Risarcimento danni – comportamento illegittimo della P.A. – giurisdizione del giudice ordinario – 24.11.07. –

“E’ certamente vero che la presente domanda ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per effetto della pretesa attività dannosa della convenuta, come tale attribuibile ratione materiae e ratione valoris alla cognizione del Giudice ordinario, ma è altrettanto vero che tale cognizione, va limitata all’esame della sussistenza di un “danno “, inteso come obiettiva lesione del patrimonio del richiedente da individuarsi quale conseguenza, in rapporto di causa ad effetto, dell’agire illegittimo, oppure colposo, da parte della P. A., o da un soggetto da essa legittimato. In altri termini, va distinta la richiesta afferente al risarcimento del danno, da individuarsi nell’obiettivo pregiudizio economico subito dal richiedente, da quella avente ad oggetto una richiesta di “mere indennità”, derivanti dal deprezzamento di valore del terreno per effetto della costituzione di servitu’ coattiva, come tale attribuita alla cognizione del Giudice Amministrativo.

                                                                SENTENZA N……   R.G. N……   CRON. N……     

                                                 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAPRIATI A VOLTURNO   

                                                  REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

Il Giudice di Pace ,nella persona del Dott. . PIETRO TUDINO ha pronunciato la seguente  SENTENZA  
nella causa civile iscritta al n.94-07 del ruolo generale affari contenziosi   
TRA   B. R. elettivamente domiciliato in Capriati a Volturno , presso lo studio dell’avv. F Ci. , da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione   ATTORE   
E   
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro-tempore,dom.ta per la carica presso la sede sociale ed el.te in Caserta presso lo studio dell’avv.L. D. I   CONVENUTA   
OGGETTO: risarcimento danni.     

                                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

Con atto di citazione regolarmente notificato l’istante conveniva in giudizio l’Enel Distribuzioni s.p.a., deducendo, a seguito di costituzione di servitu’ di elettrodotto sul proprio fondo, di aver subito danni immediati e riflessi per effetto del generale deprezzamento del proprio terreno e della conseguente avaria di colture agricole praticate negli anni 2004/5, conseguente all’attività installativa operata dalla impresa convenuta.
Richiedeva pertanto il risarcimento dei danni subiti nella misura di € 1677,12 oltre ad interessi ed accessori di legge.   
Alla prima udienza di comparizione si costituiva L’enel distribuzione a mezzo comparsa di risposta a firma del procuratore avv .D. che in rito eccepiva il difetto di giurisdizione del Magistrato adito per essere competente in materia l”Autorità amministrativa e nel merito sollecitava il rigetto della domanda per insussistenza probatoria.   
Risultava in concreto impraticabile il tentativo di conciliazione La causa,quindi, acquisita documentazione varia ed istruita a mezzo prova testimoniale, sulla precisazione delle conclusioni dell’attore, veniva riservata per la decisione all’udienza del 5.11.07 (gg. 20 per note conclusionali) .   

