Sinistro stradale – risarcimento danni – applicazione dell’art. 185 c.p.c. – proposta conciliativa formulata dal Giudice –

Interessante provvedimento del Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco, con cui, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., avuto riguardo alla natura del giudizio, al  valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile  e pronta soluzione di diritto, ha formulato una a proposta conciliativa alle parti, nel rispetto del principio della cd “economia processuale”.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Giudice di Pace di  Pomigliano d’ Arco

 

Il  Giudice  Avv. Giovanni Manfredi

Rilevato che nelle more del presente procedimento e’ entrato in vigore , con immediata applicabilita’ (Trib. Milano ,26/06/2013), l’art. 185 bis c.p.c a mente del quale “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino ma quando e’ esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al  valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile  e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.

La proposta di conciliazione non puo’ costituire motivo di ricusazione o astensione del  giudice “; evidenziato inoltre dalle parti il coordinamento con l’art.91 cpc, secondo cui il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore  all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte  che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”; nonche’ art..96 c.p.c.., tenuto conto del fatto,sulla scorta  delle rispettive posizioni delle parti:

1)   alcune questioni emerse nel corso del procedimento(allo stato e salva ogni sopravvivenza istruttoria) appaiono pacifiche, e segnatamente:

         –il danno e la sua entita’

      2)       alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni istruttoria ) appaiono di pronta soluzione, e segnatamente: fattispecie relativa a risarcimento danni

3) Il valore della controversia sicuramente non elevato rispetto alla materia, il che impone la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa

                                                  

                                                      PQM

Il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa:

corresponsione a parte attorea……oltre che alle spese di lite quantificate in €……all’avvocato antistatario……oltre iva e cpa e s.g. come per legge se dovute.

Fissa ,   per prendere atto delle posizioni  delle parti su tale proposta, l’udienza del 15/12/2014; tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di  procura speciale per la formale accettazione della proposta.

 

  Il Giudice avv.  Giovanni  Manfredi 

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