sig. D. R. l’applicazione dell’orinaria tariffa che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate al costo mensile di € 2,00 verso il numero telefonico Wind —-; condannare la Wind al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di € 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
 
Conclusioni della convenuta: In via preliminare dichiararsi improcedibile atteso che i gestori di telefonia non possono personalizzare un contratto di utenza ; nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese. 

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’ attore premesso: d’aver in data 29/02/04 aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione “Noi due Wind” attivando tale tariffa verso il numero di telefonino Wind —-, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di € 2,00 ; che la Wind illegittimamente dopo 9 mesi dall’attivazione di tale tariffa unilateralmente aveva ridotto dall’ 1// a 400 minuti al mese al costo di € 2,00 e dall’ 1/8/05 aveva aumentato ad € 3,00 mensili il costo di quattrocento telefonate gratuite tanto premesso chiedeva oltre all’ adempimento del contratto il pagamento della somma di € 1.000,00, a titolo di danni patrimoniali morali ed esistenziali sofferti a seguito dell’ inadempimento contrattuale di essa convenuta.
Si costituiva la convenuta che eccepiva, preliminarmente, l’ improponibilità nella domanda per non essere quello invocato un contratto personalizzato; nel merito deduceva l’ infondatezza della stessa e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Prodotta documentazione utile, ammesso l’interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni e da questi non reso, ammessa ed espletata la prova, precisate le conclusioni la causa, all’ udienza del 14/03/07 veniva riservata a sentenza.
 

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere l’ attore espletato,- così come da documentazione in atti-preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione previsto dall’ art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 dell’ Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell’ art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .
Nel merito, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, nonché dalla prova testimoniale da cui si evince il grave e colpevole inadempimento della convenuta.Infatti non solo la Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel costituirsi in giudizio ha ammesso e riconosciuto che l’attore ha aderito alla proposta wind ut ante, ma il legale rapp.te, della Wind non ha reso l’interrogatorio formale che gli è stato deferito dall’ attore.
E’ risaputo infatti che ai sensi dell’ art. 232 c.p.c. in materia di interrogatorio formale se la parte cui è stato deferito detto interrogatorio non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Nel caso di specie l’ attore ha articolato interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni S.p.a. al fine di ottenere la confessione in ordine ai seguenti fatti: 1) Vero che l’attore in data 29/2/04 ha aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione “Noi due Wind” che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo di € 2,00, verso un numero Wind prescelto; 2) Vero che la soc. Wind telecomunicazioni S.p.a. successivamente con due SMS ha comunicato all’ attore la modifica delle condizioni contrattuali (durata e costo), senza avvisare lo steso dalla possibilità di recedere dal contratto.
Tenuto conto che il legale rapp.te della Wind, non si è presentato per rendere detto interrogatorio, né ha fornito alcuna giustificazione in proposito, valutato il comportamento processuale di esso convenuto improntato ad assenteismo ed a disinteresse, questo giudice ritiene di dover considerare siccome ammessi dal convenuto i fatti e le circostanze sopra riportati.
Quindi è rimasto provato che l’ attore in data 29/02/04 ebbe a stipulare con la Wind il contratto di somministrazione de quo che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al mese al costo di € 2,00, verso un numero Wind prescelto; e che essa Wind ha nel corso del contratto unilateralmente ed illegittimamente modificato le condizioni di detto contratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978, hanno affermato che il “il contratto di utenza telefonica, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, ha natura contrattuale di diritto privato, sicché i rapporti che si instaurano tra utente e società concessionaria sorgono e si muovono nell’ ambito di diritto soggettivo perfetto”.
Vale a dire che la natura pubblica del servizio non vale ad attribuire natura pubblica ed autoritativa all’ attività posta in essere nell’ esplemento del servizio medesimo (Trib. Roma, ord. 23 marzo 1987, in Giust. civ. 1987, I, 2669). La stessa Corte costituzionale in varie pronunce (20 dicembre 1998, n. 1104; 30 dicembre 1994, n. 546) ha affermato il generale principio che i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’ art. 43 dell Costituzione, devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, secondo criteri di economicità, i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Quindi, nell’ordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l’ esistenza di privilegi a favore del servizio pubblico telefonico. Va, quindi, applicato al caso de quo il normale rapporto del contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi delle parti contraenti.Sicché la società erogatrice del servizio telefonico, non può essere sollevata dall’onere, di provare d’aver concordato con l’ utente le modifiche delle originarie condizioni contrattuali.Principalmente la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza l’accettazione dell’ utente. Accettazione che ovviamente l’ attore ha contestato e provato esservi mai stata, e che la Wind non ha provata esservi stata.
Per completezza, ritiene il Giudicante, oltre quanto motivatamente sopra esposto, e disattendendo i rilievi della Wind, che la convenuta, inoltre, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 disciplinare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Infatti l’ art. 2 della citata legge qualifica consumatori “le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell’ art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma).La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza, la trasparenza e l’ equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”. Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza d’ambiguità nel corso delle trattative e dell’ esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’ art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore (Cass.5621/87); equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la Wind in violazione di quanto contrattualmente convenuto tra le parti abbia unilateralmente ed arbitrariamente modificato i termini contrattuali riducendo i minuti mensili prima ed aumentando il costo mensile poi e pertanto essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato con l’attore il 29/02/04 dando modo allo stesso di usufruire i 500 minuti di telefonate al costo di € 2 mensili.
In merito ai danni è rimasto provato che l’attore sin dall’ 1/1/05 non ha più potuto usufruire delle gratuità pattuite e che per tale mancata usufruizione ha sopportato disagi. Tenuto conto del periodo di carenza tale danno suscettibile di valutazione equitativa si ritiene essere di € 300,00.Pertanto il decidente, in applicazione dell’ art. 2043 c.c. dichiara tenuto e conseguentemente condanna la S.p.a. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.ta pro tempore, al pagamento in favore dell’ attore della somma di € 300,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale equitativamente determinato all’ attualità.Le spese del presente giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza.

                                                                  PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta D. R.  nei confronti della S.p.a.Wind Telecomunicazioni S.p.a., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così’ provvede.
1) Accoglie la domanda e per l’ effetto condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore all’ adempimento contrattuale dando modo a esso D’Angelo Raffaele di usufruire al costo di € 2,00, con rinnovo automatico della richiesta ogni 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di 500 minuti di traffico telefonico mensile per le chiamate verso il numero telefonico Wind —-,
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di D.R.della somma di € 300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino soddisfo.
3) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 50,00 per spese, euro 560,00 per diritti ed euro 230,00 per onorario, oltre il 12,50% rimborso forfetario spese, oltre IVA e cpa, con attribuzione all’ Avv. ……procuratore anticipatario. Pomigliano D’ Arco lì 22/03/07 

Il Giudice di Pace
Avv. Orazio Rizzo

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