Sinistro stradale -Risarcimento danni –valore probatorio certificato medico –
”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 164/05 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
(…) Antonio, nato a (…) (NA) il (…) e res.te in (…) (NA) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. Mario (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTOREE
S.p.A. GENERALI, nella qualità di impresa designata per la Campania per conto del F.N.G.V.S., in persona dei suoi legali rapp.ti pro-tempore, elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Fulvio (…) che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico del proprietario e/o conducente la moto investitrice risultato ignoto e, per l’effetto, condannare la S.p.A. Generali-Fngvs al pagamento in suo favore della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente dei presupposti di legge; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Antonio, con atto di citazione ritualmente notificato il 22/11/04 alla S.p.A. GENERALI, nella qualità di Impresa designata per la Campania per conto della CONSAP-FNGVS, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del proprietario e/o guidatore della moto “pirata” nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 14/11/03 in Quarto (NA) alla Via Marmolito in occasione del quale, mentre era in attesa dell’autobus di linea, sul margine destro della strada, veniva investito da una moto di grossa cilindrata, il cui conducente non si fermava né per prestare soccorso, né per il rituale scambio di generalità – fosse condannata la medesima S.p.A. Generali, nella qualità c.s., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
Nell’atto di citazione premetteva:- che in dipendenza dell’investimento subito, riportava lesioni per le quali, il giorno dopo si recava presso il p.s. del presidio ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione anca destra e ginocchio destro escoriato;– che non è stato possibile conoscere né i dati identificativi del veicolo investitore e quindi il suo proprietario, né il nominativo di eventuale compagnia di ass.ne che ne ricoprisse la r.c.a.;
– che l’ipotesi rientra tra quelle previste dall’art.19 lettera A della L.990/69;
– che ogni amichevole invito rivolto alla S.p.A. Generali, quale Impresa designata per conto del F.N.G.V.S., con lettera racc.ta a.r. n.11891582935-9 ricevuta il 10/12/03, è rimasto senza effetto.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Generali che contestava la domanda sia in ordine all’an che al quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 23/1/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda si deve ritenere proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art. 22 legge 990/69 ed è trascorso, lo spatium deliberandi.
Le legittimazioni attive sono provate con la documentazione medica depositata agli atti, quella passiva è per legge.
Premesso che, l’obbligo del Fondo per le vittime della strada presuppone sempre un accertamento di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, questo Giudice ritiene che l’attore l’abbia dimostrata, non con la deposizione del teste ma, con il certificato medico e la denuncia al Drappello della P.S. dell’Ospedale dove si è recato per farsi refertare.
Al teste Catone Nicola (genero dell’attore), questo Giudice non crede. Egli ha, infatti, fornito una versione permeata da evidente favor actoris, dalla quale emergono contrasti con quanto dichiarato dall’attore al Drappello della P.S. dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove si è recato il giorno dopo, accompagnato dall’amico (…) Mario incontrato in Pozzuoli alla Via Roma e non dalla figlia, così come dichiarato dal teste.
Altri contrasti tra le dichiarazioni del teste e quanto dichiarato dall’attore sono:a) attore: la moto investitrice era di grossi dimensioni di colore blu scuro e con a bordo solo il conducente;
a1)teste: la moto investitrice era una Vespa di colore bianco, piuttosto malandata, con due giovani a bordo;b) attore: nessuno mi ha soccorso e da solo mi portavo nella mia abitazione distante circa 70-80 metri;
b1) teste: io soccorsi il Conte e giunse anche la figlia, mia moglie.Questo Giudice, comunque, ritiene che il sinistro si sia verificato così come descritto nell’atto di citazione e come riferito dall’infortunato al medico della struttura pubblica dove si è recato per farsi refertare e, come denunciato, lo stesso giorno del ricovero, al Drappello della P.S. dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Pur non essendo diretto specificatamente ad un preciso accertamento delle cause del fatto dannoso ma, piuttosto, all’identificazione della persona da ricoverare ed alla classificazione della malattia, il referto stilato dal medico del pronto soccorso in relazione ad un sinistro stradale, costituisce argomento di prova liberamente apprezzabile unitamente al concorso di altri elementi, quali l’aver denunciato il fatto al Drappello della P.S. dell’Ospedale nello stesso giorno del ricovero.
Nel caso di sinistro da circolazione stradale nel quale è coinvolto “un veicolo pirata”, allo scopo di valutare la legittimità del coinvolgimento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ovverosia della proposizione della domanda nei confronti di questo, ritiene il Giudicante vada richiesto al danneggiato la prova che questi, usando degli strumenti dell’ordinaria diligenza, abbia posto in essere meccanismi che assicurino la possibilità di pervenire all’individuazione degli autori del danno.Nel caso di specie, vi è la prova che il danneggiato, in data 15/11/03, presentava denuncia contro ignoti per il reato di omissione di soccorso.
