Corte di Cassazione n° 20558 – sanzioni amministrative – poteri dell’ausiliare del traffico – 28.09.07. –

Consumatori

“si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287), che il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima”.   

Corte di Cassazione n° 20558– Sezione seconda civile –28 settembre 2007  Presidente Spadone –

Relatore Mazzacane Pm Sgroi – conforme – Ricorrente Comune di Parma   

                                                                            Svolgimento del processo   

Con ricorso del 26.3.2003 Concetta F. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Parma il verbale di accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma il 26.2.2003 per violazione dell’art. 7 del Codice della Strada per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale;
l’opponente faceva presente di essere titolare di permesso di sosta nella zona interessata e chiedeva annullarsi la sanzione.
 Si costituiva in giudizio il Comune di Parma assumendo che la suddetta violazione, accertata da un ausiliario, si riferiva non già ad un parcheggio a pagamento ma al mancato rispetto della segnaletica presente “in loco”;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 
 
Il Giudice di Pace con sentenza del 7.8.2003, rilevato che la zona in cui sostava l’autovettura di proprietà dell’esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu, e quindi un’area estranea alla competenza della Società Tep concessionaria della gestione del servizio del parcheggio a pagamento, ha ritenuto l’ausiliario della suddetta Società privo di competenza in ordine all’accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.  
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Parma ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
il ricorrente ha successivamente depositato una memoria. 
 

                                                                               Motivi della decisione  

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 112 c.p.c. – 22 e 23 l. n. 689/1981 in relazione agli articoli 360 n. 3 e 4 c.p.c., assume che erroneamente la sentenza impugnata ha rilevato d’ufficio l’incompetenza dell’ausiliario del traffico ad elevare la contravvenzione nei confronti della F. , posto che l’opponente aveva dedotto soltanto una questione di merito, ovvero che il soggetto dotato di permesso di parcheggio gratuito può parcheggiare anche in divieto di sosta.  
Con il secondo motivo il Comune di Parma, denunciando violazione degli articoli 17 commi 132 e 133 della l. 15.5.1997 n. 127 e 68 commi 1-2-3 della L. 23.12.1999 n. 488, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la normativa richiamata non consentirebbe agli ausiliari del traffico di accertare le trasgressioni fuori dalle aree di concessione;
infatti il Giudice di Pace adito non ha considerato che secondo la delibera comunale n. 2347/2000 attuativa dell’art. 17 comma 132 della L. 15.5.1997 n. 127 il Comune di Parma aveva affidato in concessione alla S.p.a. Tep la gestione del servizio del parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro storico cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu, con esclusione di quelle espressamente indicate;
pertanto legittimamente l’operatore della società Tep aveva accertato la violazione da parte della F. . 
 
Il secondo motivo è fondato, mentre il primo motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del secondo.  
Con riferimento alla seconda censura sollevata si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287), che il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.  
In definitiva in seguito all’accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice dell’Ufficio del Giudice di Pace di Parma.  

                                                                                         PQM  

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice dell’Ufficio del Giudice di Pace di Parma.      

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