                                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE   

Va anzitutto affermato che la presente pronuncia, incardinata con richiesta di risarcimento nell’ambito della competenza per valore non esente del Giudicante, va decisa secondo diritto :   in tale ambito va affrontata e chiarita in via preliminare la questione, già peraltro incidentalmente valutata dal precedente GDP, relativa alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione da parte del procuratore della convenuta, ritenendo di dover fornire le seguenti precisazioni;
E’ certamente vero, come afferma il GDP già titolare dell’affare, che la presente domanda ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per effetto della pretesa attività dannosa della convenuta ,come tale attribuibile ratione materiae e ratione valoris alla cognizione del Giudice ordinario (nel caso de quo, Giudice di Pace), ma è altrettanto vero che tale cognizione, alla luce della Giurisprudenza maggioritaria in materia, va limitata all’esame della sussistenza di un “danno “ ,inteso come obiettiva lesione del patrimonio del richiedente da individuarsi quale conseguenza , in rapporto di causa ad effetto, dell’agire illegittimo ,oppure colposo ,da parte della Pubblica Amministrazione, oppure di soggetto da questo legittimato.
In altri termini, va distinta la richiesta afferente al risarcimento del danno, da individuarsi nell’obiettivo pregiudizio economico subito dal richiedente , da quella avente ad oggetto una richiesta di “ mere indennità” ,derivanti dal deprezzamento di valore del terreno per effetto della costituzione di servitu’ coattiva, come tale attribuita alla cognizione del Giudice Amministrativo.  
Nel merito, pertanto , la domanda è fondata solo parzialmente e per quanto di seguito precisato .  
Il punto di partenza della presente decisione risiede in una circostanza di fatto non contestata neppure dalla convenuta ,vale a dire la accertata costituzione di una servitu’ coattiva di elettrodotto sul fondo della B. R., per effetto della decisione dell’Autorità amministrativa (nella specie il Comune di Capriati ) che, a seguito del decreto di occupazione di urgenza n. 1-03 , provvedeva ad autorizzare l’Enel distribuzione ad occupare, in via d’urgenza, “ …parte degli immobili attraversati dall’elettrodotto…” .
Nell’ambito delle modalità di esecuzione delle opere, il provvedimento amministrativo consentiva peraltro l’infissione al suolo di pali e tubolari in ferro, anche saldati al terreno attraverso l’impiego di materiale cementizio , tutto cio’ al fine di dare esecuzione ad un provvedimento della Giunta regionale attuativo della “energizzazione” delle case rurali site in Comune di Capriati.   
Tale aspetto, evidentemente di carattere amministrativo , non puo’ essere in alcun modo valutato in questa vicenda, trattandosi di procedura ancora in corso per la quale il GDP è carente di giurisdizione. Ne deriva che nessuna statuizione puo’ svolgersi quanto alla lamentata occupazione di parte del fondo ,cosi’ come nessuna indagine puo’ riguardare l’aspetto – di carattere amministrativo – dell’eventuale deprezzamento dello stesso, per effetto del comportamento posto in essere ,essendo tali argomentazioni suscettibili di essere valutate solo nell’ambito della eventuale determinazione delle indennità che, a norma dell’art. 1038 cc. in rel all’art. 1032 cc. ,vanno riconosciute in altra procedura.   
Ciò detto, l’esame della attuale vicenda va posto in relazione all’eventuale compressione e/o limitazione di diritti soggettivi da parte della richiedente e del danno conseguente all’attività , pur legittima sul piano formale, della società concessionaria del servizio di energia elettrica.
Sotto tale aspetto ,non puo’ non valutarsi come lo stato del terreno, oggetto di precedenti semine come risulta dalle testimonianze e dallo stesso verbale di immissione in possesso , è risultato fortemente danneggiato per effetto della attività ,certamente “invasiva” della convenuta quanto all’infissione di pali e tubi di grosse dimensioni.
Dalla testimonianza V. è risultato che, per effetto dell’ingresso delle pale meccaniche sul fondo, la rete di recinzione del terreno è stata divelta e tali aspetti , attengono certamente alla lesione di diritti soggettivi della richiedente che ,per effetto del comportamento (legittimo sul piano formale, ma esercitato in maniera rudimentale dagli operai preposti al lavoro) della convenuta ha subito un danno economicamente apprezzabile che deve esser valutato in questa vicenda.   
Ne deriva pertanto che , a norma dell’art. 1226 cc. , in assenza di una prova certa di tale danno (la perizia M. non puo’ essere utilizzata, essendo diretta al riconoscimento delle indennità da valutarsi nella sede amministrativa competente) esso va valutato equitativamente nella misura di €830,00 oltre ad interessi legali dalla data della comunicazione della sentenza al saldo .     
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.   

                                                                                        PQM   

Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B. R. nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. così provvede:   
a) accoglie parzialmente la domanda sul piano del solo risarcimento del danno arrecato e per l’effetto condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. al relativo risarcimento della somma di € 830,00, oltre interessi legali dalla comunicazione della sentenza;   
b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione quanto alla valutazione delle indennità di cui alla procedura amministrativa di costituzione di servitu’ di elettrodotto sul fondo B. R.;   
C) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che – previa parziale compensazione – liquida in complessivi euro 680,00, di cui euro 80,00 per spese, diritti ed euro 320,00 per diritti €280,00 per onorari, oltre Iva e Cpa, spese gen. che attribuisce al procuratore avv. C. per fattone anticipo.   
Così deciso in Capriati a Volturno il 24.11.2007   
Il Giudice di Pace

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