Orbene, la presentazione ad un’Autorità di Polizia Giudiziaria di una notizia di reato qualificata, avente forma di denuncia; la circostanza che il reato lamentato rientra tra quelli procedibili d’ufficio; la diretta conseguenza che l’aver fornito la notizia di reato alla Polizia Giudiziaria determini in capo a questa il sorgere di obblighi di attività di complessa natura (riferire al Pubblico Ministero, ricercare la prova del reato e dei suoi responsabili, assicurare le fonti di prova, curare che le eventuali tracce del reato non si disperdano), la cui disponibilità è sottratta al privato cittadino denunciante in quanto, proprio perché vertesi in ipotesi di reato procedibile d’Ufficio, una volta che il procedimento ha avuto inizio, alcuna attività può utilmente compiere il privato-denunciante al fine di “bloccarne il percorso”;
sono tutte osservazioni le quali, in uno all’ulteriore che, denunciare falsamente un reato è sicura fonte di responsabilità penale secondo la fattispecie dell’art. 367 c.p., portano a concludere, anche ad un esame condotto secondo il canone dell’id quod plerunque accidit, che vede preminente, sul piano teleologico, l’interesse ad una totale incensuratezza, rispetto a quello concretatesi nel ristoro patrimoniale di un danno sofferto che, appare correttamente adempiuta la dimostrazione di uso della ordinaria diligenza.Pertanto, la S.p.A. Generali, nella qualità di impresa designata per il F.N.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, va condannata al risarcimento dei danni patiti dall’istante.
In ragione delle considerazioni che precedono e di quanto risulta dagli atti, si ritiene corretto quantificare la “lesione alla salute” residuata al C. A., in conseguenza del sinistro per cui è causa, come segue:
– 0% di invalidità permanente;
– 10 giorni di invalidità temporanea assoluta.Di conseguenza, tenuto conto dell’effettive lesioni e dell’età del soggetto leso (anni 75), si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona secondo l’insegnamento del Giudice di legittimità (Cass. 2008/93; 4255/95) come segue:
1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell’integrità pisco-fisica, nulla è dovuto;
2) a titolo di risarcimento del danno derivante dall’inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 400,00 (pari ad € 40,00 per ogni giorno di invalidità);
3) poiché l’illecito civile di cui è causa integra gli estremi del reato di cui all’art. 590 c.p., il leso ha, altresì, diritto al risarcimento del danno morale sofferto che, considerata la natura del fatto, il tipo di cure ricevute e l’assenza di postumi, appare equo liquidare nella misura di € 100,00.
Il credito risarcitorio dell’istante (….) Antonio risulta, quindi, di € 500,00. Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).
Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.In relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazione dalla data dell’evento alla data della sentenza, è doveroso, da parte di questo Giudice specificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che, viene liquidata con equità ed all’attualità, così come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte della Cassazione in numerose sentenze:
– in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell’effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito, dell’entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass. 23/88; 2491/93);
– la liquidazione equitativa in genere è informata a criteri di prudente apprezzamento e, in quanto consegue all’impossibilità o quanto meno alla notevole difficoltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia, mal si presta ad un’indicazione analitica di singole componenti del risarcimento, potendo essere espressa in una cifra che comprenda l’intero ammontare del risarcimento, con svalutazione e interessi (Cass. 2996/84; 2934/91;–
la liquidazione equitativa del danno, in quanto informata a criteri di prudente apprezzamento, può essere effettuata stabilendo un importo che tenga conto degli elementi costitutivi del danno e della svalutazione verificatasi nel periodo intercorrente tra la produzione dell’evento e la decisione, proprio in considerazione della notevole difficoltà di una prova precisa del danno, che ben difficilmente consente l’indicazione analitica delle singole componenti di esso, specie con riferimento al danno non patrimoniale (Cass. 8517/94).
I motivi che hanno portato all’accoglimento della domanda ed il comportamento processuale dell’attore, inducono questo Giudice a compensare interamente, tra le parti, le spese del procedimento, a norma degli artt. 88 e 92 c.p.c.La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Antonio nei confronti della S.p.A. GENERALI, nella qualità di Impresa designata per il F.N.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) dichiara l’esclusiva responsabilità dell’incidente per cui è causa a carico del guidatore e/o proprietario della moto non identificata e, per l’effetto, condanna la S.p.A. GENERALI, nella qualità di Impresa designata per il F.N.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento, in favore di (…) Antonio della complessiva somma di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 30 gennaio 2006.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)