Solo vacanze, niente stress Il risarcimento per la vacanza rovinata

Dopo un anno di lavoro, di stress e di lotta per la sopravvivenza nella giungla della città, la vacanza non è un lusso ma una necessità ed ancor più attenzione e rispetto dev’essere riconosciuto a questo elemento fondamentale della vita in momenti economicamente difficili dove pochi giorni di ferie sono frutto di risparmi oculatamente accantonati (da chi c’è riuscito). E’ normale che, su queste considerazioni, il legislatore non poteva ignorare il fenomeno e prevedere principi etici e regole comportamentali da rispettare. Già in vigore dal 21 giugno 2011 la materia è disciplinata dal Codice del Turismo, dal quale trae poi origine il termine molto diffuso e conosciuto di danno da vacanza rovinata. Solo per completezza espositiva vale menzionare che il codice del turismo, istituito con il Decreto Legislativo  n. 79 del 23 maggio 2011, ha subito delle limitazioni e restrizioni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012. Ciò nondimeno rimane un’ampia tutela al diritto alla vacanza e soprattutto ad un servizio serio e rispondente a quanto concordato e promesso dall’operatore turistico. Su tale premessa prendiamo ad esempio la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1033 del 17 gennaio 2013 che, oltre a tutelare il turista come previsto dalla suddetta normativa, porta un importante limite e regolamentazione all’uso di fotografie illustrative del tipo di vacanza offerta. Sembra ovvio che le fotografie utilizzate nei depliant colpiscono e racchiudono in modo sintetico tutto l’insieme del prodotto venduto. L’immagine di stanze nuove, accessoriate e spaziose, strutture moderne ed ampie, piscine e campi da tennis, spiagge bianche e mari cristallini inducono il turista a sottoscrivere il contratto con la giusta aspettativa di poter fruire di ciò che gli è stato mostrato. E’ sicuramente scorretto e giuridicamente sanzionabile pertanto l’utilizzo di foto di posti ormai cambiati se non addirittura di posti diversi da quelli venduti con la giustificazione che le foto sono solo esempi della tipologia di vacanza e non della specifica sistemazione.

Altrettanto importante e dello stesso indirizzo è la sentenza della Corte di Cassazione n.5189 del 2010 che era stata ancora più severa nell’esplicazione di tale principio riconoscendo un risarcimento ad una coppia di turisti che, dopo aver scelto di trascorrere una vacanza in un Club turistico a Creta attratti da foto di spiaggia e mare pulito, erano rimasti fortemente delusi nel trovare invece una spiaggia sporca ed un mare inquinato dalla presenza di idrocarburi. A nulla è servita la giustificazione che la pulizia del mare non è un compito o un servizio di pertinenza della struttura turistica in quanto giustamente i Giudici hanno riscontrato la mala fede dell’operatore turistico che aveva esibito e pubblicato foto chiaramente distanti dalla realtà al sol fine di indurre i clienti a comprare la vacanza basandosi su erronee aspettative. E’ ovvio che il venditore ha il diritto di mostrare il meglio del prodotto che vende a patto però che non  sconfini in un’attività truffaldina finalizzata ad indurre il consumatore ad acquistare un prodotto completamente diverso da quello che vede.

Altrettanta tutela è stata data al turista dalla sentenza della Cassazione n.3256 del 2 marzo 2012  che ha condannato l’imprenditore turistico che non aveva concretamente dato i servizi promessi. In particolare, trattandosi di un villaggio turistico comprensivo di tutta una serie di servizi accessori al vitto ed alloggio (quali spiaggia attrezzata, mini club, animazione per adulti, piscina, campi da tennis ecc…), la mancanza in tutto o in parte del servizio promesso ha determinato la condanna al risarcimento della vacanza rovinata sul presupposto che, nei villaggi turistici, tali servizi non possono considerarsi “meri accessori al soggiorno”, bensì dei veri e propri servizi strumentali ed essenziali per la realizzazione della  vacanza. Viene quindi equiparato il pacchetto turistico al soggiorno presso villaggi che offrono l’alloggio combinato con servizi turistici che costituiscono parte significativa del contratto.

A questo punto, buone vacanze

                                                                            Avv. Alessandro Franchi

 

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