Telefonia ? illegittimo interrompere il servizio in caso di mancata ricarica della scheda telefonica ( sim) –
Importantissima sentenza emessa dal Giudice di pace di Napoli, in materia di telefonia. La sentenza in oggetto ha dato il via al cd “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, recentemente approvato, nella parte relativa alle TLC, in particolare alla disposizione secondo cui il traffico telefonico acquistato dagli utenti non è soggetto a scadenza. I Gestori di telefonia, infatti, prevedono, nelle clausole generali per l’attivazione delle schede telefoniche prepagate per cellulari che, qualora l’utente non ricarichi la propria scheda telefonica entro tredici mesi dall’ultima ricarica, quest’ultima venga automaticamente disattivata, con contestuale impossibilità per l’utente di ottenere il credito residuo. Il Giudice di Pace di Napoli, X Sez. – Avv. Riccardo De Miro –ha emesso una sentenza innovativa in questa materia. Il Giudice di Pace ha evidenziato che – secondo la norma di cui al II comma dell’art. 1341 c.c. -le clausole generali che determinano l’interruzione della fornitura del servizio, come quella prevista da tutti i Gestori di telefonia, in forza della quale in caso di mancata ricarica della carta SIM per 13 mesi, la stessa viene disattivata e non è possibile utilizzare il credito maturato sulla medesima, vanno espressamente approvate per iscritto a pena di inefficacia tra le parti. Pertanto, risulta illegittimo che il Gestore di telefonia interrompa il servizio dopo il tredicesimo mese ed è altresì illegittimo negare all’utente il credito posseduto sulla scheda SIM. La diffusione di questa sentenza – spiega l’Avv. Carlo Claps, dell’Associazione consumatori AIDACON, con sede centrale a Napoli, che insieme all’Avv. Luciano Del Giudice – ha avviato il procedimento giudiziario suddetto, consentirà agli utenti di poter recuperare gli importi residui sulle schede disattivate, nonché di chiedere ed ottenere il risarcimento danni per illegittima disattivazione della scheda SIM. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Avv. Riccardo De Miro in servizio presso la X Sezione civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli nel corso del giudizio recante numero di registro generale 43548/04 ha pronunciato la seguente SENTENZA Tra Bruno Domenico rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Del Giudice e con lo stesso domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G/7 ATTORE E Telecom Italia Spa rappresentata e difesa dall’Avv. …… e con lo stesso domiciliata in Napoli al SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con atto di citazione notificato in data il 01/06/2004 il Sig. Bruno Domenico dopo aver svolto apposita procedura conciliativa innanzi alla Camera di Commercio chiamava in giudizio Telecom Italia Mobile S.p.a. al fine di sentir condannare quest’ultima al risarcimento del danno quantificato approssimativamente in complessivi €50 derivante dal mancato devoluzione del credito posseduto sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 339XXXXXXX sulla scheda di telefonia mobile rispondente al numero 333XXXXXXX, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito si dirà. P.Q.M. Accerta la fondatezza delle ragioni dell’attore ed accoglie la domanda da egli formulata, per l’effetto condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del complessivi € 300/00(trecento/00) in favore del Sig. Bruno Domenico, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo. |