Corte di Cassazione n. 3640/2013 – insidia e trabocchetto – responsabilità della P.A. – 14.02.2013.-

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito un principio, oramai consolidato, secondo cui: “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.

                                     Suprema Corte di Cassazione

                                                sezione III

                              sentenza n. 3640 del 14 febbraio 2013

                                      Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 4-12-2006 la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta da S.E. nei confronti del Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa della caduta dal suo ciclomotore ,avvenuta alla via Rapagnano, in Roma, alle due di notte a causa di una macchia di olio presente sulla sede stradale, La Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. sul rilievo che tale norma “non può disciplinare la responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni demaniali affidati ad un uso generalizzato della collettività”.

Ha rigettato la domanda esaminata anche alla luce della disciplina di cui all’art. 2043 c.c., negando la sussistenza dell’ipotesi dell’insidia o trabocchetto, essendo la macchia di olio visibile e prevedibile. Propone ricorso il S. con quattro motivi. Resiste il Comune di Roma. Resiste la s.p.a. Assicurazioni Generali.

Tutte le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione 1.

Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2051 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha escluso in via di principio l’applicabilità della responsabilità del Comune di Roma ex art. 2051 c.c. solo sul rilievo che le strade pubbliche sono beni demaniali affidati ad un uso generalizzato della collettività, senza esaminare i concreti elementi della fattispecie in oggetto.

2. Il motivo è fondato.

La Corte territoriale invoca un orientamento giurisprudenziale ormai superato che non tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale.

Questa, infatti, ha affermato il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.

3. Ne deriva che il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti.

4. L’evoluzione giurisprudenziale è culminata nell’affermazione contenuta nella sentenza Cass. n. 20427 del 2008 secondo la quale va superata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene che l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

5. S’è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale: a) la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia; perchè questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.

6. S’è ulteriormente precisato che: b) per le strade aperte al traffico, è certo che l’ente proprietario si trova in questa situazione: in particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode; E s’è concluso, in sintesi, che: d) agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763. Analogamente, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).

7. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06; 15384/06). 8. Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e vanno anche in quest’occasione ribaditi. Il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. solo sul rilievo dell’uso generalizzato del bene demaniale ma, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, era comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo la dimostrazione a carico di quest’ultimo non avere potuto far nulla per evitare il danno, elementi e circostanze sulle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere la sua indagine. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri. La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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